Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6960 del 11/03/2021

Cassazione civile sez. II, 11/03/2021, (ud. 18/12/2020, dep. 11/03/2021), n.6960

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24656/2019 proposto da:

I.O.M., rappresentato e difeso dall’avv. LUIGI

NATALE, e domiciliato presso la cancelleria della Corte di

Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato il 15/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/12/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con il decreto impugnato il Tribunale di Napoli rigettava il ricorso proposto da I.O.M. avverso il provvedimento della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale con il quale era stata respinta la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione l’ I. affidandosi a tre motivi.

Resiste con controricorso il Ministero dell’Interno.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta l’apparenza e perplessità della motivazione, perchè il Tribunale avrebbe ritenuto non credibile la sua storia personale senza svolgere alcun accertamento autonomo sull’effettiva esistenza, in Nigeria, di pratiche rituali analoghe a quelle riferite dal richiedente.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3 e art. 14 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, nonchè l’apparenza e perplessità della motivazione, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, perchè il Tribunale avrebbe erroneamente denegato la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, senza considerare le risultanze delle C.O.I. sulla Nigeria in relazione allo specifico aspetto emergente dalla storia raccontata dal richiedente.

Le due censure, che meritano un esame congiunto, sono fondate. Il ricorrente aveva dedotto di essere fuggito dalla Nigeria perchè il padre, leader di un villaggio, era stato ucciso in quanto voleva abbandonare un culto locale dedito a sacrifici umani, ed egli era stato a sua volta minacciato di morte perchè si era rifiutato di succedere al genitore nella carica religiosa; aveva narrato di non essersi rivolto alla polizia locale in quanto quest’ultima non interviene nell’ambito delle problematiche legate ai culti locali. Il Tribunale ha ritenuto la storia non credibile, e ha negato la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento sia dello status che della protezione sussidiaria, nelle sue varie articolazioni, richiamando alcune fonti informative che, in sostanza, confermano l’esistenza, in Nigeria, di un problema legato a culti che praticano sacrifici umani (cfr. pagg. 3 e s. del decreto). In particolare, la motivazione richiama il rapporto EASO di agosto 2017, dal quale emerge – secondo gli stessi stralci richiamati dal giudice di merito – che il problema degli omicidi rituali in Nigeria non può essere escluso. Il rapporto EASO, in particolare, afferma che sia difficile apprezzare la reale consistenza del fenomeno, ma dà atto che la maggior parte della popolazione è convinta che esso esista e che le uccisioni per motivi rituali, veri o presunti, ricevono una notevole copertura mediatica a livello locale. Il Tribunale ha ritenuto che si tratti di un fenomeno circoscritto, ha valorizzato che il codice penale punisca l’omicidio per motivi di rito ed ha concluso che l’ I. avrebbe potuto ricevere protezione dalle locali forze dell’ordine, in quanto il pericolo non proveniva da una autorità statuale.

La motivazione è oggettivamente affetta da irriducibile contrasto logico, nella parte in cui il giudice di merito prima afferma, in base a C.O.I. adeguate ed aggiornate, l’esistenza del fenomeno degli omicidi rituali, del quale la maggior parte della popolazione sarebbe convinta e che sarebbe oggetto di ampia copertura mediatica, e poi -in palese contraddizione con la prima asserzione – assume che esso avrebbe una portata circoscritta, tornando peraltro immediatamente a contraddirsi asserendo “… che si tratta più che altro di una credenza diffusa”. Il fenomeno di cui si discute, infatti, non può essere ritenuto al tempo stesso oggetto di ampia credenza ma circoscritto; a meno di non voler intendere quest’ultima affermazione in una dimensione geografica (relativamente a zone ben determinate) o sociologica (perchè diffuso solo tra specifiche classi sociali o etnie o comunità), cosa che tuttavia non emerge dalla motivazione resa dal giudice di merito.

Del pari affetta da irriducibile contrasto logico è l’ulteriore affermazione del giudice di merito, secondo cui la minaccia non promanerebbe da un soggetto statuale. Tale elemento è irrilevante, posto che la causa del pericolo di persecuzione, di danno grave alla persona o di trattamento inumano o degradante ben può provenire da un soggetto non statuale, quando sia dimostrata la fattuale capacità di tale entità a sovrastare il potere repressivo dello stato, o comunque a sostituire l’autorità statale nell’amministrazione di determinati contesti territoriali. Nel caso specifico l’ I. aveva dichiarato di provenire da un villaggio, il cui leader era il padre, che era stato ucciso perchè aveva deciso di opporsi alla pratica dei sacrifici umani rituali; il richiedente aveva quindi descritto un contesto connotato da una scarsa presenza del potere centrale, nel cui ambito si poteva ragionevolmente presumere che l’autorità fosse amministrata, di fatto, da entità non statali. Escludere, dunque, la stessa configurabilità, in astratto, di una simile possibilità appare irragionevole e non coerente con i termini della storia riferiti dal richiedente.

Non meno inappagante risulta poi l’ultima affermazione del giudice di merito, secondo cui la carica di guida religiosa del villaggio sarebbe molto ambita, e dunque in caso di rifiuto del soggetto designato a ricoprirla vi sarebbe certamente stata un’altra persona pronta ad assumerla. Ciò che invero rileva, ai fini della domanda di protezione del richiedente, non è la modalità di successione nella carica predetta, o la circostanza che essa sia, o meno, ambita, ma il fatto che possa essere verosimile che l’ I. sia stato minacciato di danno grave alla sua persona a causa della sua libera scelta religiosa e che solo per questo si sia risolto ad abbandonare il suo Paese di origine. A fronte della ravvisata esistenza del fenomeno dei sacrifici rituali, che il richiedente aveva posto alla base della sua storia e dunque del motivo del suo espatrio, il giudice di merito avrebbe dovuto indagare sulla verosimiglianza della minaccia di morte che l’ I. aveva riferito di aver subito, e non invece sulla diversa – e, in sè, del tutto irrilevante -circostanza che la carica religiosa che egli aveva rifiutato di rivestire fosse, o meno, ambita.

Dall’accoglimento delle prime due censure deriva l’assorbimento della terza, con la quale il ricorrente lamenta la mancata concessione della protezione umanitaria.

Il decreto va quindi cassato, in relazione alle doglianze accolte, e la causa rinviata al Tribunale di Napoli, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la Corte accoglie i primi due motivi di ricorso e dichiara assorbito il terzo. Cassa il decreto impugnato in relazione alle censure accolte e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Napoli, in differente composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 18 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2021

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