Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6960 del 17/03/2017

Cassazione civile, sez. un., 17/03/2017, (ud. 19/07/2016, dep.17/03/2017),  n. 6960

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente aggiunto –

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente di sez. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di sez. –

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente di sez. –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente di sez. –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22247-2014 proposto da:

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, in persona del Presidente pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BASSANO DEL GRAPPA 24, presso

lo studio dell’avvocato MICHELE COSTA, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati RENATE VON GUGGENBERG, FABRIZIO CAVALLAR e

HANSJORG SILBERNAGL, per delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

SCHONBICHL S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

O.O., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GIOSUE’

BORSI 4, presso lo studio dell’avvocato FEDERICA SCAFARELLI, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ARTHUR FREI, per

deleghe in calce al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

COMUNE DI PERCA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 102/2014 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE

PUBBLICHE, depositata il 23/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/07/2016 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

uditi gli avvocati Michele COSTA, Federica SCAFARELLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso e compensazione delle spese.

Fatto

IN DIRITTO

Deve essere preliminarmente rilevata la tardività dell’impugnazione proposta dalla Provincia di Bolzano, come lealmente riconosciuto dalla stessa ricorrente, che, con atto di (sostanziale) rinuncia, lo giustifica “per non aver considerato il mutamento di giurisprudenza prodottosi a seguito della sentenza di queste sezioni unite, n. 76 del 2010, con la quale veniva stabilito che il termine per proporre ricorso per Cassazione ridecorre dalla notifica della copia integrale del dispositivo a cura della cancelleria del Tribunale Superiore delle acque pubbliche”.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Spese compensate.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il controricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 19 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2017

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