Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6959 del 23/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 23/03/2010, (ud. 13/01/2010, dep. 23/03/2010), n.6959

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.C., quale moglie erede di C.A.,

domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE

SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato PIRO

LUIGI, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA L.

MANTEGAZZA 24, presso lo studio dell’avvocato GARDIN LUIGI,

rappresentato e difeso dall’avvocato PORCARI ITALO, giusta delega in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 407/2006 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 28/04/2006 R.G.N. 2543/03;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

13/01/2010 dal Consigliere Dott. IANNIELLO Antonio;

udito l’Avvocato PORCARI LUIGI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per dichiarazione di

inammissibilita’ del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 28 aprile 2006 e notificata il 30 maggio successivo, la Corte d’appello di Lecce ha respinto l’appello proposto da C.A. nei confronti di M.G. avverso la sentenza del 4 luglio 2002, con la quale il Tribunale del lavoro della medesima citta’ aveva rigettato la domanda di condanna del M.G. al pagamento della somma di L. 101.567.000, per differenze retributive relative ad un rapporto di lavoro pretesamente intercorso tra le parti tra il marzo 1989 e il 10 luglio 1995, con l’attribuzione al C. dei compiti di geometra disegnatore.

In proposito, la Corte territoriale ha confermato la valutazione del giudice di prime cure, rilevando anzitutto che l’appellante aveva svolto, per una parte del periodo indicato, mera attivita’ di praticantato professionale presso lo studio del M.G., tra l’altro con un componente dello studio diverso dall’appellato.

Quanto al periodo successivo, i giudici hanno affermato che era mancata in giudizio la prova della ricorrenza nel rapporto dedotto degli elementi caratteristici della subordinazione ed hanno valutato che la frequentazione dello studio professionale da parte del C. trovasse spiegazione nel fatto che quivi egli aveva svolto alcune pratiche per lo studio, ricevendone modesti compensi e insieme aveva espletato incarichi ricevuti da clienti propri, in ogni caso utilizzando gli strumenti, l’organizzazione e le conoscenze tecniche dello studio e perfezionando le proprie conoscenze e preparazione professionale.

Per la cassazione di tale sentenza propone ora ricorso, a seguito del decesso di C.A., la di lui coniuge ed erede B. C., con due motivi.

Resiste alle domande M.G. con rituale controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – Col primo motivo di ricorso, l’avente causa di C.A. deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 416 c.p.c. nonche’ il vizio di motivazione della sentenza impugnata.

In proposito, la ricorrente lamenta che la Corte territoriale abbia giustificato, con stringate e tautologiche valutazioni, l’ammissione della prova testimoniale dedotta dal M. – nel costituirsi tardivamente nel giudizio di primo grado, quando ne era ormai decaduto -, con l’esercizio di poteri d’ufficio da parte del Tribunale.

Sostenendo che cio’ non sia consentito nel rito del lavoro, la ricorrente formula il seguente quesito di diritto “se rientri o meno nei poteri ufficiosi del giudice la facolta’ di ammettere mezzi di prova non articolati dal resistente nel termine imposto dall’art. 416 c.p.c.”.

Inoltre, la Corte territoriale non avrebbe svolto alcuna motivazione in ordine alla denunciata contraddittorieta’ dell’ordinanza pronunciata in data 8 aprile 1997 dal giudice di primo grado che, dopo aver ritenuto decaduto il convenuto dalla prova diretta in ragione della sua tardiva costituzione, avrebbe fissato una udienza successiva per l’ascolto di un teste per parte.

Segue la formulazione di un ulteriore quesito di diritto, del seguente tenore: “se possa o meno tenersi conto delle risultanze di una prova orale dalla quale una parte avrebbe dovuto essere dichiarata decaduta”.

2 – Col secondo motivo di ricorso, viene denunciata l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia.

La ricorrente censura infatti la sentenza in quanto con essa la Corte si sarebbe limitata ad una motivazione “fotocopia” rispetto a quella di primo grado, senza tener conto dei motivi di appello, con i quali era stata chiesta “una revisione e valutazione critica del giudizio e non un appiattimento su elementi apodittici.

La motivazione della Corte territoriale sarebbe inoltre contraddittoria e assurda.

Sarebbe infatti contraddittoria, in quanto nel medesimo testo della sentenza, la Corte avrebbe negato e poi viceversa riconosciuto la ricorrenza del requisito del compenso fisso, ammessa dalla stessa parte convenuta. A fronte della prova fornita dal C. degli elementi caratterizzanti della subordinazione, che, quando si tratti di un rapporto professionale, deve tener conto di una certa autonomia e liberta’ di movimento del lavoratore, sarebbe stato poi onere di controparte, secondo la ricorrente, dedurre e provare la causa gratuita.

Il motivo conclude con un quesito qualificato come di diritto, del seguente tenore: “se possa o meno escludersi la sussistenza di un rapporto di lavoro nell’ipotesi in cui il dipendente sia dotato di liberta’ e discrezionalita’ di azione e non sia soggetto ad orari rigorosi ed inflessibili e se il pagamento di un compenso con cadenza periodica costituisca oppure no elemento sintomatico della sussistenza di un rapporto subordinato”.

La motivazione della Corte territoriale sarebbe poi assurda laddove avrebbe istituito una sorta di compensazione tra quanto dovuto al C. quale lavoratore dipendente e i vantaggi di arricchimento professionale che egli avrebbe tratto dall’esercizio delle proprie mansioni.

A questo proposito, la ricorrente formula un ulteriore quesito: “se il datore di lavoro possa o meno opporre in compensazione agli emolumenti dovuti al proprio dipendente l’arricchimento e l’esperienza professionale dallo stesso acquisita in conseguenza della prestata attivita’”.

Il ricorso conclude con la richiesta di cassazione della sentenza impugnata, con ogni conseguenza di legge.

Col controricorso, M.G. deduce preliminarmente l’inammissibilita’ del ricorso:

– perche’ non contiene l’esposizione sommaria dei fatti di causa;

– perche’ manca nell’atto notificato la trascrizione della procura, eccettuata la stampa con un timbro “v’e’ mandato sull’originale”;

– perche’ dall’intestazione del ricorso non risulta l’elezione di domicilio in Roma o altrove, dove effettuare le notificazioni alla parte che e’ nuova nel presente giudizio.

Il controricorrente deduce inoltre l’inammissibilita’ del primo e del secondo motivo di ricorso perche’ non contengono la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria e per l’erronea formulazione dei quesiti.

Nel merito, sostiene l’infondatezza del ricorso, del quale chiede il rigetto.

Va preliminarmente respinta la deduzione di inammissibilita’ dell’intero ricorso.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, ai fini dell’ammissibilita’ del ricorso per Cassazione, non e’ necessario che la relativa procura al difensore, la quale deve essere rilasciata in data anteriore o coeva alla notificazione dello stesso, sia trascritta integralmente nella copia dell’atto notificata all’altra parte, ben potendosi d’ufficio accertare aliunde tale anteriorita’ (cfr. Cass. 2 luglio 2007 n. 14967), come nel caso in esame, in cui tale procura e’ risulta presente in atti (che la Corte e’ autorizzata ad esaminare, in ragione del tipo di censura svolta), apposta a margine dell’originale del ricorso e menzionata anche nella copia notificata come esistente nell’originale.

Anche il rilievo relativo alla mancata elezione di domicilio in Roma nella copia notificata del ricorso non conduce ad alcuna nullita’ o inammissibilita’, trovando allora applicazione l’art. 366 c.p.c., comma 2, secondo il quale, in caso di mancata comunicazione della elezione di domicilio in Roma, le notificazioni alla parte ricorrente vengono fatte presso la cancelleria di questa Corte, come infatti avvenuto nel caso di specie con la notifica del controricorso.

Per quanto riguarda infine la censura di mancata esposizione, sia pur sommaria, nel ricorso, dei fatti di causa, anch’essa e’ infondata, in ragione del fatto che l’esposizione ivi operata, ancorche’ diffusa nel corpo del ricorso, appare comunque sufficiente in funzione della comprensione dell’oggetto della controversia in questa sede di legittimita’.

Il ricorso e’ peraltro in parte inammissibile e in parte infondato.

Esso e’ anzitutto inammissibile nel primo motivo, per difetto del necessario requisito della autosufficienza (su cui, cfr., per tutte, recentemente, Cass. nn. 5043/09, 4823/09 e 338/09).

Nel censurare, come violativa dell’art. 416 c.p.c. nonche’ carente e con-traddittoria sul piano della motivazione, la sentenza della Corte d’appello di Lecce, la ricorrente formula un duplice quesito di diritto (ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile alla fattispecie, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 e art. 27, comma 2), che puo’ ritenersi ammissibile (sull’argomento, in posizioni parzialmente diverse, cfr.

ad es. Cass. 29 gennaio 2008 n. 1906 e 21 settembre 2007 n. 19560), in quanto i due quesiti costituiscono articolazioni di una unica richiesta, legati, come sono, da un nesso di consequenzialita’.

Ne’ la presenza, nella rubrica, della combinazione di censure di violazione di legge e di vizio di motivazione (su cui cfr. Cass. 29 febbraio 2008 n. 5471, contrastata da Cass. 18 gennaio 2008 n. 976) o l’assenza di una rappresentazione di sintesi relativamente al vizio di motivazione ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. (su cui cfr, Cass. S.U. 1 ottobre 2007 n. 20603) inducono nel caso in esame l’inammissibilita’ del motivo, in quanto tale vizio di motivazione, attenendo sostanzialmente all’applicazione della legge (processuale), si risolve nell’enunciato vizio di violazione di legge, per il quale viene formulato il quesito di diritto.

Con riferimento alla censura in esame, fondata sul mancato rilievo da parte della Corte territoriale della illegittimita’ del comportamento del giudice di prime cure nell’ammettere la prova testimoniale tardivamente dedotta dall’allora parte convenuta, la ricorrente non specifica peraltro il contenuto e quindi la rilevanza nel relativo giudizio della prova ammessa ne’ gli esiti della stessa.

In tal modo il motivo in esame non consente a questa Corte di valutare la rilevanza nel presente giudizio della pretesa violazione di legge commessa e la sua eventuale incidenza sul piano del convincimento del giudice.

Anche il secondo motivo difetta, in alcuni passaggi della relativa esposizione, del requisito dell’autosufficienza. Come quando, ad es.

la ricorrente afferma che sarebbe stata prima negata e poi accertata e comunque non sarebbe stata disconosciuta dallo stesso giudice dell’appello l’esistenza di una retribuzione fissa, che sarebbe stata ammessa anche dal M..

Diversamente, avendo la Corte territoriale negato esplicitamente l’esistenza di un compenso fisso e accertato unicamente che il C. aveva ricevuto modesti compensi dallo studio professionale in relazione ad alcune pratiche su incarico di esso trattate, costituiva onere della ricorrente specificare in quale atto processuale risultasse il contrario (e non limitarsi a fare genericamente riferimento a presunte ammissioni da parte del M.), anche attraverso l’integrale riproduzione del contenuto dello stesso.

In ogni caso, la Corte territoriale opera, relativamente alla natura del rapporto intercorso tra le parti, una valutazione del materiale probatorio raccolto, escludendo l’esistenza di un obbligo di orario, la soggezione del C. al potere direttivo e disciplinare del M., l’erogazione al primo di un compenso fisso e predeterminato, la precisa definizione di mansioni affidategli e concludendo col negare la qualificazione sostenuta dall’appellante.

Tali accertamenti di fatto a sostegno del giudizio finale e la illustrazione che ne ha fatto la Corte territoriale non sono specificatamente censurate sul piano della coerenza e congruita’ delle argomentazioni di sostegno dalla ricorrente, la quale si limita ad affermare genericamente, come gia’ rilevato, che un compenso fisso c’era, ad attribuire alla Corte territoriale affermazioni circa un preteso scambio tra lavoro e crescita professionale che la Corte d’appello non risulta dalla sentenza abbia mai effettuato;e a dichiarare che da parte ricorrente era stato adempiuto l’onere probatorio su di essa gravante, con cio’ sovrapponendo proprie mere valutazioni a quelle effettuate dai giudici di merito, quasi sollecitando questa Corte di legittimita’ ad esprimere un giudizio di terza istanza (alla luce del materiale probatorio acquisito), inammissibile in questa sede.

Concludendo, sulla base delle considerazioni svolte, il ricorso va respinto, con le normali conseguenze in ordine al regolamento delle spese di questo giudizio di cassazione, operato, unitamente alla relativa liquidazione, in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare al resistente le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 19,00 per spese ed Euro 2.500,00, oltre accessori, per onorari, che distrae all’avv. Italo Porcari.

Cosi’ deciso in Roma, il 13 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2010

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