Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 696 del 15/01/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 696 Anno 2014
Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: BALESTRIERI FEDERICO

SENTENZA

sul ricorso 21472-2009 proposto da:
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO C.F. 80224030587, in
persona dell’Avvocato Generale pro tempore,
rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA,
alla VIA DEI PORTOGHESI n.

12;

ricarrante

2Q13
contro

3442

SPADONE MICHELE SPDMHL55E231907A;
– intimato –

Nonché da:

Data pubblicazione: 15/01/2014

SPADONE MICHELE C.F. SPDMHL55E23I907A, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO GRAMSCI 24, presso
lo studio dell’avvocato MASINI MARIA STEFANIA, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato NESPOR
STEFANO, giusta delega in atti;

contro

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
– intimata –

avverso la sentenza n. 533/2009 della CORTE D’APPELLO
di MILANO, depositata il 29/06/2009 R.G.N. 1436/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 28/11/2013 dal Consigliere Dott. FEDERICO
BALESTRIERI;
udito l’Avvocato FEDELI FABRIZIO (AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FRANCESCA CERONI che ha concluso per
l’inammissibilità in subordine rigetto, assorbimento
dell’incidentale.

– controricorrente e ricorrente incidentale –

Svolgimento del processo
Il Tribunale di Milano accoglieva il ricorso di Michele Spadone, già
dipendente delle Poste Italiane con inquadramento nella ex IV
qualifica funzionale, confluita nella cd. area operativa dal 26
novembre 1994, comandato presso l’Avvocatura distrettuale dello
Stato ed ivi definitivamente trasferito a far data dal 2.10.01, con
inquadramento nell’area B, posizione economica B1, in forza

volontaria e dal d.p.c.m. del 2 ottobre 2001, dichiarando il diritto
del ricorrente all’inquadramento in posizione economica B2 dal 2
ottobre 2001, e condannando l’Avvocatura a corrisponderle le
relative differenze retributive.
Avverso tale teritènza proponeva appellO VAVvontura tlé110 stato.
Resisteva il dipendente.
Con sentenza depositata il 29 giugno 2009, la Corte d’appello di
Milano respingeva il gravame.
Per la cassazione propone ricorso l’Avvocatura, affidato a due
motivi. Resiste lo Spadone con controricorso, contenente ricorso
incidentale condizionato affidato ad unico motivo. Entrambe le
parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c.
Motivi della decisione
Debbono pregiudizialmente riunirsi i ricorsi proposti avverso la
medesima sentenza, ex art. 335 c.p.c.
1.-Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa
applicazione del d.p.c.m. 2.10.01 in rapporto agli artt. 4 e 5 della
L. 20.3.1865 n. 2248; delle specifiche professionali B1, B2 e B3
del c.c.n.l. 16.2.99 del Comparto Ministeri (biennio 1998-2001);
degli artt. 40-43 del c.c.n.l. 26.11.94 per il personale dipendente
dell’Ente Poste Italiane (triennio 1994-1997); dell’art. 3 L
22.12.81 n. 797 (ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.).
Deduce che la Corte di merito aveva correttamente raffrontato le
mansioni della categoria appartenuta alla dipendente presso l’ex
Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni e l uelle della
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dell’art. 53, comma 10 della legge n.449\1997 sulla mobilità

posizione

economica

dall’Avvocatura

attribuita

all’atto

dell’inquadramento, non potendo adottarsi come riferimento la
generica declaratoria dell’area operativa, introdotta dall’Ente
Poste col c.c.n.l. 26.11.94, in cui confluirono le ex categorie IV,
V e VI del vecchio ordinamento postale (di cui alla L. n. 797\81)
che andavano certamente recuperate al fine del raffronto.
Si duole tuttavia che i

giudici

di appello, disapplicando

qualifica funzionale dell’amministrazione postale alla

posizione

economica B1 comparto Ministeri) e riconoscendo alla ricorrente
la posizione economica B2, ritennero apoditticamente che non vi
era equivalenza tra le mansioni di cui alla ex IV categoria
dell’amministrazione postale con la posizione economica B1
(comparto Ministeri) attribuita presso l’amministrazione ricevente,
laddove entrambe erano di tipo meramente esecutivo ed a
contenuto prevalentemente manuale, laddove la posizione
economica B2 era caratterizzata da un medio contenuto
concettuale, con limitata autonomia e discrezionalità e con la
possibilità di coordinamento di unità operative semplici.
Formula ti:I il prescritto quesito di diritto.
2.- Con secondo subordinato motivo, l’Avvocatura denuncia la
violazione del d.p.c.m. 2.10.01 in rapporto agli artt. 4 e 5 della L.
20.3.1865 n. 2248; dell’art. 53, comma 10, della L. n. 449\97;
dell’art. 4, comma 11, della L. n. 223\91; degli artt. 1337, 1362,
comma 2, e 1375 cod.civ. (ex art. 360, comma 1, n.3 c.p.c.).
Lamenta che l’art. 53, comma 10, citato, statuisce che “al
personale dell’Ente Poste Italiane che, alla data di entrata in
vigore della presente legge, è in posizione di comando o fuori
ruolo presso le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma
2, del d.lgs. n. 29\93, si applicano le vigenti disposizioni sulla
mobilità volontaria o concordata”. Da ciò conseguiva che
l’inquadramento nei ruoli dell’Amministrazione di destinazione
non ichiede il raffronto tra la posizione di lavoro occupata

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l’inquadramento dì cui al d.p.c.m. 2.10.01 (che equipara la ex IV

nell’amministrazione postale e quella dell’amministrazione di
destinazione, bensì il raffronto tra l’ultima qualifica funzionale
posseduta presso l’Avvocatura dello Stato in posizione di distacco
e la corrispondente area e livello retributivo attribuito con
l’immissione nei ruoli, giusta le previsioni di cui al d.p.c.m.
2.10.01. Il richiamo alle disposizioni sulla mobilità volontaria o
concordata concretava infatti, a suo awiso, un rinvio al comma

stipulati nel corso delle procedure di cui al presente articolo,
che prevedano il riassorbimento totale o parziale dei lavoratori
ritenuti eccedenti, possono stabilire anche in deroga al secondo
comma dell’articolo 2103 del codice civile la loro assegnazione
a mansioni diverse da quelle svolte”, da cui conseguiva la
legittima possibilità di demansionamento, come più volte
affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 3772\04; n.
11806\00).
Evidenzia che il caso in esame non riguarda la mobilità
obbligatoria (quale quella di cui all’art. 6, comma 2, d.l. n.
487\93, cui si riferisce il d.m. 10.7.97), generalmente informate
al principio di salvaguardia delle posizioni economiche e
normative dei lavoratori interessati., ma la mobilità volontaria,
con cui si verifica un’adesione negoziale alle nuove condizioni di
lavoro ed inquadramento, non essendo così neppure necessario
un raffronto tra la posizione di lavoro occupata
nell’amministrazione postale e quella attribuita
l’Amministrazione di

destinazione,

occorrendo

presso
piuttosto

procedere al raffronto tra la posizione rivestita dalla ricorrente in
fase di comando (o distacco) presso l’Avvocatura, già accettata
dalla lavoratrice per fatti concludenti (art. 1362, comma 2, c.c.) e
non contestata secondo i principi di buona fede e correttezza
(artt. 1175 e 1375 c.c.), e quella successivamente attribuita.
Formula il prescritto quesito di diritto.

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11 dell’art. 4 della L. n. 223\91, secondo cui “Gli accordi sindacali

3.- I motivi, che per la loro connessione possono essere
congiuntamente esaminati, sono infondati.
Le sezioni Unite di questa Corte (sent. n. 503\11), considerato
che la L. n. 449 del 1997, art. 53, comma 10, prevedendo
l’applicabilità delle disposizioni sulla mobilità volontaria o
concordata tra pubbliche amministrazioni al personale dell’Ente
poste italiane (ente pubblico economico, in quanto tale

fuori ruolo presso pubbliche amministrazioni, ha inteso
valorizzare ai fini in esame la precedente posizione di dipendenti
da una pubblica amministrazione dei lavoratori postali in
questione, configurando una sorta di transitoria ultrattività di tale
posizione (cfr. altresì Cass. S.U. n. 22800/2010); escludendo
inoltre che su tali profili possa operare autoritativamente la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella specie il d.p.c.m. 7
novembre 2000 – atto avente natura amministrativa, in quanto
proveniente da una autorità esterna al rapporto di lavoro – non
assolve alla funzione di determinare la concreta disciplina del
rapporto di lavoro, mancando un fondamento normativo
all’esercizio di un siffatto potere, ma solamente a quella di dare
attuazione alla mobilità (volontaria) tra pubbliche amministrazioni
come previsto dall’art. 4 L. n. 273\95 (che attribuì alla Presidenza
del C.M. il solo compito di operare il trasferimento); ha infine
ritenuto giuridicamente giustificata la verifica compiuta dal
giudice di merito sulla correttezza dell’inquadramento spettante
al lavoratore, sulla base dell’individuazione in concreto, nel
quadro della disciplina legale e contrattuale applicabile
nell’amministrazione di destinazione, della qualifica
maggiormente corrispondente a quelle di inquadramento prima
del trasferimento.
Nella specie il giudice di merito, ha rilevato che le parti avevano
condotto il raffronto esclusivamente tra le rispettive declaratorie
della p osizione di partenza e quella d’arrivo, senza considerare le
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equiparato ai datori di lavoro privati) in posizione di comando o

funzioni concretamente svolte dall’appellato nella nuova
assegnazione, trascurando in tal modo uno degli elementi per la
verifica del corretto inquadramento. Quanto alla deduzione delle
amministrazioni secondo cui dalla data del comando il lavoratore
non avrebbe svolto le mansioni corrispondenti al profilo
dell’ordinamento postale, bensì, prima in posizione di comando e
poi definitivamente, quelle dell’ordinamento statale

evidenziato che non era stato, tra l’altro, neppure specificato in
alcun modo quali esse fossero.
La Corte di merito, in sostanza, operando il raffronto dei profili
professionali delle declaratorie generali di categoria
dell’Amministrazione Postale ed alla relativa definizione della IV
qualifica funzionale (precedente all’introduzione del CCNL
dell’Ente Poste Italiane del 1994\97 che introdusse la
classificazione per aree) con quelle della posizione B2 del CCNL
del Comparto Ministeri 1998\2001 ha motivatamente ritenuto la
riconducibilità alla posizione B2 del comparto ministeri per il
triennio indicato delle funzioni previste dalla IV qualifica, laddove
presuppongono un medio contenuto concettuale, con limitata
autonomia e discrezionalità.
Dal confronto operato dal giudice di merito tra le caratteristiche
della posizione di provenienza all’interno delle Poste con quello
dq.un lato nella pozione B1 del comparto ministeri e dall’altro con
la posizione B2 emergeva con evidenza la mancata
corrispondenza con la posizione B1 assegnata. Nella declaratoria
relativa a quest’ultima posizione non si fa infatti alcun
riferimento né a conoscenze specialistiche, né alla capacità di
utilizzare strumenti anche complessi né all’esistenza di margini
valutativi o di autonomia nell’esecuzione, che figurano invece
nella declaratoria della posizione di provenienza, mentre nella
posizione professionale B2 si rinvenivano caratteristiche,

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corrispondente al profilo di inquadramento, ha correttamente

rapportate alle diverse mansioni, sicuramente analoghe a queste
ultime.
Trattasi di motivazione logica e congruamente argomentata, che
non trova nell’odierno ricorso adeguate censure, anche in ordine
alle effettive mansioni di fatto svolte dalla lavoratrice.
Né può condividersi il richiamo all’art.53, comma 10 della legge
n. 449\1997, che richiama le disposizioni in tema di mobilità

medesima qualifica per cui dovrebbe aversi riguardo all’ultima
qualifica funzionale posseduta presso l’Awocatura in posizione di
comando che non era stata impugnata. Ed invero, come
esattamente notato dal giudice di appello, anche nell’ambito di
siffatte procedure non si può prescindere dal raffronto concreto,
di carattere sostanziale e non limitato ad una mera
corrispondenza formale tra le due qualifiche, tra la qualifica
rivestita nell’ente di provenienza e quella più consona che deve
essere attribuita nell’ente di destinazione.
Non può infine condividersi la tesi dell’amministrazione ricorrente,
secondo cui nella specie vi sarebbe stata un’accettazione
implicita, da parte della lavoratrice, della posizione da essa
rivestita in fase di comando presso l’Avvocatura. Ed invero, pur
non potendosi prescindere dalla ontologica prowisorietà
dell’inquadramento ricevuto in fase di comando, a tal fine
sarebbe stato piuttosto necessaria la prova, gravante
sull’Amministrazione, di significative circostanze denotanti una
chiara e certa volontà della parte di accettare l’inquadramento
ricevuto (cfr., sia pure in diversa fattispecie, Cass. 14 gennaio
2013 n. 701; Cass. 5 settembre 2012 n. 14916; Cass. 15
novembre 2010 n. 23057, etc.).
4.-Risulta così assorbito il ricorso incidentale condizionato, con
cui il lavoratore, denunciando la violazione dell’art. 4, comma 2,
L. n. 273\95, lamenta la mancata declaratoria di disapplicazione
del d.p.c.m. 2.10.01 nella parte in cui equipara la ex v` qualifica

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volontaria presupponenti l’appartenenza del dipendente alla

funzionale dell’Amministrazione postale, alla posizione economica
B2 del comparto Ministeri.
5.- Va pertanto rigettato il ricorso principale, e dichiarato
assorbito quello incidentale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da
dispositivo.
P.Q.M.

assorbito quello incidentale. Condanna la ricorrente principale al
pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che
liquida in E.100,00 per esborsi, E.3.000,00 per compensi, oltre
accessori di legge.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 28 novembre
2013

La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale e dichiara

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