Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6956 del 25/03/2011

Cassazione civile sez. I, 25/03/2011, (ud. 25/01/2011, dep. 25/03/2011), n.6956

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 27304/2008 proposto da:

C.A. (c.f. (OMISSIS)), B.V. (C.f.

(OMISSIS)), L.A. (c.f. (OMISSIS)),

P.A. (c.f. (OMISSIS)), P.G. (c.f.

(OMISSIS)), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MASSA S.

GIULIANO 292, presso l’avvocato DI LORENZO ANGELO, rappresentati e

difesi dagli avvocati LEONE Francesco, PIZZILLO DOMENICO, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di TRENTO, depositato il

03/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

25/01/2011 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso,

in subordine l’accoglimento.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – Con decreto in data 10 giugno/3 luglio 2008 la Corte d’appello di Trento rigettava la domanda proposta da L.A., P.G., B.V., C.A. e P. A. in relazione alla durata, ritenuta irragionevole, del procedimento penale a carico degli stessi conclusosi con sentenza del 21.9.2007 di n.d.p. per intervenuta prescrizione.

1.1 – A fondamento della decisione, la Corte di merito affermava che la presunzione del danno non patrimoniale si deve comunque ritenere insussistente in presenza di elementi deponenti nel senso di un giovamento alla parte derivante dal trascorrere del tempo, tale da determinare, nel caso di specie, la prescrizione del reato.

1.2 – Per la cassazione di tale decreto ricorrono i predetti, sulla base di un unico motivo, illustrato con memoria.

Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2 – I ricorrenti denunciano erronea e falsa applicazione di legge (L. n. 89 del 2001, art. 2), sostenendo che nell’affermare che sarebbe derivato un vantaggio dalla declaratoria di prescrizione del reato, laddove la colpevolezza degli imputati non era in alcun modo desumibile, si sarebbe operata una illegittima valutazione del merito.

2.1 – Deve preliminarmente rilevarsi come al ricorso in esame, avente ad oggetto un provvedimento emesso nel luglio 2008, debbano applicarsi le disposizioni del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 (in vigore dal 2.3.2006 sino al 4.7.2009), e in particolare l’art. 6 che ha introdotto l’art. 366 bis cod. proc. civ.. Alla stregua di tali disposizioni – la cui peculiarità rispetto alla già esistente prescrizione della indicazione nei motivi di ricorso della violazione denunciata consiste nella imposizione di una sintesi originale ed autosufficiente della violazione stessa, funzionalizzata alla formazione immediata e diretta del principio di diritto al fine del miglior esercizio della funzione nomofilattica – l’illustrazione dei motivi di ricorso, nei casi di cui all’art. 360, comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, deve concludersi, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto che, riassunti gli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito e indicata sinteticamente la regola di diritto applicata da quel giudice, enunci la diversa regola di diritto che ad avviso del ricorrente si sarebbe dovuta applicare nel caso di specie, in termini tali che per cui dalla risposta che ad esso si dia discenda in modo univoco l’accoglimento o il rigetto del gravame. Analogamente, nei casi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’illustrazione del motivo deve contenere (cfr. ex multis:

Cass. S.U. n. 20603/2007; Sez. 3 n. 16002/2007; n. 8897/2008) un momento di sintesi – omologo del quesito di diritto – che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità.

3.- Il ricorso in esame non è conforme a tali disposizioni, atteso che il quesito proposto (“ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2, la Corte di appello, nel valutare il comportamento della parte, deve prescindere da un giudizio nel merito?”) all’evidenza si risolve nella mera prospettazione di una questione giuridica del tutto avulsa dal procedimento logico-giuridico seguito dalla Corte territoriale per escludere la sussistenza del pregiudizio. Mancano, invero, qualsiasi esposizione riassuntiva degli elementi di fatto, così come i riferimenti alla regola di diritto applicata dal giudice di secondo grado ed a quella diversa regola iuris che, a giudizio dei ricorrenti, avrebbe dovuto essere applicata (Cass., Sez. Un., 14 febbraio 2008, n. 3519; Cass., 25 luglio 2008, n. 20454).

Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 600,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 25 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA