Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6956 del 08/04/2016
Civile Ord. Sez. 6 Num. 6956 Anno 2016
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Morichelli Vertere, elett.te dom.to in Roma, alla via Sesto Rufo 23 presso lo studio dell’avv.
Ricorrente
Bruno Taverniti, rapp.to e difeso, dal Pavv. Roberto Valettini
Contro
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso PAvvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
per legge Controricorrente
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana n.
142/2013/17 depositata P8/ I 0/2013;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 16/9/2015 dal
Dott. Marcello lacobellis;
Fatto e diritto
Il ricorso proposto da Morichelli Vertere non risulta depositato nei termini di cui all’art. 369
c.p.c., giusta certificazione della cancelleria Centrale Civile del 16/7/2014.
ConeSupre rnadi Casszmione—VIS
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Ordinanza
pag.
Data pubblicazione: 08/04/2016
Al difetto di deposito consegue la dichiaratoria di improcedibilità e la condanna del ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del giudizio di
cassazione che si liquidano in complessivi € 600,00, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 conuna 1 quater decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unifi-
P.Q.M.
la Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione, in favore
dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del giudizio di cassazione che si liquidano in
complessivi 600,00, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titol di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Così deciso in Roma, 1619/2015
Il Pre idente est.
cato pari a quello dovuto per l’impugnazione.