Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6958 del 11/03/2021

Cassazione civile sez. II, 11/03/2021, (ud. 18/12/2020, dep. 11/03/2021), n.6958

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22954/2019 proposto da:

M.B.O., rappresentato e difeso dall’avv. VINCENZINA

SALVATORE, e domiciliato presso la cancelleria della Corte di

Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato il 18/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/12/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con il decreto impugnato il Tribunale di Napoli rigettava il ricorso proposto da M.B.O. avverso il provvedimento della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale con il quale era stata respinta la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione il M. affidandosi a tre motivi.

Il Ministero dell’Interno, intimato, ha depositato atto di costituzione ai fini della partecipazione all’udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, art. 2, comma 1, art. 7, art. 1 della Convenzione di Ginevra, ed del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto non credibile la sua storia personale e non avrebbe adeguatamente apprezzato il contesto di insicurezza esistente in Nigeria, Paese di origine del richiedente.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 4 e 14, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè il giudice di merito avrebbe erroneamente denegato il riconoscimento della protezione sussidiaria.

Le due censure, che meritano un esame congiunto, sono inammissibili.

Il ricorrente aveva riferito di esser membro di una setta studentesca; di esser rimasto coinvolto in una rissa in occasione di una elezione studentesca, nella quale uno dei rissanti sarebbe rimasto ucciso; di esser stato accusato ingiustamente dell’omicidio; di essersi difeso e di aver ottenuto il proscioglimento dall’accusa, a differenza degli altri partecipanti alla stessa confraternita che avevano preso parte alla rissa; di aver manifestato l’intenzione di uscire dal gruppo, ma di temere per la propria incolumità per effetto di detta decisione. La storia è stata ritenuta non credibile dal Tribunale, in quanto il richiedente non aveva saputo riferire alcunchè sull’attività delle sette studentesche, ed in particolare di quella di cui egli sarebbe stato membro, nè avrebbe saputo dar conto in termini precisi degli esiti del processo che lo avrebbe coinvolto e del correlato provvedimento disciplinare che sarebbe stato attivato nei suoi confronti dall’autorità universitaria. Il Tribunale ha poi escluso la configurabilità, in Nigeria, di un contesto di violenza generalizzata riconducibile alla previsione di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), richiamando fonti informative idonee ed aggiornate (cfr. pag. 7 della decisione impugnata).

Il ricorrente non attinge in modo specifico la valutazione di non credibilità del suo racconto, ma si limita a dolersi del fatto che il Tribunale di Napoli confermerebbe acriticamente, per prassi, le decisioni della Commissione territoriale. Deduzione, questa, che appare da un lato del tutto generica, e comunque non idonea a dimostrare un vizio della decisione, ben potendo il giudice di merito ritenere l’adeguatezza del provvedimento amministrativo emesso dalla Commissione e pervenire quindi al rigetto della domanda di protezione confermando la medesima ratio già adottata dall’organo amministrativo.

Nè il ricorrente richiama alcuna fonte informativa diversa da quelle indicate dal giudice di merito ai fini dell’apprezzamento del contesto esistente in Nigeria, limitandosi a richiamare soltanto una decisione della Corte di Appello di Trieste, relativa ad una fattispecie evidentemente diversa da quella che qui viene in rilievo, il quale pertanto non è idoneo a spiegare alcun effetto sulla decisione del presente giudizio. Sul punto, peraltro, occorre ribadire che “In tema di protezione internazionale, ai fini della dimostrazione della violazione del dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice di merito, non può procedersi alla mera prospettazione, in termini generici, di una situazione complessiva del Paese di origine del richiedente diversa da quella ricostruita dal giudice, sia pure sulla base del riferimento a fonti internazionali alternative o successive a quelle utilizzate dal giudice e risultanti dal provvedimento decisorio, ma occorre che la censura dia atto in modo specifico degli elementi di fatto idonei a dimostrare che il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni non più attuali, dovendo la censura contenere precisi richiami, anche testuali, alle fonti alternative o successive proposte, in modo da consentire alla S.C. l’effettiva verifica circa la violazione del dovere di collaborazione istruttoria” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 26728 del 21/10/2019, Rv. 655559). Ove manchi tale specifica allegazione, è precluso a questa Corte procedere ad una revisione della valutazione delle risultanze istruttorie compiuta dal giudice del merito. Solo laddove nel motivo di censura vengano evidenziati precisi riscontri idonei ad evidenziare che le informazioni sulla cui base il predetto giudice ha deciso siano state effettivamente superate da altre e più aggiornate fonti qualificate, infatti, potrebbe ritenersi violato il cd. dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice del merito, nella misura in cui venga cioè dimostrato che quest’ultimo abbia deciso sulla scorta di notizie ed informazioni tratte da fonti non più attuali. In caso contrario, la semplice e generica allegazione dell’esistenza di un quadro generale del Paese di origine del richiedente la protezione differente da quello ricostruito dal giudice di merito si risolve nell’implicita richiesta di rivalutazione delle risultanze istruttorie e nella prospettazione di una diversa soluzione argomentativa, entrambe precluse in questa sede.

In definitiva, va data continuità al principio secondo cui “In tema di protezione internazionale, il motivo di ricorso per cassazione che mira a contrastare l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alle cd. fonti privilegiate, di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, deve evidenziare, mediante riscontri precisi ed univoci, che le informazioni sulla cui base è stata assunta la decisione, in violazione del cd. dovere di collaborazione istruttoria, sono state oggettivamente travisate, ovvero superate da altre più aggiornate e decisive fonti qualificate” (v. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 4037 del 18/02/2020, Rv. 657062).

Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione ed erronea applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè il Tribunale avrebbe erroneamente denegato anche la concessione della tutela umanitaria.

La censura è inammissibile.

Il giudice di merito non ha ravvisato la sussistenza di profili di vulnerabilità idonei ai fini del riconoscimento della protezione in esame, ritenendo insufficiente, ai fini della prova dell’inserimento socio-lavorativo in Italia, la documentazione depositata in atti dal richiedente, anche in considerazione dell’esiguità del compenso risultante dalla busta paga prodotta (cfr. pag. 8 del decreto), ed escludendo, sulla base delle fonti informative consultate sulla condizione della Nigeria, l’esistenza di rischi di compromissione dei suoi diritti fondamentali in caso di rimpatrio. Questa statuizione non risulta adeguatamente attinta dal motivo, con il quale il ricorrente non deduce alcuno specifico profilo di inserimento nel tessuto socio-lavorativo italiano che il giudice di merito non avrebbe considerato, ma si limita ad allegare di aver fatto progressi nell’apprendimento della lingua italiana e di aver intrapreso un percorso di inclusione sociale, dei cui termini, tuttavia, nulla riferisce.

In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese, in difetto di notificazione di controricorso da parte del Ministero intimato nel presente giudizio di legittimità.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 18 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2021

 

 

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