Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6960 del 08/04/2016
Civile Ord. Sez. 6 Num. 6960 Anno 2016
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto chi:
Morichelli Vertere, elett.te domi° in Roma, alla via Sesto Rufo 23 presso lo studio dell’avv.
Ricorrente
Bruno Taverniti, rapp.to e difeso, dall’avv. Roberto Valettini
Contro
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
per legge Controricorrentc
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana n.
14012013/17 depositata l’8/1 0/20 1 3;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 16/9/2015 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Fatto e diritto
Il ricorso proposto da Morichelli Vertere non risulta depositato nei termini di cui all’art. 369
c.p.c., giusta certificazione della cancelleria Centrale Civile del 15/7/2014.
Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. C’iv. – T– R.G. n. 17538114
Ordinanza pag. 1
Data pubblicazione: 08/04/2016
Al difetto di deposito consegue la dichiaratoria di improcedibilità e la condanna del ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del giudizio di
cassazione che si liquidano in complessivi e 600,00, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’alt 13 comma 1 quater decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unifiP.Q.M.
la Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione, in favore
dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del giudizio di cassazione che si liquidano in
complessivi €600,00, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Così deciso in Roma, 16/9/2015
nte est.
cato pari a quello dovuto per l’impugnazione.