Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 696 del 13/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 13/01/2011, (ud. 23/09/2010, dep. 13/01/2011), n.696

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, irpef e

IVA presso la quale è domiciliata in Roma in via dei Portoghesi n.

12;

– ricorrente –

contro

M.M.L., rappresentata e difesa dall’avv. Cicognani

Antonio e dall’avv. D’Ayala Valva Francesco, presso il quale è

elettivamente domiciliata in Roma in viale Parioli n. 43;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 152/13/05, depositata il 18 gennaio 2006;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23

settembre 2010 dal Relatore Cons. Dott. Greco Antonio;

uditi l’avvocato dello Stato Maria Letizia Guida per i ricorrenti e

l’avv. Francesco D’Ayala Valva per la controricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa

ZENO Immacolata, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia indicata in epigrafe con la quale, rigettando l’appello dell’Agenzia delle entrate, ufficio di Milano (OMISSIS), è stata confermata l’illegittimità dell’avviso di accertamento ai fini dell’IRPEF e dell’ILOR per l’anno 1995 e dell’avviso di rettifica parziale dell’IVA per l’anno 1996, emessi a carico di M.M.L..

Un’originaria verifica fiscale nei confronti della spa Cave San Bartolo in Ravenna – che svolgeva attività di estrazione dal sottosuolo e di commercializzazione di materiali inerti, sabbia fine, sabbia, granisello e ghiaia – era stata infatti estesa nel 2000 a M.M., proprietaria della cava nella quale la società svolgeva l’attività estrattiva in forza di un contratto di compravendita del materiale lapideo dell'(OMISSIS).

Il giudice d’appello riteneva che il contratto di compravendita con il quale la M. cedeva tutto il materiale estraibile alla spa Cave San Bartolo mai poteva delineare un’attività imprenditoriale, non essendo nella specie emersi rapporti diretti tra la M. ed il mercato, così come era mancata l’individuazione di precise disposizioni da parte della M. dalle quali potesse scaturire un orientamento della produzione. La contribuente era soltanto proprietaria di un terreno di circa 80 ettari utilizzabile solo per l’escavazione di materiali pietrosi, non individuandosi “argomentazioni giuridiche che portino ad escludere che una persona fisica titolare di un bene possa alienarlo ad una società commerciale dotata di distinta personalità giuridica…, senza che ciò possa modificare la situazione concreta che permette di identificare una compravendita di genere di cose mobili fra un soggetto fisico e una società di capitali”.

La M. resiste con controricorso illustrato con successiva memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare, va esaminata l’eccezione di giudicato esterno sollevata dalla controricorrente nella memoria depositata ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ. In particolare, si deduce che, con ordinanze n. 23206, n. 23368 e n. 23369 del 2008, questa Corte, nell’ambito di controversie tra la spa Cave San Battolo e l’Agenzia delle entrate aventi ad oggetto avvisi di accertamento derivati dal medesimo contratto stipulato nel luglio 1995 tra la detta società e la M., sopra menzionato, ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti dall’Agenzia, con conseguente passaggio in giudicato delle relative sentenze di appello, con le quali tale contratto era stato qualificato come vendita di genere del materiale lapideo da estrarre, ai sensi dell’art. 1378 cod. civ., con esclusione della qualità di imprenditore commerciale della venditrice M..

L’eccezione deve essere disattesa.

In base alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, premesso che dal principio stabilito dall’art. 2909 cod. civ. – secondo cui l’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa – si evince, a contrario, che l’accertamento contenuto nella sentenza non estende i suoi effetti, e non è vincolante, rispetto ai terzi (Cass., sez. un., n. 9631 del 1996), il giudicato può, tuttavia, quale affermazione obiettiva di verità, spiegare efficacia riflessa anche nei confronti di soggetti estranei al rapporto processuale. Ma tali effetti riflessi del giudicato, oltre gli ordinari limiti soggettivi, sono impediti quando il terzo sia titolare di un rapporto autonomo e indipendente rispetto a quello in ordine al quale il giudicato interviene, non essendo ammissibile nè che egli ne possa ricevere un pregiudizio giuridico, nè che se ne possa avvalere a fondamento della sua pretesa (salvo che tale facoltà sia espressamente prevista dalla legge, come nel caso delle obbligazioni solidali, ai sensi dell’art. 1306 c.c., comma 2) (cfr., ex plurimis, Cass. n. 250 del 1996, n. 5320 del 2003, n. 5381 e n. 11677 del 2005, n. 7523 del 2007).

Nella specie, la controricorrente è parte di un distinto ed indipendente rapporto obbligatorio con l’amministrazione finanziaria, rispetto a quello intercorrente tra questa e la società Cave San Bartolo, con la conseguenza che il giudicato intervenuto nella controversia tra queste ultime non ha alcuna efficacia vincolante nel presente giudizio.

Con l’unico motivo l’amministrazione ricorrente, denunciando “violazione e falsa applicazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 51, comma 2, lett. b), (art. 360 c.p.c., n. 3), Insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, censura la decisione assumendo come, secondo la disposizione in rubrica, costituiscono redditi d’impresa quelli derivanti, come nella specie, dallo sfruttamento delle cave, a prescindere dalle modalità mediante le quali tale sfruttamento debba avvenire, e prescindendosi dalla qualificazione codicistica di imprenditore commerciale prevista al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 51, comma 1. A nulla, quindi, rileverebbe la qualificazione formale e astratta attribuita dalle parti all’operazione giuridica ed economica posta in essere, perchè conterebbe invece la funzione e la natura del negozio così come in concreto attuato.

Il motivo è fondato.

Secondo l’art. 820 cod. civ. “sono frutti naturali quelli che provengono direttamente dalla cosa, vi concorra o no l’opera dell’uomo, come i prodotti agricoli, la legna, i parti degli animali, i prodotti delle miniere, cave e torbiere” (comma 1); “finchè non avviene la separazione”, poi (comma 2), “i frutti formano parte della cosa”, anche se “si può tuttavia disporre di essi come di cosa mobile futura”.

I contratti di diritto privato aventi per oggetto lo sfruttamento di cave, come da tempo chiarito (Cass. n. 9785 del 1995), possono assumere configurazioni giuridiche diverse, a seconda dell’intenzione dei contraenti; in essi, infatti, è ravvisabile:

una vendita immobiliare – a sua volta distinguibile (Cass. n. 3750 del 1999) in vendita immobiliare della cava nel suo complesso, ovvero del solo sottosuolo interessato dal giacimento, rimanendo il soprasuolo ed il restante sottosuolo in proprietà del venditore), quando il negozio abbia ad oggetto il giacimento nella sua complessiva stratificazione intesa in unità di superficie e di volume e ne sia previsto il completo trasferimento per un prezzo commisurato al volume dell’intera cava;

una vendita mobiliare, se le parti abbiano invece considerato il prodotto dell’estrazione, ragguagliato a peso o a misura;

un contratto riconducibile nello schema dell’affitto, quando l’intenzione dei contraenti sia invece finalizzata allo scopo di consentire il godimento (sfruttamento) temporaneo del bene secondo la sua destinazione (Cass. n. 4090 del 1982, n. 4646 del 1989;

sull’inquadramento nello schema dell’affitto del contratto avente ad oggetto la concessione dello sfruttamento di una cava, cfr., altresì, Cass. n. 4503 del 2001, n. 24371 del 2006, n. 250 del 2008): il legislatore, infatti, come si è visto, annovera espressamente i “prodotti delle cave”, al pari di quelli delle miniere e delle torbiere, tra i frutti naturali (art. 820 c.c., comma 1) e considera quindi la cava, non diversamente dalla miniera e dalla torbiera, alla stregua di una cosa produttiva, la cui esistenza costituisce il necessario presupposto per la stipulazione di un contratto di affitto (art. 1615 c.c.).

L’art. 51 (applicabile nella specie ratione temporis, poi art. 55, secondo la numerazione introdotta dal D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, dopo aver previsto al comma 1 che “sono redditi di impresa quelli che derivano dall’esercizio di imprese commerciali”, con l’ulteriore specificazione che “per esercizio di imprese commerciali si intende l’esercizio per professione abituale, ancorchè non esclusiva, delle attività indicate nell’art. 2195 c.c. e delle attività indicate all’art. 26, comma 2, lett. b) e c) che eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se non organizzate in forma di impresa” -, tenuto conto della caratteristica dei beni, al comma 2 dispone che “sono inoltre considerati redditi di impresa … b) i redditi derivanti dallo sfruttamento di miniere, cave, torbiere, saline, laghi, stagni e altre acque interne”.

L’avverbio “inoltre” univocamente conferisce alla disposizione un valore aggiuntivo a (nonchè specificativo di) quella generale del comma 1 per cui alla stessa può attribuirsi solo il senso di una qualificazione ex lege, quali ®redditi di impresa”, di tutti i “redditi” comunque “derivanti” (non già dall’alienazione e/o compressione del diritto reale di proprietà ma solo) “dallo sfruttamento di miniere, cave, torbiere, saline, laghi, stagni e altre acque interne”.

La correlazione tra la peculiarità della previsione – additiva, come tutte le ulteriori fattispecie considerate nelle lettere a) e c) del medesimo comma 2, di quella generale del comma precedente – ed i principi in tema di contratti di diritto privato aventi per oggetto lo sfruttamento di cave sopra richiamati impone, quindi, di considerare come “redditi di impresa” tutti quelli ricavati dal proprietario della cava in conseguenza e per effetto dell’attività di sfruttamento (indipendentemente dal soggetto che materialmente esegua l’attività stessa), in tutte le ipotesi in cui non si trasferisce a terzi il diritto di proprietà della cava ovvero non si costituisce sulla stessa un diritto reale di godimento, perchè solo tale interpretazione consente di attribuire un senso logico concreto alla previsione: non essendo, infatti, dubitabile che l’attività di sfruttamento della cava costituisca, per il soggetto che la svolge materialmente (nel caso, la spa Cave San Bartolo), “esercizio di imprese commerciali” ex art. 2195 cod. civ. – e, quindi, che i redditi dalla stessa ricavati da tale soggetto rientrino nella previsione del comma 1 della norma tributaria -, la disposizione del comma 2 non può che riguardare la qualificazione fiscale ex lege, anch’essa quale redditi d’impresa, della controprestazione contrattuale ricevuta dal proprietario della cava per il trasferimento a terzi (non già del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento sul bene ma) della sola attività di sfruttamento del bene fruttifero.

Le esposte considerazioni sono sufficienti a dare risposta positiva alla questione, posta dalla ricorrente, concernente la configurabilità come “reddito d’impresa”, in base alla detta disposizione del t.u.i.r., dei ricavi conseguiti dalla contribuente nell’attività di sfruttamento della cava.

Il ricorso va pertanto accolto nei termini precisati, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia, la quale procederà ad un nuovo esame della controversia, uniformandosi al principio enunciato, oltre a provvedere in ordine alle spese anche del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia.

Così deciso in Roma, il 23 settembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2011

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