Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6958 del 08/04/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 6958 Anno 2016
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Morichelli Vertere, elett.te dom.to in Roma, alla via Sesto Rulb 23 presso lo studio delravv.
Ricorrente

Bruno Taverniti, rapp.to e difeso, dall’avv. Roberto Valettini
Contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
per legge Controricorrente
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana n.
139/2013/17 depositata 1’8/1012013;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 16/9/2015 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Fatto e diritto
Il ricorso proposto da Morichelli Vertere non risulta depositato nei termini di cui all’art. 369
c.p.c., giusta certificazione della cancelleria Centrale Civile del 2718/2014.

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n. 20562/14

Ordinanza pag.

Data pubblicazione: 08/04/2016

Al difetto di deposito consegue la dichiaratoria di improcedibilità e la condanna del ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del giudizio di
cassazione che si liquidano in complessivi E 600,00, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unifi-

P.Q.M.
la Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione, in favore
dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del giudizio di cassazione che si liquidano in
complessivi 600,00, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a ti o di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Così deciso in Roma, 16/9/2015

i

Il Pres dente est.

cato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

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