Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6958 del 17/03/2017


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Cassazione civile, sez. un., 17/03/2017, (ud. 07/06/2016, dep.17/03/2017),  n. 6958

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19481-2015 proposto da:

S.N., T.G., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA POMPEO MAGNO 94, presso lo studio dell’avvocato MAURO LONGO, che

li rappresenta e difende, per delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, CONSIGLIO

DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PERUGIA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 79/2015 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE,

depositata il 06/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/06/2016 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

udito l’Avvocato Mauro LONGO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SALVATO Luigi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

I FATTI

Il C.O.A. di Perugia, cui gli atti erano stati trasmessi dal C.O.A. di Roma a seguito della ricusazione dei suoi precedenti componenti proposta dagli odierni ricorrenti, e della conseguente decisione di astensione, rigettò la richiesta di revoca della sospensione cautelare cui erano stati sottoposti gli istanti, avvocati S. e T., a seguito dell’adozione nei loro confronti della misura della custodia cautelare in carcere, poi sostituita con l’obbligo di dimora e di firma.

Il CNF, investito dell’impugnazione proposta dagli odierni ricorrenti, la rigettò.

La sentenza del Consiglio nazionale forense è stata impugnata dalla T. e dallo S. con ricorso per cassazione sorretto da 2 motivi di gravame.

Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile.

La dichiarazione collettiva di astensione del COA di Roma fece seguito ad un’istanza di ricusazione proposta dagli stessi avvocati, che oggi ne lamentano infondatamente l’illegittimità, così venendo inammissibilmente contra factum proprium, avendo quell’astensione sortito gli stessi effetti da loro auspicati. A ciò va aggiunto, in consonanza con quanto statuito nella decisione impugnata, che l’astensione di tutti o della maggioranza dei componenti del COA di appartenenza del legale comporta lo spostamento della competenza nel distretto di Corte di appello più vicino, senza che, in proposito, sia lecito distinguere (Cass. ss.uu. n. 3882 del 1993) tra fase iniziale del procedimento – relativa all’adozione di misure cautelari – e fase successiva.

Quanto alla pretesa, mancata concessione di un termine per controdeduzioni, correttamente e condivisibilmente osserva l’organo disciplinare che, mentre l’avv. S. ebbe modo di svolgere compiutamente le proprie difese, senza chiedere ulteriore termine per integrazioni scritte, l’avv. T. si vide concedere, su richiesta, e nulla eccependo sulla idoneità del termine a comparire, un termine all’uopo fissato dal CNF, senza che, alla relativa scadenza, alcuna nota venisse in concreto depositata – onde la piena legittimità della discrezionale ed insindacabile decisione di non concedere ulteriori termini, essendo stato pienamente garantito il diritto di difesa.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il controricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2017

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