Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 696 del 19/01/2010

Cassazione civile sez. III, 19/01/2010, (ud. 17/11/2009, dep. 19/01/2010), n.696

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 17138/2005 proposto da:

LIZARD TRAVEL SRL, in persona del legale rappresentante G.

A. elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE ANGELICO 38, presso

lo studio dell’avvocato DEL VECCHIO Sergio, che la rappresenta e

difende con delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

G.C.M.G., G.T.N.,

A.F., S.M., P.A., P.

R., D.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

LEONE XIII 464, presso lo studio dell’avvocato OLIOSI SERGIO, che li

rappresenta e difende con delega a margine del controricorso;

TOP SARDINIA SRL, in persona dell’amministratore unico Sig. D.

C. elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LEONIDA BISSOLATI 76,

presso lo studio dell’avvocato SPINELLI GIORDANO TOMMASO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CHIAIA NOYA GIUSEPPE

con delega in calce al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

R.G., FALL INCONTRI SARDEGNA SRL;

– intimati –

avverso la sentenza n. 15897/2004 del TRIBUNALE di ROMA, Sezione Nona

Civile, emessa il 19/04/2004; depositata il 19/05/2004; R.G.N.

64333/2001;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

17/11/2009 dal Consigliere Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

udito l’Avvocato DEL VECCHIO ANDREA (delega Avvocato DEL VECCHIO

SERGIO);

udito l’Avvocato OLIOSI SERGIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nell'(OMISSIS) G.C.M.G. ed altri sette turisti (indicati in epigrafe) hanno convenuto davanti al Pretore di Roma le società Lizard Travel, Top Sardinia, ISH Plein Air e Incontro Sardegna, chiedendo il risarcimento dei danni subiti a causa dell’inadempimento delle convenute al contratto con cui essi avevano acquistato un soggiorno presso il Residence (OMISSIS), per il periodo (OMISSIS). Il pacchetto turistico comprendeva alloggio, pulizie, biancheria letto, luce e gas, ecc, e diversi servizi accessori, quali spiaggia, piscina, attività sportive e ricreative: prestazioni rimaste inadempiute od offerte con qualità largamente inferiori a quelle promesse.

Si sono costituite resistendo alle domande le sole società organizzataci del viaggio, Top Sardinia e ISH Plein Air, mentre la Lizard Travel e la s.r.l. Incontro Sardegna – che avevano svolto il ruolo di agenzie di viaggi – sono rimaste contumaci.

Nelle more del giudizio la ISH è stata dichiarata fallita.

Esperita l’istruttoria e rimessa la causa al giudice di pace, si è costituita la Lizard Travel, eccependo la propria estraneità agli inadempimenti, per avere svolto mera attività di intermediazione, ai sensi della L. n. 1084 del 1977, art. 1.

Con sentenza n. 21045/2001 il GdP, in accoglimento delle domande, ha condannato Lizard Travel, Top Sardinia e Incontri Sardegna, in solido fra loro, a risarcire i danni, rimborsando a ciascuno degli attori l’importo pagato per viaggio, soggiorno e servizi, per un ammontare complessivo di L. 28.552.000, oltre agli interessi legali a decorrere dall’agosto 1989 ed oltre alle spese processuali.

Proposto appello principale dalla Lizard Travel e incidentale dalla Top Sardinia, a cui hanno resistito gli appellati, con sentenza 19 aprile – 19 maggio 2004 n. 15897 il Tribunale di Roma ha confermato la sentenza del GdP, ponendo a carico degli appellanti le spese del grado.

Lizard Travel propone sei motivi ricorso per cassazione.

Resistono con controricorso la G. e gli altri turisti, nonchè la s.r.l. Top Sardinia.

La Incontri Sardegna non ha depositato difese.

La ricorrente e Top Sardinia hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo ed il secondo motivo la ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata (art. 360 cod. proc. civ., n. 4) in relazione all’art. 347 cod proc. civ., comma 3, e art. 123 bis disp. att. cod. proc. civ., nonchè l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, per avere il Tribunale assunto la sua decisione senza avere acquisito agli atti il fascicolo di primo grado, nel quale erano contenuti documenti di rilievo, fra cui i verbali delle deposizioni testimoniali e i provvedimenti del GdP. 2.- I motivi sono manifestamente infondati.

L’acquisizione del fascicolo di ufficio di primo grado, ai sensi dell’art. 347 cod. proc. civ., è affidata all’apprezzamento discrezionale del giudice dell’impugnazione, con la conseguenza che l’omessa acquisizione non vizia nè il procedimento di secondo grado, nè la relativa sentenza.

Detta mancanza può essere dedotta come motivo di ricorso per cassazione, ove si adduca che il giudice di appello avrebbe potuto o dovuto trarre dal fascicolo stesso elementi decisivi su uno o più punti controversi della causa, non altrimenti rilevabili e specificamente indicati dalla parte interessata (Cass. civ. Sez. 3^, 14 febbraio 2006 n. 3181; Cass. civ. Sez. Lav. 23 novembre 2007 n. 24437).

Il ricorrente non ha in alcun modo indicato per quali ragioni atti e documenti contenuti nel fascicolo di primo grado avrebbero dovuto o potuto indurre il Tribunale ad assumere una diversa decisione.

3.- Con il terzo e il quarto motivo la ricorrente denuncia violazione degli art. 18, 19 e 22 della Convenzione internazionale di Bruxelles 23 aprile 1970 sui contratti di viaggio, ratificata con L. n. 1084 del 1977, ed insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia, nella parte in cui la sentenza impugnata l’ha ritenuta responsabile degli inadempimenti del fornitore dei servizi turistici, sebbene essa avesse svolto le mansioni di mera intermediazione nella vendita dei pacchetti turistici.

Fa osservare che l’art. 22, comma 3, della citata Convenzione dispone espressamente che l’intermediario non risponde dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni inerenti a viaggi, soggiorni, servizi turistici, ecc., che costituiscano oggetto del contratto, ma solo risponde dell’eventuale inadempimento degli obblighi che gravano a suo carico e che consistono nelle prenotazioni, nella consegna dei documenti occorrenti per godere delle prestazioni acquistate, nel versamento all’organizzatore delle somme ricevute dai clienti e simili; ricorda che l’intermediario può essere chiamato a rispondere dell’inadempimento dell’organizzatore solo quando ometta di trasmettere ai clienti le informazioni di cui all’art. 18 della Convenzione, cioè ometta di comunicare le generalità dell’organizzatore del viaggio e di informare che egli personalmente svolge solo attività di intermediazione.

La sentenza impugnata gli ha invece addebitato la responsabilità sulla base di una culpa in eligendo – per non avere controllato la serietà e l’efficienza dell’impresa organizzatrice del soggiorno, di cui aveva venduto i servizi – non prevista dalla legge e non esigibile, ove si consideri che i turisti intraprendono viaggi verso le più remote e sconosciute destinazioni, sulle quali l’intermediario non è in grado di esercitare alcun controllo.

Nè il giudice di appello ha indicato alcuna circostanza idonea a dimostrare che essa Lizard era a conoscenza, od avrebbe potuto venire a conoscenza, dell’inadeguatezza delle prestazioni del Residence Prima Luna, facendo uso della normale diligenza.

4.- I motivi non sono fondati.

Va premesso che deve essere corretta la motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui ha addebitato alla ricorrente una responsabilità per colpa nella scelta dei prestatori dei servizi turistici.

Ed invero il mero intermediario di viaggi non può essere ritenuto in linea di principio responsabile degli inadempimenti dell’organizzatore, o della non rispondenza dei servizi effettivamente offerti a quelli promessi e pubblicizzati, se non quando si possa dimostrare che – considerata la natura degli inadempimenti lamentati dal turista – egli conosceva, o avrebbe dovuto conoscere, facendo uso della diligenza tipica dell’attività esercitata, l’inaffidabilità dei soggetti a cui si è rivolto (perchè notorie nell’ambiente, o per la facilità di compiere accertamenti in materia, o per notizie acquisite in base a precedenti esperienze).

L’intermediario di viaggi assume infatti verso il viaggiatore sia le responsabilità tipiche del mandatario, sia quelle di cui alla Convenzione di Bruxelles (all’epoca dei fatti. Oggi quelle di cui alla D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 111).

In forza del primo tipo di responsabilità è tenuto ad eseguire le operazioni richieste dal viaggiatore (prenotazioni, pagamenti, consegna della documentazione di viaggio, ecc., con la diligenza di cui all’art. 1710 cod. civ..

In quest’ambito rientrano doveri di attenzione e oculatezza anche nella scelta dell’organizzatore del viaggio e dei prestatori dei servizi turistici.

Per quest’ultimo aspetto, tuttavìa, la responsabilità per gli eventuali inadempimenti non può essere addebitata automaticamente all’intermediario, ma solo previa dimostrazione da parte del viaggiatore o del turista dei fatti idonei a dimostrare che l’intermediario era a conoscenza, od avrebbe potuto conoscere, facendo uso della diligenza tipica dell’attività esercitata, l’inaffidabilità dell’organizzatore del viaggio o dei prestatori dei servizi, ai quali ha indirizzato i suoi clienti, o la non rispondenza alla realtà delle prestazioni promesse tramite i depliants ed il materiale pubblicitario.

Nel compiere tale valutazione, il giudice deve tenere conto della maggiore o minore possibilità per l’intermediario di esercitare un controllo, tenuto conto della natura del viaggio e dei servizi richiesti, delle destinazioni prescelte e di ogni altra circostanza.

La sentenza impugnata, per contro, ha addebitato alla Lizard Travel una responsabilità per culpa in eligendo a prescindere da qualunque accertamento circa la configurabilità in concreto di una tale responsabilità e senza indicare in alcun modo i fatti idonei a giustificarla. Essa ha richiamato soltanto la natura e la gravità degli inadempimenti dei prestatori dei servizi turistico-alberghieri, ma non i fatti che sarebbero idonei a dimostrare che Lizard Travel era od avrebbe dovuto esserne a conoscenza, alla data della stipulazione dei contratti turistici.

Per questa parte le censure della ricorrente sono fondate. Esse tuttavia giustificano solo la correzione della motivazione della sentenza impugnata, il cui dispositivo risulta conforme a diritto, alla luce delle norme della Convenzione di Bruxelles sui contratti di viaggio, all’epoca in vigore, che la Corte di appello ha espressamente richiamato.

L’art. 18, comma 1, della Convenzione impone infatti all’intermediario l’obbligo di rendere noto ai viaggiatori, tramite i documenti di viaggio, che egli opera solo come intermediario e che non assume alcuna responsabilità per l’organizzazione e la prestazione dei servizi turistici; di rendere noto altresì nome e indirizzo dell’organizzatore del viaggio (come di coloro ai quali sia affidata direttamente ed autonomamente la prestazione di peculiari servizi).

Vale a dire, considerato che l’intermediario non può essere sempre in grado di sapere come operino, e quanto siano affidabili, i gestori dei servizi ai quali indirizza i suoi clienti, egli è tenuto quanto meno a rendere nota ai clienti medesimi la sua qualità e l’inerente mancata conoscenza: ed a renderla nota non in termini generici, ma specificamente, tramite i documenti di viaggio.

In tal modo i viaggiatori sono tempestivamente avvertiti sia del fatto che rischi ed incognite circa l’adempimento delle prestazioni turistiche saranno a loro carico; sia dell’identità dei soggetti direttamente responsabili, nei confronti dei quali potranno rivalersi per gli eventuali inadempimenti e danni.

L’onere di fornire la prova di avere formalmente trasmesso ai viaggiatori le suddette informazioni grava sull’intermediario (Cass. civ. Sez. 3^, 21 aprile 2006 n. 9360) e, qualora non vi adempia, l’intermediario assume la stessa responsabilità dell’organizzatore (art. 19, comma 2, Conv. Bruxelles).

La ricorrente non ha in alcun modo richiamato nel ricorso gli atti e i documenti tramite i quali avrebbe dimostrato nei giudizi di merito di avere effettivamente trasmesso ai viaggiatori, nelle forme prescritte, le informazioni di cui agli artt. 18 e 19 Convenzione di Bruxelles.

Essa afferma la circostanza apoditticamente, in termini non idonei a dimostrare l’erroneità della sentenza di appello, nel punto in cui ha confermato la sentenza di primo grado, la quale ha esplicitamente addebitato a Lizard Travel di non avere fornito alcuna prova di avere trasmesso ai viaggiatori le informazioni prescritte.

5.- Con il quinto e il sesto motivo la ricorrente lamenta l’omessa motivazione su punti decisivi della controversia ed in particolare sulla sua eccezione di genericità della domanda di risarcimento dei danni, sul rilievo che gli attori non hanno dedotto e dimostrato l’effettiva entità dei danni e che il Tribunale l’ha condannata a restituire l’intera somma pagata da ognuno quale prezzo del soggiorno e del viaggio, sebbene nessuno dei turisti abbia interrotto la vacanza a causa degli inadempimenti, ma tutti abbiano usufruito dell’intero periodo di soggiorno, e sebbene essa – quale intermediaria – non abbia riscosso l’intero corrispettivo dei viaggi, ma solo la percentuale di intermediazione.

6.- I motivi non sono fondati.

La decisione della sentenza impugnata si fonda sul presupposto che Lizard Travel sia responsabile allo stesso titolo dell’organizzatore del soggiorno, per non avere fornito adeguata prova di avere informato i turisti della propria qualità di mera intermediaria.

Essa è pertanto tenuta a rispondere dei danni nella stessa misura in cui ne risponde l’organizzatore, restando irrilevante la circostanza che ebbe a riscuotere un compenso minore.

Quanto poi all’entità dei danni, si tratta di valutazioni in fatto, adeguatamente motivate dal giudice di primo grado, alla cui decisione si è uniformato il giudice di appello.

7. – Il ricorso deve essere rigettato.

8.- Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, liquidandole complessivamente in Euro 1.700,00, per ciascuna delle parti resistenti (considerandosi come unica parte i danneggiati, difesi con unico ricorso), di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 1.500,00 per onorari; oltre al rimborso delle spese generali ed oltre agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

La somma spettante ai danneggiati deve distrarsi in favore dell’avv. Sergio Oliosi, che ha dichiarato di avere anticipato le spese e non percepito gli onorari.

Così deciso in Roma, il 17 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA