Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6957 del 11/03/2021
Cassazione civile sez. II, 11/03/2021, (ud. 18/12/2020, dep. 11/03/2021), n.6957
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19792/2019 proposto da:
S.H., rappresentato e difeso dall’avv. MARIA BASSAN, e
domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE VERONA SEZ. PADOVA e
PROCURATORE GENERALE REPUBBLICA CORTE SUPREMA CASSAZIONE;
– intimati –
avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il
13/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
18/12/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Con il decreto impugnato il Tribunale di Venezia rigettava il ricorso proposto da S.H. avverso il provvedimento della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale con il quale era stata respinta la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione il S. affidandosi a tre motivi.
Il Ministero dell’Interno, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.
Il ricorso, originariamente chiamato all’adunanza camerale del 15.1.2020, è stato rinviato a nuovo ruolo con ordinanza interlocutoria n. 14305/2020 per l’acquisizione del fascicolo d’ufficio.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis e art. 23 della Direttiva 2013/32/UE, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, perchè il Tribunale non avrebbe considerato che il richiedente non aveva avuto accesso alle informazioni contenute nella pratica amministrativa che lo riguardava, a causa dell’omessa trasmissione, da parte della Commissione territoriale, degli atti e documenti previsti dalla legge.
La censura, in relazione alla quale questa Corte aveva disposto l’acquisizione del fascicolo d’ufficio, è fondata.
Risulta infatti che la Commissione non aveva provveduto a trasmettere al Tribunale gli atti e documenti indicati del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 8 e che all’esito dell’udienza del 22.1.2019 il Tribunale aveva assegnato, per tale motivo, un doppio termine, rispettivamente di 60 giorni alla Commissione, per provvedere al deposito della documentazione di cui anzidetto, e di ulteriori 30 giorni al ricorrente, per eventuali osservazioni.
Dall’esame del fascicolo d’ufficio trasmesso dal Tribunale non risulta nè la data in cui la Commissione ha provveduto alla trasmissione della documentazione originariamente mancante, nè la data in cui, di tale deposito, sia stata eventualmente data comunicazione al ricorrente. Risulta soltanto che il decreto di rigetto è stato emesso in data 4.4.2019 e quindi in pendenza del termine assegnato come da verbale del 22.1.2019.
Ne deriva la nullità del decreto per violazione del principio del contraddittorio perchè al ricorrente non è stata consentita la piena esplicazione del suo diritto di difesa, dovendosi applicare alla fattispecie il principio affermato pacificamente da questa Corte per la ipotesi in cui la decisione finale sia adottata dal giudice di merito prima della scadenza dei termini previsti dall’art. 190 c.p.c. (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4805 del 06/03/2006, Rv. 587491; conf. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 5590 del 09/03/2011, Rv. 617408; Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 18149 del 15/09/2016, Rv. 642120; Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 4125 del 18/02/2020, Rv. 657021).
L’accoglimento del primo motivo implica l’assorbimento degli altri due, con i quali il ricorrente lamenta, rispettivamente, l’omesso esame di fatto decisivo, non avendo il giudice di merito tenuto conto delle risultanze degli atti non trasmessi dalla Commissione territoriale, e la mancata concessione della protezione umanitaria.
Il decreto va pertanto cassato in relazione alla censura accolta e la causa rinviata al Tribunale di Venezia, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa al Tribunale di Venezia, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 18 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2021