Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6954 del 23/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 23/03/2010, (ud. 09/12/2009, dep. 23/03/2010), n.6954

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

NUOVO PIGNONE S.p.A., in persona del Presidente del Consiglio di

amministrazione e legale rappresentante pro tempore Ing. S.

P., elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Giuseppe Mazzini n.

27, presso lo studio dell’Avv. Nicolais Lucio, che la rappresenta e

difende, unitamente e disgiuntamente,con l’Avv. Andrea Del Re del

foro di Firenze come da procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.F.; B.P.; D.F.

elettivamente domiciliati in Roma, Viale Bruno Buozzi n. 59, presso

lo studio dell’Avv. Stefano Giorgio, che li rappresenta e difende,

congiuntamente e disgiuntamente, con l’Avv. Rusconi Fabio del foro di

Firenze per procura a margine del controricorso;

– controricorrenti –

Per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Firenze n.

784/05 del 13.05.2005/20 maggio 2005 nella causa iscritta al n. 880

R.G. 2003;

Udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

9.12. 2009 dal Cons. Dott. De Renzis Alessandro;

udito l’Avv. Lucio Nicolais per la ricorrente;

sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Pivetti Marco,

che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con distinti ricorsi, ritualmente depositati, P.F., B.P. e D.F., dirigenti della INSO società controllata dalla NUOVO PIGNONE S.p.A. – convenivano in giudizio quest’ultima per sentirla condannare al pagamento a favore dei ricorrenti rispettivamente di L. 94.682.000, di L. 68.609.000 e di L. 136.000.000, oltre rivalutazione ed interessi. I ricorrenti esponevano:

-di essere stati destinatari di impegno assunto da Nuovo Pignone, che, avendo in progetto la cessione di INSO S.p.A., aveva loro promesso una certa somma, se essi fossero rimasti operativi fino alla cessione ad altra società e se tale cessione si fosse realizzata entro la fine dell’anno 1999;

– che la promettente aveva negato la prestazione pattuita, per essere avvenuta la definitiva cessione soltanto nel febbraio 2000, essendo intervenuto nel corso dell’anno 1999 soltanto un contratto preliminare ad effetti obbligatori.

Riuniti i ricorsi, il Tribunale di Firenze con sentenza del 29.11,2003, disattesa l’eccezione preliminare della convenuta di incompetenza funzionale del giudice del lavoro ex art. 409 c.p.c., accoglieva le domande, ritenendo soddisfatta la condizione cui il pagamento delle somme promesse era subordinato. Tale decisione, a seguito di appello della Nuovo Pignone S.p.A., è stata confermata dalla Corte di Appello di Firenze con sentenza n. 784 del 2005.

La Corte territoriale ha ritenuto corretto il rigetto da parte del primo giudice dell’eccezione preliminare di incompetenza, essendo l’impegno, assunto dalla società Nuovo Pignone nei confronti dei tre dirigenti, riconducibile al rapporto di lavoro tra la società INSO e i medesimi.

Quanto al merito, la stessa Corte ha affermato che i tre dirigenti avevano raggiunto l’obiettivo della vendita INSO e quindi avevano diritto al premio promesso dalla Nuovo Pignone, pur se entro il 1999 era stato stipulato un semplice preliminare di vendita e la definitiva cessione era avvenuta nel febbraio 2000. Il tutto andava valutato, secondo la Corte, nel quadro del progetto della Nuovo Pignone di incentivare la permanenza dei dirigenti per non depauperare il valore operativo della società in via di cessione, sicchè non vi era alcun interesse della promittente società a ricollegare il pagamento del premio alla stipula del formale atto di cessione delle quote, contando al contrario che il management consentisse di portare a temine l’operazione commerciale mantenendo sino alla fine il proprio ruolo.

La società Nuovo Pignone ricorre sulla base di quattro motivi.

Gli intimati resistono con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente, nel lamentare violazione e falsa applicazione dell’art. 409 c.p.c., e vizio di motivazione, sostiene che la causa non rientrava nelle categorie previste dalla norma di rito richiamata, essendo il giudice del lavoro non competente funzionalmente a conoscere della pretesa avanzata dai ricorrenti, nascente da impegno unilaterale della società nei loro confronti.

La doglianza avrebbe avuto rilievo, qualora fosse stato dedotto che, a seguito del riferimento alle categorie di controversie previste dall’art. 409 c.p.c., e al conseguente richiamo all’art. 413 c.p.c., era stato adito un giudice territorialmente diverso da quello competente secondo le norme ordinarie. Il che non è avvenuto nella fattispecie, non avendo la ricorrente dedotto che il giudice competente territorialmente sarebbe stato un altro, ove fossero state applicate le norme ordinarie, per cui il motivo è irrilevante.

In questo senso è la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui a seguito dell’istituzione del giudice unico di primo grado la ripartizione delle funzioni tra sezioni lavoro e sezioni ordinarie del tribunale non implica l’insorgenza di una questione di competenza, attenendo piuttosto alla distribuzione degli affari giurisdizionali all’interno dello stesso ufficio (in questo senso Cass. L. ordinanza n. 20494 del 23 settembre 2009 e Cass. S.U. sentenza n. 1045 del 28 settembre 2000).

In ogni caso la motivazione del giudice di appello è adeguata ed è conseguente ad accertamento di fatto circa la riconducibilità della pretesa in discussione al rapporto posto in essere tra la società Inso e i tre dipendenti, riguardando in particolare lo svolgimento di tale rapporto e la rinuncia alle dimissioni in occasione della preannunciata cessione della società datrice di lavoro.

2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione degli art. 1362, 1363 e 1368 c.c. in relazione alla lettera della Nuovo Pignone ai ricorrenti in data 15.12.1998, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1987 e 1324 c.c., nonchè vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5). Il ricorso censura in particolare le affermazioni del giudice di appello, il quale sostiene che l’anzidetta lettera aveva una in discussa “informalità”, desumibile dall’utilizzazione della terminologia atecnica, quale il riferimento alla “vendita” e allo stesso “valore operativo” propria, dei rapporti in questione. Al contrario, osserva la ricorrente, le formali intenzioni dell’unilaterale estensore della lettera, lo status soggettivo e professionale della parte promettente e degli interessati depongono per una connotazione tecnica delle parole utilizzate per indicare le condizioni di pagamento.

Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1367 c.c. in relazione alla lettera richiamata, nonchè vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).

La ricorrente in particolare contesta le ulteriori fasi interpretative dello stesso documento percorse dal giudice di appello, osservando che le espressioni utilizzate “valore operativo” e “piena operatività” erano chiare e l’unica possibile lettura delle stesse era nel senso che la volontà della società promittente di erogare il premio fosse condizionata al mantenimento della piena operatività aziendale ed insieme al valore operativo della cedenda società.

La stessa ricorrente aggiunge che, tale essendo l’evidente contenuto della promessa del premio, del tutto illogica ed incomprensibile è l’affermazione del giudice di appello tendente ad escludere qualsiasi riferimento al “valore operativo” sulla base della considerazione che un’eventuale variazione dello stesso sarebbe appartenuta al “fisiologico rischio di impresa”. Nè poi, continua la ricorrente, la Corte ha tenuto conto di elementi successivi emersi in sede di due “diligence” con la società cessionaria, che spostavano considerevolmente il margine operativo indicato in sede di trattativa alla stessa parte acquirente nell’Information memorandum del luglio 1999, rendendolo, da positivo, gravemente negativo.

Con il quarto motivo la Nuovo Pignone deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1937, 1324, 1362, 1363, 1366 c.c. in relazione alla lettera ai ricorrenti in data 15.12.1998, nonchè vizio di motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).

La censura riguarda la qualificazione in termini di “vendita” del contratto preliminare stipulato tra Nuovo Pignone Holding S.p.A. e Consorzio Etruria S.c.r.l. in data (OMISSIS). Si osserva in particolare che le affermazioni del giudice di appello non solo stravolgono il significato della lettera in questione richiamandosi al tenore atecnico delle espressioni usate, ma sono anche apodittiche, restando del tutto ignoti gli elementi di fatto sulla base dei quali il giudice di prime cure ha fondato tale soggettiva illazione.

In definitiva, ad avviso della ricorrente, l’anzidetta qualificazione circa la conclusione del contratto è frutto di evidenti vizi interpretativi basati sulla pretesa libera lettura della lettera 15.12.1998, suppostamene fondata sull’asserita ricerca di una comune intenzione tra estensore e i destinatari e quindi su una pretesa falsa applicazione degli artt. 1324 e 1362 c.c.. I tre motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto contestano, come già detto, l’interpretazione data dai giudici di merito della clausola contrattuale con riferimento al significato attribuito all’espressione “valore operativo” e al concetto di conclusione del contratto.

Orbene la lettura data dalla sentenza impugnata alla clausola in questione è motivata in modo esauriente ed è ragionevolmente ispirata a criterio di buona fede, sicchè resiste alle censure di parte ricorrente.

Tali censure sono volte, come già in precedenza evidenziato, a sollecitare una diversa interpretazione delle disposizioni contrattuali rispetto alla valutazione del giudice di appello, censure non ammissibili in sede di legittimità, qualora, come nel caso di specie, non siano emerse violazioni di canoni ermeneutici e lacune o contraddizioni nel ragionamento su cui si fonda l’interpretazione accolta (in questo senso ex plurimis Cass. n. 15355 del 2004; Cass. n. 21826 del 2004; Cass. n. 1892 del 2002; Cass. n. 7932 del 1998; Cass. n. 5802 del 1998; Cass. n. 2190 del 1998; Cass. n. 2354 del 1997).

3. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in Euro 14,00, oltre Euro 4.000,00 per onorari ed oltre IVA, CPA e spese generali.

Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA