Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6961 del 08/04/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 6961 Anno 2016
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 22076-2014 proposto da:
BUCCIARELLI LUIGI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
SAN TOMMASO D’AQUINO 104, presso lo studio dell’avvocato
CRISTINA PASQUINI, rappresentato e difeso dall’avvocato
DOMENICO ROSANO, giusta mandato a margine del ricorso;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE
LATINA, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende, ope legis;
– controricorrente –

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Data pubblicazione: 08/04/2016

avverso la sentenza n. 2928/39/2014 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE SEZIONE DISTACCATA di
LATINA, depositata il 08/05/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
26/11/2015 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

CARACCIOLO;

Ric. 2014 n. 22076 sei. MT – ud. 26-11-2015
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La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria
la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,

osserva:
La CTR di Roma ha accolto l’appello dell’Agenzia contro la sentenza n.193/01/2010
della CTP di Latina che aveva già accolto il ricorso del contribuente Bucciarelli
Luigi ad impugnazione di avviso di accertamento per maggiore IRPEF relativa
all’anno 2004, avviso consequenziale a quello emanato nei confronti della società
“Bucciarelli Luigi & C. snc” (di cui il contribuente risultava socio al 40%) ai fini
della tassazione (“per trasparenza”) dei maggiori redditi imputabili ai fini IRPEF
anche ai soci dei maggiori ricavi accertati in capo alla menzionata società.
La predetta CTR ha motivato la decisione nel senso che “le motivazioni che
sostengono il ricorso introduttivo ….appaiono del tutto in conferenti, poiché
contenute nella controversia instauratasi con la società, quindi già compiutamente
esaminate da questo giudice che ha confermato l’avviso di accertamento. Ne
consegue che, proprio in virtù del disposto art.5 TUIR, i redditi delle società di
persone, indipendentemente dalla percezione, sono imputati a ciascun socio,
proporzionalmente alla sua quota di partecipazione”. La CTR ha inoltre ritenuto che
“la presente controversia è consequenziale a quella relativa all’accertamento in capo
alla società, nel senso che trattandosi di reddito conseguito dal sign*. Bucciarelli
Luigi quale socio della Bucciarelli Luigi & C. srl (ex snc), dipende.
….pregiudizalmente dalla decisione della controversia promossa dalla società. Ciò
consente a questo collegio di motivare la presente decisione mediante il richiamo alla
sentenza relativa al reddito prodotto dalla società”.
La parte contribuente ha interposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
L’Agenzia si è difesa con controricorso.
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letti gli atti depositati,

Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore- può essere
definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Infatti, con il primo motivo di censura (improntato alla violazione del principio del
contraddittorio) la ricorrente si duole dell’omessa pronuncia, da parte del giudice del
merito e in controversia caratterizzata da litisconsorzio necessario tra le parti, sulla

Il motivo di impugnazione appare fondato, siccome risulta manifesto che il giudice di
appello (pur dando atto che altrove era stato proposto il ricorso in impugnazione dei
maggiori redditi imputati alla società di persone) non ha affatto provveduto sulla
questione relativa al necessario contraddittorio tra soci e società.
Ed invero, l’esistenza di un litisconsorzio necessario tra i predetti soggetti, avrebbe
imposto al giudicante di sollevare d’ufficio la questione, indipendentemente
dall’espressa censura di parte.
Infatti, con nota pronuncia che ha determinato il cambiamento di un risalente
indirizzo giurisprudenziale (Cass.Sez. U, Sentenza n. 14815 del 04/06/2008), questa
Corte ha avuto modo di evidenziare che:”In materia tributaria, l’unitarietà
dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle
società di persone e delle associazioni di cui all’art. 5 d.P.R. 22/12/1986 n. 917 e dei
soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio,
proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla
percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un
solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la
società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -,
sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la
controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta
controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei
ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione
dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di
litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da

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questione dell’integrazione del contradditorio.

uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi
dell’art. 14 d.lgs. 546/92 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art,
29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è
affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di
ufficio”.

20.6.2012 n.10145) anche per ciò che concerne la tassazione “per trasparenza” dei
soci, in conseguenza di un accertamento eseguito (come anche nel caso qui di specie)
in relazione alla società per ciò che attiene all’IRAP (e senza che possa rivelarsi di
qualche utilità la separazione delle cause con riferimento all’accertamento relativo
alla sola IVA), sicché non osta all’accoglimento della censura di parte ricorrente la
circostanza che la vicenda si sia appunto originata da un accertamento in tema di
Imposta regionale sull’attività produttiva.
Poiché è pacifico che nella specie qui in esame il contradditorio non sia stato
integrato —nei confronti dei restanti soci e della società in relazione al reddito della
quale dovrà essere stabilito il reddito da partecipazione imputabile ai soci- e poiché
non risulta ricorrere nella specie di causa il presupposto esonerativo considerato da
questa Corte nella sentenza n.14815/2008 (allorquando i ricorsi in primo grado siano
stati simultaneamente proposti ed abbiano trovato una omogeneità di trattazione sia
nel primo che nel secondo grado di giudizio) —diversamente da quanto assume la
controricorrente, la pronuncia relativa alla società risulta essere stata assunta da
diverso collegio ed in diversa udienza rispetto a quelle relative ai soci- in ossequio al
principio sopra richiamato, non resta che annullare la pronuncia qui impugnata e
rimettere la controversia al giudice di primo grado (la CTP di Latina), affinché
provveda al rinnovo di tutta la procedura irritualmente esperita, previa l’integrazione
del contradditorio nei confronti delle altre parti necessarie.
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per
manifesta fondatezza.
Roma, 30 settembre 2015

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Siffatto principio è stato di recente ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass,

ritenuto inoltre:
che la relazione è stata notificata agli avvocati delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i

che le spese di lite possono essere compensate tra le parti a riguardo di tutti i gradi
fino a qui svolti,
P.Q.M.

La Corte, provvedendo sul ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTP
di Latina c(1 in diversa composizione e previa integrazione del contraddittorio tra
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Ars rirt.p lìo

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le parti necessarieréompensa tra le parti le spese di lite dei gradì tsno a qui svolti.
Così deciso in Roma il 26 novembre 2015
Il Presid nte

motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;

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