Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6957 del 25/03/2014
Civile Sent. Sez. L Num. 6957 Anno 2014
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: NAPOLETANO GIUSEPPE
SENTENZA
sul ricorso 26484-2011 proposto da:
D’AVINO
ANTONIO
c.f.
DVNNTN40P241820L,
D’AVINO
VINCENZO c.f. DVNVCN70C14H931U, D’AVINO GIOVANNA c.f.
DVNGNN75C47F839B, tutti nella qualità di eredi di
RUSSO LUCIA, domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI
2014
163
CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’Avvocato
RICCARDI VINCENZO, giusta delega in atti;
– ricorrenti contro
– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
Data pubblicazione: 25/03/2014
I
SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso
–
l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e
difeso dagli avvocati PULLI CLEMENTINA, MAURO RICCI,
–
controri corrente
–
avverso la sentenza n. 5988/2010 della CORTE
D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 23/10/2010 R.G.N.
5955/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 15/01/2014 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
NAPOLETANO;
udito l’Avvocato PULLI CLEMENTINA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso
per inammissibilità in subordine rigetto.
giusta delega in atti;
RG 26484-11
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Napoli, con la sentenza di cui si chiede la
cassazione, accoglieva l’opposizione proposta dall’INPS avverso il
ratei di assegno d’invalidità non corrisposti afferenti il periodo da
marzo 1997 ad agosto 1999.
La Corte del merito, rilevato che il Tribunale di Nola aveva erroneamente
accolto l’opposizione per il difetto dei requisiti reddittuali essendo il
relativo tema estraneo all’oggetto del contendere riguardando questo solo
il quantum del credito vantato dalla assistita, decideva nel merito la
controversia ritenendo non dimostrato, a fronte delle deduzioni
dell’INPS, quanto vantato dalla Russo.
Avverso questa sentenza D’Avino Antonio,
Vincenzo e Giovanna,
qualificandosi quali eredi ed aventi diritto di Russo Lucia, propongono
ricorso per cassazione sostenuto da due censure.
Resiste con controricorso l’INPS chg in via preliminare, deduce
l’inammissibilità dell’avversa impugnazione per non fornire i ricorrenti
la prova documentale del decesso della Russo e della loro qualità di
eredi.
I ricorrenti depositano memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1
decreto ingiuntivo emesso su istanza di Russo Lucia, per il pagamento dei
L’ececzione d’inammissibilità sollevata dall’INPS è infondata risultando
agli atti copia del certificato di morte della Russo ed atto notorio dei
ricorrenti nel quale attestano la loro qualità di eredi.
Con il primo motivo del ricorso si deduce la nullità della sentenza per
parte della sentenza del Tribunale, dichiarata la nullità di
quest’ultima.
La censura è inammissibile.
Costituisce, infatti principio generale di questa Corte quello secondo il
quale è inammissibile, per difetto di interesse, il motivo di ricorso in
cassazione avverso la sentenza di appello che abbia omesso di dichiarare
la nullità della sentenza di primo grado, qualora il vizio di questa,
laddove esistente, non avrebbe comportato la rimessione della causa al
primo giudice, in quanto estraneo alle ipotesi tassative degli artt. 353
e 354 cpc ed il giudice di appello abbia deciso nel merito su tutte le
questioni controverse, senza alcun pregiudizio per il ricorrente
conseguente alla omessa dichiarazione di nullità (per tutte V. Cass. 21
novembre 2008 n. 27777 e Cass. 9 marzo 2010 n. 5659 ).
Con la seconda censura la ricorrente, denunciando vizio di motivazione,
sostiene che la Corte del merito, nel porre a fondamento unicamente i
conteggi prospettati dall’INPS, ha omesso gli aspetti motivazionali in
base ai quali è giunto a tale determinazione.
La censura è fondata.
2
non avere la Corte del merito, stante la violazione dell’art. 112 cpc da
•
La motivazione della Corte del merito, sul punto in questione, infatti,
nel fare esclusivo riferimento ai prospetti dell’INPS senza tenere conto
• dei conteggi di controparte e degli assunti posti a base delle sue
pretese fornisce una argomentazione del suo
decisum del tutto inadeguata
che non consente di ricostruire l’iter logico seguito per pervenire al
azionata.
In conclusione il primo motivo del ricorso va dichiarato inammissibile ed
il secondo va accolto.
La sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, va cassata con
rinvio, anche per le spese del presente giudizio alla Corte di Appello di
Napoli in diversa composizione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, dichiara inammissibile
il primo, cassa, in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata e
rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di Appello
di Napoli in diversa composizione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 15 gennaio 2014
– Il Consigliere est.
rigetto della domanda e, quindiAritenere già soddisfatta la pretesa