Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6956 del 11/03/2020
Cassazione civile sez. VI, 11/03/2020, (ud. 24/09/2019, dep. 11/03/2020), n.6956
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Presidente –
Dott. LEONE Maria Margherita – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29484-2017 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del
legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore
speciale della SOCIETA’ DI CARTOIARIZZAZIONI DEI CREDITI INPS (SCCI)
SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, V. CESARE BECCARIA 29,
presso l’AVVOCATURA CINTRAII’, DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso
dagli avvocati CARLA D’ALOISIO, GIUSEPPE MATANO, DE ROSE EMANUELE,
MARITATO LELIO, SGROI ANTONINO, VITA SCIPLINO ESTER ADA;
– ricorrente –
contro
B.L.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 352/2017 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,
depositata l’08/06/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 24/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. AlFONSINA
DE FELICE.
Fatto
RILEVATO
Che:
la Corte d’Appello di Bologna, confermando la sentenza del Tribunale di Parma, ha rigettato il ricorso dell’Inps avverso la sentenza di prime cure che aveva dichiarato l’illegittimità dell’avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate nei confronti di B.L., per avere l’Inps iscritto a ruolo contributi per la gestione commercianti ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 3, mentre era ancora pendente il giudizio avverso l’atto di accertamento dell’Agenzia di riscossione dinanzi alla Commissione tributaria;
la Corte territoriale nel ribadire la tesi del Tribunale ha ritenuto che l’esame della legittimità della pretesa creditoria da parte del giudice del merito, fosse stato impedito dalla mancanza di un’esplicita richiesta da parte dell’appellante, proposta mediante rituale domanda riconvenzionale;
la cassazione della sentenza è domandata dall’Inps sulla base di un unico motivo, illustrato da successiva memoria; B.L. è rimasto intimato;
è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.
Diritto
CONSIDERATO
Che:
con l’unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’istituto ricorrente contesta “Violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 3”; afferma che il giudice dell’opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l’iscrizione a ruolo per difetto di un provvedimento giudiziale esecutivo sull’impugnazione dell’accertamento non può limitarsi a dichiararne l’illegittimità, ma è tenuto a esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell’istituto previdenziale, dovendo applicarsi alla materia gli stessi principi che governano l’opposizione a decreto ingiuntivo; ritiene che all’uopo non sia necessaria nessuna domanda riconvenzionale da parte del richiedente, dovendo intendersi la pretesa già contenuta nella domanda principale;
il motivo proposto merita accoglimento, essendo già stato fatto oggetto di esame da parte di questa Corte il caso in cui la sentenza di merito, pur avendo accertato l’insussistenza dei presupposti per l’iscrizione a ruolo del credito contributivo, aveva omesso di pronunciarsi sul merito dell’esistenza del credito fatto valere dall’ente previdenziale in quanto non era ancora intervenuta una sentenza esecutiva sull’impugnazione dell’avviso di accertamento;
questa Corte ha affermato in proposito che “In tema di riscossione di contributi e di premi assicurativi, il giudice dell’opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l’iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell’istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l’opposizione a decreto ingiuntivo.” (Cass. n. 17858 del 2018);
in definitiva, il ricorso va accolto; la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione alla quale si chiede di provvedere anche per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione, la quale provvederà anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 24 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2020