Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6958 del 23/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 23/03/2010, (ud. 12/01/2010, dep. 23/03/2010), n.6958

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. VIDIRI Guido – Consigliere –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI PALERMO, in persona del legale rappresentante pro tempore,

domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE

SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato PALESANO

SERGIO, giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

SCIENTIFICA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

contro

F.T.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2117/2 0 04 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 18/03/2005 R.G.N. 1806/03;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

12/01/2010 dal Consigliere Dott. CURZIO Pietro;

udito l’Avvocato GIANNELLI CLAUDIO per delega PALESANO SERGIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per accoglimento del ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Comune di Palermo chiede l’annullamento della sentenza della Corte d’Appello di Palermo, pubblicata il 22 febbraio 2005, emessa nella controversia promossa da F.T. nei confronti del Comune di Palermo e del Ministero dell’istruzione, dell’Universita’ e della ricerca scientifica, nonche’ del Centro servizi amministrativi per il Comune di Palermo.

La lavoratrice spiegava di essere stato assunto, dal Comune di Palermo come bidella, (OMISSIS) qualifica funzionale ed assegnato, alle scuole statali, continuando a svolgere tali compiti, anche dopo la promozione alla (OMISSIS) qualifica funzionale avvenuta nel 1998 a seguito di concorso interno. Spiegava che in applicazione del nuovo ccnl delle autonomie locali del 31 marzo 1999 (con decorrenza dal 1 gennaio 1998) il Comune lo aveva inquadrato nella categoria (OMISSIS) (corrispondente alla (OMISSIS) qualifica funzionale) e gli aveva conferito il trattamento economico corrispondente, ma anche dopo tale atto aveva continuato ad utilizzarla come bidella.

Intervenuta la L. 3 maggio 1999, n. 124, che all’art. 8 prevede il trasferimento nei ruoli dello Stato del personale degli enti locali utilizzato nelle scuole pubbliche, era stato trasferita allo Stato ed inquadrata nel ruolo ATA statale con la qualifica di “collaboratore scolastico – profilo (OMISSIS)” del contratto della scuola, corrispondente alla qualifica di bidello degli enti locali. La sua opzione per rimanere nei ruoli comunali era stata respinta.

Tutto cio’ premesso chiedeva che, disapplicati una serie di atti ritenuti illegittimi, venisse ordinato ai convenuti (Comune e Ministero) di reinserirla nei ruoli comunali con la qualifica e il trattamento economico normativo di “esecutore addetto ai servizi scolastici (OMISSIS) qualifica funzionale. (OMISSIS)” e i convenuti venissero condannati “a pagargli le differenze retributive conseguenti al trasferimento ed alla sua dequalificazione e sottoretribuzione”, con ricostruzione della posizione previdenziale, nonche’ “al risarcimento dei danni tutti anche indiretti causati dal trasferimento e dalla dequalificazione”.

In subordine chiedeva venisse dichiarato errato il suo attuale inquadramento come collaboratore scolastico profilo (OMISSIS) del ccnl comparto scuola e venisse invece inquadrata come assistente amministrativo profilo (OMISSIS) nei ruoli del personale ATA dello Stato, anche in questo caso con condanna al pagamento delle differenze retributive, contributive ed al risarcimento dei danni.

Il Tribunale accoglieva la domanda subordinata e dichiarava il diritto “all’inquadramento nel livello (OMISSIS) del ccnl comparto scuola con profilo di assistente tecnico e condannava il Ministero a corrispondere le conseguenti differenze retributive a decorrere dal 1 gennaio 2000, oltre interessi legali sino al saldo”.

Compensava le spese.

A seguito dell’appello del Ministero e del Centro servizi amministrativi di Palermo e dell’appello incidentale della lavoratrice, la Corte d’Appello riformava la sentenza di primo grado, accogliendo la domanda principale.

Dichiarava “illegittimo il provvedimento di rigetto dell’opzione formulata dalla F. ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 8 per la permanenza alle dipendenze del Comune di Palermo” e condannava il Comune “a reinserire la F. nei propri ruoli con la qualifica ed il trattamento economico e normativo della categoria (OMISSIS), profilo esecutore addetto ai servizi scolastici del ccnl autonomie locali, nonche’ a regolarizzarne la posizione previdenziale”. Rigettava le altre domande (risarcimento dei danni).

Compensava le spese.

Il Comune ricorre per Cassazione chiedendo l’annullamento della sentenza e chiedendo di “ritenere e dichiarare legittimo il rigetto dell’opzione da parte del Comune e quindi il trasferimento del personale resistente dai ruoli comunali ai ruoli statali”.

Il Ministero si difende con controricorso. Gli altri intimati non hanno svolto attivita’ difensiva.

Il ricorso e’ articolato in due motivi.

Con il primo si denunzia la violazione o falsa applicazione della L. n. 124 del 1999, art. 8 in combinato disposto con gli artt. 1, 3 e della tabella A del Ministero della pubblica istruzione 5 aprile 2001, di recepimento dell’accordo ARAN – Rappresentanti delle organizzazioni e confederazioni sindacali in data 20 luglio 2000, sui criteri di inquadramento del personale dipendente degli enti locali e transitato nel comparto scuola.

Con il secondo la violazione e falsa applicazione della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 8, comma 2 nonche’ del Decreto Interministeriale 23 luglio 1999, n. 184, artt. 5 e 6.

Le questioni poste con il ricorso sono state gia’ proposte in cassazione in cause di contenuto del tutto analogo.

La soluzione non puo’ che essere quella gia’ espressa in particolare con la sentenza 12 marzo 2007, n. 5691 dalla quale non e’ ragione di discostarsi.

Tale decisione si conclude con l’affermazione del seguente principio di diritto: “ai fini dell’opzione per l’ente di appartenenza, prevista dalla L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 8, comma 2, in favore del personale ATA degli enti, locali, le cui qualifiche e profili non trovino corrispondenza nei ruoli del personale ATA statale, rilevano anche le previsioni, integrative della regola legale, contenute nel D.M. Pubblica Istruzione 5 aprile 2001, di recepimento dell’accordo ARAN – OO.SS in data 20 luglio 2000, sui criteri di inquadramento del personale, fermo restando che per decidere della validita’ dell’opzione in base al criterio della corrispondenza fra qualifiche e profili il confronto tra i due sistemi di classificazione non va condotto alla stregua di criteri strettamente formali, dovendo esser valorizzato il nucleo essenziale di ciascuna delle qualifiche confrontate e che e’ necessario tenere conto delle qualifiche e profili posseduti dalla lavoratrice presso l’ente locale di provenienza non di quelli astrattamente corrispondenti alle diverse mansioni di fatto ivi espletate”.

Pertanto, alla stregua di questo principio e per le ragioni specificate nella sentenza di questa Corte prima richiamata, il ricorso deve essere accolto, la sentenza della Corte d’Appello di Palermo deve essere cassata e la decisione, alla stregua del principio di diritto su specificato, va rimessa alla Corte d’Appello di Catania, che decidera’ anche in ordine alle spese.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il ricorso, cassa e rinvia anche per le spese alla Corte d’Appello Catania.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2010

 

 

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