Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6957 del 23/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 23/03/2010, (ud. 16/12/2009, dep. 23/03/2010), n.6957

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. VIDIRI Guido – Consigliere –

Dott. STILE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

L.M., LA TECNICA DI LANZAFAME MAURIZIO & C.

S.A.S.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 20,

presso lo studio dell’avvocato ANTONINI MARIO, rappresentati e difesi

dall’avvocato ANDRONICO FRANCESCO, giusta mandato in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

contro

ISPETTORATO PROVINCIALE DEL LAVORO DI CATANIA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, pro tempore, domiciliate in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3004/2005 del TRIBUNALE di CATANIA, depositata

il 31/08/2005 r.g.n. 1374/01;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

16/12/2009 dal Consigliere Dott. STILE Paolo;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 28 febbraio 2001, L. M., in proprio e nella qualita’ di legale rappresentante della La Tecnica di Lanzafame Maurizio & C. S.a.s., con sede in (OMISSIS), proponeva opposizione avverso le ordinanze – ingiunzione – L. n. 689 del 1981, ex artt. 35 e 18 – nn. 01/0034 e 01/0035 del 22 gennaio 2001 dell’ispettorato Provinciale del Lavoro di Catania, notificate il 30 gennaio 2001, con le quali era stato ingiunto ad essi opponenti (al L., quale autore delle violazioni, ed alla Societa’, quale obbligata in solido) il pagamento delle somme di L. 130.600 (di cui L. 100.000 a titolo di sanzione amministrativa per assunzione in servizio di lavoratore non munito di regolare libretto di lavoro, e L. 30.600 per spese di notifica) e di L. 553.100 (di cui L. 500.000 a titolo di sanzione amministrativa per omessa comunicazione tempestiva, alla S.C.I.C.A., dell’assunzione di lavoratore, L. 30.600 per spese di notifica e L. 2.500 per bollo).

Deduceva:

a) che la parte opposta era decaduta dalle pretese sanzionatorie in questione, in quanto dalla data di notificazione dei relativi verbali di accertamento alla data di notificazione delle ordinanze – ingiunzione erano trascorsi, senza interruzioni procedurali, due anni e sette mesi;

b) che le stesse ordinanze – ingiunzione violavano la clausola della compiutezza ed il principio del contraddittorio (nei confronti dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale);

c) che non era dovuta alcuna somma a titolo di sanzioni amministrative, in quanto dal verbale di conciliazione del (OMISSIS), redatto dinanzi al Pretore – Giudice del Lavoro di Catania, risultava che il rapporto di lavoro con tale S.R. era iniziato con decorrenza dal 9 dicembre 1997 (e non gia’ dal marzo del 1997).

Chiedeva, dunque, di annullare le opposte ordinanze – ingiunzioni.

L’ispettorato Provinciale del Lavoro di Catania, in persona dell’ispettore Capo, deduceva l’infondatezza della proposta opposizione e ne chiedeva il rigetto. Con sentenza del 10 maggio – 31 agosto 2005, il Tribunale di Catania rigettava le opposizioni, a sostegno della decisione rilevava che l’effettiva sussistenza, e gia’ dall’epoca indicata dall’Ispettorato, del rapporto di lavoro tra la societa’ e S.R., sul quale facevano perno le contestazioni, trovavano riscontro probatorio “negli accertamenti eseguiti dall’Ispettorato e nella dichiarazione — acquisita in atti in copia — resa a quest’ultimo dalla medesima S.R.”.

Rilevava, inoltre, che la responsabilita’ non poteva dirsi esclusa dalla disposizione di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 12 (abolitrice delle sanzioni amministrative in questione), in quanto tale preteso profilo di illegittimita’ delle sanzioni era stato tardivamente dedotto dalla parte ricorrente e, comunque, non era fondato, attesa l’inapplicabilita’ retroattiva della norma piu’ favorevole in materia di sanzioni amministrative.

Per la cassazione della sentenza ricorrono L.M. e La Tecnica di Lanzafame Maurizio & C. S.a.s,, in persona del legale rappresentante pro tempore con due motivi.

Resiste l’Ispettorato Provinciale del Lavoro di Catania con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorrenti deducono, con il primo motivo, la violazione dell’art. 2697 c.c., dell’art. 246 c.p.c., della L. n. 689 del 1991, artt. 18, 22 e 23 nonche’ insufficiente e contraddittoria motivazione, sostenendo che erroneamente il Giudice a quo avrebbe attribuito ai redatti verbali ispettivi un valore probatorio determinante ai fini della decisione, nonostante essi siano privi di valore di vero e proprio accertamento, ed avrebbe preso in considerazione le dichiarazioni rese dalla lavoratrice in corso di ispezione nonostante il suo interesse alla configurazione di lavoratore subordinato.

Le argomentazioni svolte dai ricorrenti, nell’ambito della censura qui in esame, non appaiono fondate.

Il Tribunale, infatti, non ha attribuito valore di veridicita’ alle circostanze riferite dalla dipendente e riportate nei verbali ispettivi, ma esclusivamente al fatto storico dell’esistenza di tali dichiarazioni per come riprodotte nel verbale.

Risulta, pertanto, correttamente applicato il principio piu’ volte affermato da questa Corte, secondo il quale, nel giudizio di opposizione avverso l’ordinanza – ingiunzione irrogativa della sanzione amministrativa, il verbale di accertamento dell’infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonche’ alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, ma non si estende alla verita’ sostanziale di tali dichiarazioni (ex plurimis, Cass. S.U. 25 novembre 1992 n. 12543; Cass. 25/02/2002, n. 2734).

Altra questione e’ quella dell’attendibilita’ delle dichiarazioni. Ed e’ tipico apprezzamento di fatto quello all’esito del quale il Tribunale ha ritenuto che quanto riferito dalla dipendente della societa’ ricorrente corrispondesse alla realta’ dei fatti.

In proposito, il Tribunale ha chiarito che l’effettiva sussistenza, gia’ dall’epoca (marzo 1997) indicata dall’ispettorato opposto, di un rapporto di lavoro subordinato tra la Societa’ opponente e S. R. (e la conseguente ricorrenza delle violazioni amministrative consistite nell’assunzione in servizio di lavoratore non munito di regolare libretto di lavoro e nell’omessa comunicazione tempestiva, alla S.C.I.C.A., della stessa assunzione di lavoratore) trovavano riscontro probatorio negli accertamenti eseguiti dal medesimo Ispettorato e nella dichiarazione – acquisita in atti in copia – resa a quest’ultimo dalla medesima S.. In pellicolare, in detta dichiarazione la S. aveva precisato di essere stata assunta, quale commessa,alle dipendenze della Societa’ opponente, appunto dal marzo 1997, di avere sottoscritto regolarmente, all’atto dell’assunzione, il contratto di formazione e lavoro, e di avere prestato normalmente n. 6 giornate di lavoro alla settimana.

Va in proposito rammentato che, secondo il dominante orientamento di questa Corte – cui va prestata adesione -, quando nel giudizio tra datore di lavoro ed istituti previdenziali o assistenziali avente ad oggetto il pagamento di contributi sorga contestazione sull’esistenza del rapporto di lavoro subordinato, con conseguente necessita’ di preliminare accertamento di detto rapporto quale presupposto dell’obbligo contributivo, la posizione che il lavoratore assume in detto giudizio determina la sua incapacita’ a testimoniare; tuttavia, cio’ non esclude che il giudice possa, avvalendosi dei poteri conferitigli dall’art. 421 c.p.c., interrogarlo liberamente sui fatti di causa (Cass. 29 maggio 2006 n. 12729; Cass. 4 agosto 1998 n. 7661). Cio’ che e’ avvenuto, nella specie. Infatti – come ha tenuto a chiarire il Giudice di appello – la S., interrogata liberamente (ex art 421 c.p.c., u.c.), non ha fornito concrete e specifiche indicazioni, idonee a smentire la rilevanza probatoria delle dichiarazioni in precedenza rese dalla stessa all’ispettorato del lavoro, limitandosi a precisare di non ricordare piu’, a distanza di tempo, la data della sua effettiva assunzione alle dipendenze della ditta (presso la quale essa era tuttora in servizio).

Non puo’, d’altra parte, trascurarsi che l’acquisizione di notizie dal lavoratore costituisce il tipico atto istruttorio relativamente alle violazioni delle leggi in materia di lavoro, secondo quanto disposto dal D.L. n. 463 del 1983, art. 3, comma, lett. b) convertito nella L. n. 638 del 1983, a tenore del quale i funzionari accertatori hanno il potere, per l’espletamento dell’attivita’ di vigilanza, “di assumere dai datori di lavoro, dai lavoratori, dalle rispettive rappresentanze sindacali e dagli istituti di patronato, dichiarazioni e notizie attinenti alla sussistenza di rapporti di lavoro, alle retribuzioni, agli adempimenti contributivi e assicurativi e alla erogazione delle prestazioni”.

Parimenti infondato e’ il secondo motivo di ricorso, nell’ambito del quale i ricorrenti invocano l’applicabilita’, anche secondo il principio tempus regit actum, della normativa piu’ favorevole, risultante per effetto della L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 12 facendo presente che le ordinanze – ingiunzioni erano state notificate il 30 gennaio 2001 e, cioe’, dopo l’entrata in vigore della nuova normativa. Al riguardo, e’ sufficiente far rinvio ai principi costantemente enunciati da questa Corte, secondo cui in tema di illeciti amministrativi, derivanti da depenalizzazione o tali ab origine, l’adozione dei principi di legalita’, irretroattivita’ e divieto di applicazione analogica, di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 1 comporta l’assoggettamento del comportamento illecito alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilita’ della disciplina posteriore eventualmente piu’ favorevole, a nulla rilevando che detta piu’ favorevole disciplina, posteriore alla data di commissione del fatto, sia entrata in vigore anteriormente all’emanazione dell’ordinanza – ingiunzione per il pagamento della sanzione pecuniaria, non trovando applicazione analogica gli opposti principi di cui all’art. 2 c.p., commi 2 e 3, attesa la differenza qualitativa delle situazioni” (v., fra le tante, in Cass. 26 settembre 2005, n. 18671). Per quanto precede il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese di questo giudizio, liquidate in Euro 10,00 oltre Euro 1.500,00 per onorari ed oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA