Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6957 del 11/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 11/03/2020, (ud. 24/09/2019, dep. 11/03/2020), n.6957

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. LEONE Maria Margherita – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3424-2018 proposto da:

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (OMISSIS), in persona del Ministro

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

B.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

CALOJA LUCIANO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4685/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 18/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. DE FELICE

ALFONSINA.

Fatto

RILEVATO

Che:

la Corte d’Appello di Napoli, a parziale conferma della sentenza del locale Tribunale, ha rigettato la domanda di B.F., posto alle dipendenze dell’Istituto per la Promozione Industriale (IPI) in virtù di plurimi contratti di somministrazione a termine, rivolta a sentir dichiarare la stabilizzazione del rapporto di lavoro con il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), cui la legge aveva trasferito le funzioni del soppresso IPI (D.L. n. 78 del 2010, art. 7 e allegato 2, conv. in L. n. 122 del 2010);

il Barbato aveva domandato, altresì, il riconoscimento del superiore inquadramento rispetto alla qualifica formalmente attribuitagli;

quanto alla stabilizzazione la Corte territoriale, in ciò divergendo dal Tribunale, ha ritenuto che esulasse dalla domanda oggetto di gravame la questione della natura giuridica (di diritto privato) dell’Ente, e che, al momento della soppressione il B. fosse già da considerarsi dipendente a tempo indeterminato ex tunc dell’Istituto, attesa la genericità della causale apposta al contratto, pienamente sovrapponibile all’attività primaria dell’Ente, consistente nella concessione di strumenti finanziari agevolati per le imprese operanti sul territorio regionale (D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 20, comma 4);

ha pertanto ritenuto nullo il termine apposto ai contratti di somministrazione a termine intercorsi tra il B., l’IPI e la Società “Orienta” dichiarando accertata la sussistenza di un rapporto a tempo indeterminato tra il B. e l’IPI a far data dal 2003, con qualifica d’inquadramento non diversa da quella formalmente attribuita;

ha conseguentemente dichiarato costituito ex lege il rapporto di lavoro a tempo indeterminato del B. con il Ministero dello Sviluppo Economico a seguito del trasferimento a quest’ultimo delle funzioni dell’IPI, condannandolo a corrispondere al B., a titolo risarcitorio, cinque mensilità dell’ultima retribuzione di fatto, oltre accessori;

quanto alla domanda di superiore inquadramento, la Corte territoriale, concordemente a quanto stabilito dal primo giudice, ne ha disposto il rigetto per difetto di allegazione in merito allo svolgimento di fatto – in via prevalente – di mansioni superiori;

la cassazione della sentenza è domandata dal Ministero dello Sviluppo Economico sulla base di un unico motivo; B.F. ha opposto difese con tempestivo controricorso;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con l’unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il MISE contesta “Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, nonchè del D.L. n. 78 del 2010, art. 7, comma 20, del D.L. n. 98 del 2011, art. 14, comma 15 nonchè dell’art. 30 c.c. e art. 11 disp. att. c.c. – Omessa pronuncia in ordine alla natura pubblicistica dell’ex IPI – art. 112 c.p.c.”; la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere coperta dal giudicato la questione della natura giuridica dell’IPI, essendo stata la stessa ritualmente proposta dal MISE in un apposito paragrafo della comparsa in appello (foglio 5 e ss.);

il motivo è inammissibile per contrarietà all’orientamento espresso da questa Corte in materia di devoluzione della cognizione, al giudice dell’appello, dell’eccezione di merito rigettata in primo grado;

in proposito, le Sezioni Unite hanno affermato il seguente principio di diritto: “In tema di impugnazioni, qualora un’eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un’enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d’appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all’esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale, non essendone, altrimenti, possibile il rilievo officioso ex art. 345 c.p.c., comma 2, (per il giudicato interno formatosi ai sensi dell’art. 329 c.p.c., comma 2), nè sufficiente la mera riproposizione, utilizzabile, invece, e da effettuarsi in modo espresso, ove quella eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure, chiarendosi, altresì, che, in tal caso, la mancanza di detta riproposizione rende irrilevante in appello l’eccezione, se il potere di sua rilevazione è riservato solo alla parte, mentre, se competa anche al giudice, non ne impedisce a quest’ultimo l’esercizio ex art. 345 c.p.c., comma 2, (Principio enunciato dalla S.C. ex art. 363 c.p.c., comma 3).” (Sez. Un. 11799 del 2017);

la Corte territoriale si è conformata all’orientamento di legittimità sopra richiamato, avendo accertata la formazione del giudicato interno sul punto controverso a causa della mancata proposizione/devoluzione del motivo da parte del Ministero, risultato vittorioso in primo grado, nella forma del ricorso incidentale;

in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese del presente giudizio, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;

in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità nei confronti del controricorrente, che liquida in Euro 200 per esborsi, Euro 4000,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 24 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il marzo 2020

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