Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6955 del 25/03/2011

Cassazione civile sez. I, 25/03/2011, (ud. 25/01/2011, dep. 25/03/2011), n.6955

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 1730/2008 proposto da:

D.M. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA QUINTINO SELLA 41, presso l’avvocato

BURRAGATO Rosalba, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato DEFILIPPI CLAUDIO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositato il

12/07/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

25/01/2011 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – Con decreto in data 4/12 luglio 2007 la Corte d’appello di Brescia rigettava la domanda proposta da D.M. in relazione alla durata, ritenuta irragionevole, della procedura esecutiva nei suoi confronti iniziata con pignoramento notificato il 26 maggio 1997 e ancora non definito al momento della proposizione della domanda stessa.

1.1 – A fondamento della decisione, la Corte di merito – richiamati i principi relativi all’indennizzabilità, in linea di principio, della durata eccessiva della procedura esecutiva, e rigettata l’eccezione di prescrizione oltre il quinquennio sollevata dall’Amministrazione – affermava che, dovendosi la presunzione del danno non patrimoniale comunque ritenere insussistente in presenza di elementi deponenti nel senso di un giovamento alla parte derivante dal trascorrere del tempo, nel caso di specie, oltre alla posizione favorevole di cui gode, in genere, il debitore esecutato, il concreto comportamento del ricorrente (il quale aveva impedito l’accesso allo stimatore del bene ed aveva altresì proposto un’istanza di conversione assolutamente infondata) escludeva qualsiasi stato soggettivo negativo connesso alla durata del processo.

1.2 – Per la cassazione di tale decreto ricorre il D. sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. – Con il primo motivo viene denunciata violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, in relazione all’art. 360 c.p.c,, n. 3″, per aver la Corte territoriale, ai fini della verifica in merito al superamento del termine di durata ragionevole del processo, considerato soltanto la condotta del ricorrente, senza valutare la complessità del caso e il comportamento delle parti e del giudice. Viene al riguardo formulato il seguente quesito di diritto: “Accerti la S.C. se vi sia stata violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, laddove la Corte di appello di Brescia, chiamata ad accertare la violazione del termine di ragionevole durata del procedimento che coinvolgeva il sig. D., non abbia considerato la complessità del caso, il comportamento di parte avversa, del Giudice e delle altre autorità intervenute nel procedimento ed enunci, a norma dell’art. 363 c.p.c., il principio di diritto nell’interesse della legge”.

2.1 – Con il secondo motivo si denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, attribuendosi al ricorrente l’onere della prova della sussistenza del danno morale soggettivo, laddove l’amministrazione avrebbe dovuto dimostrare “circostanze particolari tali da far escludere che tale pregiudizio fosse stato patito dall’esecutato. Si prospetta il seguente quesito: “Accerti la S.C. se la Corte di appello di Brescia, chiamata a pronunciarsi sul risarcimento del danno non patrimoniale vantato dal ricorrente, incorreva nel vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 5, laddove riteneva sussistere in capo al ricorrente l’onere della prova in ordine allo stesso ed enunci, a norma dell’art. 363 c.p.c., il principio di diritto nellrinteresse della legge”.

3. Il ricorso è inammissibile.

Deve preliminarmente rilevarsi come al ricorso in esame, avente ad oggetto un provvedimento emesso nel luglio 2007, debbano applicarsi le disposizioni del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 (in vigore dal 2.3.2006 sino al 4.7.2009), e in particolare l’art. 6 che ha introdotto l’art. 366 bis cod. proc. civ.. Alla stregua di tali disposizioni – la cui peculiarità rispetto alla già esistente prescrizione della indicazione nei motivi di ricorso della violazione denunciata consiste nella imposizione di una sintesi originale ed autosufficiente della violazione stessa, funzionalizzata alla formazione immediata e diretta del principio di diritto al fine del miglior esercizio della funzione nomofilattica – l’illustrazione dei motivi di ricorso, nei casi di cui all’art. 360, comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, deve concludersi, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto che, riassunti gli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito e indicata sinteticamente la regola di diritto applicata da quel giudice, enunci la diversa regola di diritto che ad avviso del ricorrente sì sarebbe dovuta applicare nel caso di specie, in termini tali che per cui dalla risposta che ad esso si dia discenda in modo univoco l’accoglimento o il rigetto del gravame. Analogamente, nei casi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’illustrazione del motivo deve contenere (cfr. ex multis:

Cass. S.U. n. 20603/2007; Sez. 3 n. 16002/2007; n. 8897/2008) un momento di sintesi – omologo del quesito di diritto – che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità.

3.1 – Il ricorso in esame non è conforme a tali disposizioni, atteso che i quesiti proposti, del tutto generici, all’evidenza si risolvono nella mera prospettazione di questioni giuridiche del tutto avulse dal procedimento logico-giuridico seguito dalla Corte territoriale per escludere la sussistenza del pregiudizio. Mancano, invero, qualsiasi esposizione riassuntiva degli elementi di fatto, così come i riferimenti alla regola di diritto applicata dal giudice di secondo grado ed a quella diversa regola iuris che, a giudizio dei ricorrenti, avrebbe dovuto essere applicata (Cass., Sez. Un., 14 febbraio 2008, n. 3519; Cass., 25 luglio 2008, n. 20454).

Quanto al dedotto vizio motivazionale, poi, manca del tutto quel momento di sintesi omologo del quesito di diritto, dovendosi inoltre rilevare come la questione prospettata, inerente meramente al tema dell’onere della prova, non colga la ratio decidendi del decreto impugnato. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 600,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 25 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2011

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