Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6956 del 17/03/2017

Cassazione civile, sez. un., 17/03/2017, (ud. 07/06/2016, dep.17/03/2017),  n. 6956

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente aggiunto –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di sez. –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8389-2014 proposto da:

T.G., TR.GI., C.M.L., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI 55, presso lo studio

dell’avvocato FRANCESCO CEFALY, che li rappresenta e difende

unitamente agli avvocati MAURO BUSSANI, UMBERTO TOMALINO, per delega

a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DEL DEMANIO, REGIONE LOMBARDIA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 48/2014 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE

PUBBLICHE, depositata il 19/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/06/2016 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

uditi gli avvocati Mauro BASSANI ed Umberto TOMALINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SALVATO Luigi, che ha concluso per l’accoglimento, p.q.r., del

ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. Gli eredi di t.g. – a suo tempo titolare di una concessione che gli consentiva l’occupazione di un tratto di spiaggia prospiciente il lago di (OMISSIS), confinante con alcuni terreni di sua proprietà – chiesero al Tribunale regionale per le acque pubbliche l’accertamento del confine tra proprietà privata e demanio lacustre, contestando in premessa il contenuto di un decreto prefettizio che aveva ricompreso nel demanio una porzione di terreno rientrante invece nella disponibilità dominicale di essi istanti.

2. Il giudice adito respinse la domanda, rilevando che l’area in contestazione, giusta documentazione prodotta dall’Agenzia del demanio, doveva ritenersi soggetta a regime demaniale, ed oggetto di concessione trentennale, anche se, per essa, veniva corrisposto un canone inferiore rispetto alla superficie che ne risultava oggetto.

3. Il Tribunale superiore delle acque pubbliche, adito in sede d’appello, rigettò il gravame.

4. La sentenza è stata impugnata dagli eredi t. con ricorso per cassazione sorretto da due motivi di gravame.

4.1 Le parti intimate (Agenzia del demanio e Regione Lombardia) non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

5. Il ricorso è fondato.

5.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione o falsa applicazione di norme di diritto (artt. 822 e 943 c.c.)

5.2. Con il secondo motivo, si denuncia nullità della sentenza per violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c..

6. I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, meritano accoglimento.

6.1. In sostanziale conformità con quanto già affermato da queste sezioni unite con la sentenza n. 19703 del 2012, l’estensione del demanio lacuale, analogamente a quella del demanio marittimo, deve essere determinata secondo i criteri stabiliti dalla legge – i.e. con riferimento all’alveo (costituito dall’estensione ricoperta dal bacino idrico con le piene ordinarie) e alla spiaggia, risultante dalla superficie contigua lasciata scoperta dalle acque nel loro volume ordinario -. In particolare, la spiaggia, alla stregua della sua propria natura, va individuata mediante accertamenti specifici per ogni singolo tratto della riva, volti a stabilire, in relazione alle caratteristiche dei luoghi, la porzione di terreno coinvolta nelle esigenze generali di accesso della collettività, non potendo, pertanto, essere globalmente e indiscriminatamente classificata e perimetrata dall’Amministrazione in base alla mera fissazione di una quota sul livello dell’acqua.

A tanto si aggiunga che, come correttamente rilevato da parte ricorrente, non di sdemanializzazione tacita era dato discorrere nella specie, essendo stato viceversa richiesto l’accertamento del confine del demanio lacuale rispetto alla proprietà privata tramite CTU (come puntualmente avvenuto in corso di causa), al fine di individuare la titolarità della porzione di terreno sita tra il vecchio confine e quello indicato nel decreto prefettizio impugnato.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di Cassazione, al Tribunale Superiore delle Acque pubbliche, in altra composizione.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il controricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2017

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