Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6960 del 11/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 11/03/2020, (ud. 24/09/2019, dep. 11/03/2020), n.6960

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. LEONE Maria Margherita – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18955-2018 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore

speciale della SOCIETA’ di CARTOLIZZAZIONE DEI CREDITI INPS (SCCI)

SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, V. CESARE BECCARIA 29,

presso l’AVVOCATURA CENTRALE DEIL’ISTITUTO, rappresentato e difeso

dagli avvocati DE ROSE EMANUELE, D’ALOISIO CARLA, VITA SCIPLINO

ESTER ADA, MARITATO LELIO, MATANO GIUSEPPE, SGROI ANTONINO;

– ricorrente –

contro

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SILVIO PELLICO

2, presso lo studio dell’avvocato BISOGNI ANNA MARIA, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1163/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 16/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. DE FELICE

ALFONSINA.

Fatto

RILEVATO

Che:

la Corte d’appello di Roma, confermando la pronuncia del Tribunale stessa sede, ha rigettato il ricorso dell’Inps, rivolto a sentir dichiarare l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui aveva accolto l’eccezione di decadenza dal diritto all’iscrizione a ruolo della cartella esattoriale, emessa nei confronti di C.A. – e dallo stesso opposta – per il recupero di Euro 5.529,27 a titolo di omesso versamento di contributi previdenziali relativi al rapporto di lavoro intercorso tra il 2002 e il 2003 fra lo stesso C. e V.C.;

la Corte territoriale ha fatto applicazione del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 25, il quale prevede che i contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali in forza di accertamenti degli uffici, non sottoposti a gravame sono iscritti in ruoli resi esecutivi a pena di decadenza entro il 31 dicembre dell’anno successivo alta data di notifica del provvedimento (lett. b) e che, avendo l’Inps comunicato al C. l’avvenuto accertamento del credito nel 2010, aveva emesso l’avviso di pagamento soltanto il 9 marzo 2015, quando ormai era decaduto dal diritto di iscrivere a ruolo il credito contributivo contestato e di agire per il pagamento dello stesso;

nel merito, la Corte territoriale ha poi ritenuto che l’Inps non avesse dato prova che fra il C. e la Valligiano era intercorso un rapporto di lavoro subordinato e che l’unica fonte di prova offerta dall’appellante – ossia il verbale di conciliazione in sede amministrativa del 13 ottobre 2005 – non fosse idoneo allo scopo dichiarato, non manifestando, in modo inequivoco, la natura della collaborazione, le mansioni svolte, l’orario di lavoro e la retribuzione corrisposta, tutti elementi indispensabili a determinare l’entità della denunciata omissione contributiva;

ha accertato che sulle circostanze invocate a sostegno della propria pretesa l’Istituto – neppure in sede di gravame – aveva svolto ulteriori accertamenti;

la cassazione della sentenza è domandata dall’Inps, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. s.p.a. sulla base di tre motivi; C.A. ha opposto difese con tempestivo controricorso;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’Inps deduce “Violazione e falsa applicazione dell’art. 346 c.p.c.”; la nullità della sentenza deriverebbe dal non avere ritenuto la fondatezza del ricorso in appello dell’Inps nella parte in cui questi aveva contestato la formazione del giudicato sul capo della pronuncia di prime cure che aveva dichiarato la decadenza dal diritto all’iscrizione a ruolo; l’Istituto contesta che vi fosse la necessità di impugnare la predetta statuizione avendo lo stesso Tribunale affermato la necessità dell’accertamento della fondatezza della pretesa nel merito, a prescindere dall’illegittimità dell’iscrizione a ruolo della cartella opposta;

col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, contesta “Violazione e falsa applicazione del D.L. 31 maggio 2010, n. 125, art. 30, comma 14, convertito, con modificazioni, nella L. 30 luglio 2010, n. 122 e del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 3”; il motivo deduce che in base alle norme indicate in epigrafe, la Corte territoriale, che decide sull’opposizione in secondo grado, avrebbe dovuto statuire sul merito della pretesa a prescindere dalla legittimità dell’iscrizione a ruolo;

col terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, contesta “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1965,1362 e 1363 c.c., e del D.P.R. 30 maggio 1955, n. 1124, artt. 27 e 28; contesta il convincimento della Corte d’appello in ordine alla mancata idoneità probatoria del verbale di conciliazione; prospetta che il giudice avrebbe dovuto verificare se lo stesso aveva o meno contenuto novativo e se il rapporto di lavoro costituiva la ragione centrale dell’attribuzione patrimoniale stabilita in sede conciliativa; ne riporta il testo al fine di dimostrare che le clausole in esso contenute proverebbero la natura subordinata e non occasionale dei rapporto di lavoro oggetto di contestazione;

il primo motivo è infondato;

esso non è in grado di intaccare la ratio decidendi della sentenza impugnata, che ha accertato la formazione del giudicato sulla statuizione di decadenza dall’iscrizione a ruolo contenuta nella pronuncia di prime cure; risulta in atti che è lo stesso Istituto ricorrente ad ammettere indirettamente la ricorrenza di tale circostanza, là dove afferma di non aver impugnato l’accoglimento della relativa eccezione da parte del Tribunale: “…l’Istituto ha preso atto di tale statuizione e con il gravame ha direttamente censurato il capo della sentenza con il quale il giudice di primo grado ha ritenuto insussistente nel merito l’obbligazione contributiva oggetto di causa” (p.5 del ricorso);

la censura, non contrasta la prima ratio decidendi, avente ad oggetto la statuizione di intervenuto giudicato in merito al punto contestato;

il secondo motivo, con cui l’Istituto afferma che la Corte territoriale non avrebbe potuto accogliere l’eccezione di decadenza senza pronunciarsi anche nel merito sulla fondatezza della pretesa creditoria è egualmente infondato, in quanto non è idoneo a scardinare la seconda ratio decidendi autonoma della sentenza gravata, con cui il giudice dell’appello, accogliendo per rinvio l’esito dell’accurata istruttoria svolta dal giudice di prime cure, aggiunge di aver accertato che neppure in sede di gravame l’Istituto appellante aveva fornito “elementi per supportare probatoriamente la propria istanza” (p. 6 sent.);

il terzo motivo è inammissibile;

le prospettazioni del ricorrente deducono solo apparentemente una violazione di legge, là dove mirano, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito;

va, pertanto, nel caso in esame, data attuazione al costante orientamento di questa Corte, che reputa “…inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito.” (Cass. n. 18721 del 2018; Cass. n. 8758 del 2017);

in definitiva, il ricorso va rigettato; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;

in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente che liquida in Euro 200 per esborsi, Euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 24 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA