Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6954 del 17/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 17/03/2017, (ud. 28/02/2017, dep.17/03/2017),  n. 6954

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 28217/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla Via dei

Portoghesi n. 12 domicilia ex lege;

– ricorrente –

contro

Leggenda s.n.c. di S.C.L. & C. in

liquidazione, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco Novarina

e Paolo Celli, elettivamente domiciliata presso il loro studio in

Roma alla via Luigi Rizzo n. 72, per procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio

n. 649/14/11 depositata il 19 ottobre 2011.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 28 febbraio 2017

dal Consigliere Dott. Enrico Carbone.

Uditi gli Avv.ti Fabrizio Urbani Neri per la ricorrente e Paolo Celli

per la controricorrente.

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SORRENTINO Federico, che ha concluso per

l’annullamento dell’intero giudizio.

Fatto

FATTI DI CAUSA

In riforma di sentenza pronunciata dalla Commissione tributaria provinciale di Roma, la Commissione tributaria regionale del Lazio annullava l’avviso di accertamento emesso nei confronti dell’appellante Leggenda s.n.c. – esercente commercio al dettaglio di confezioni d’abbigliamento – per il recupero di imposte dirette, IRAP e IVA conseguente a rettifica del reddito d’impresa dell’anno 2003.

Il giudice d’appello affermava l’illegittimità dell’accertamento analitico-induttivo perchè fondato unicamente sullo scostamento reddituale dallo studio di settore, non corroborato da elementi indiziari ulteriori.

L’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione con due motivi.

La società resiste mediante controricorso.

Il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d, artt. 2697, 2727 e 2729 c.c.; il secondo denuncia insufficiente motivazione su fatto decisivo.

L’assunto erariale è che il giudice d’appello abbia errato in diritto e mal motivato in fatto nel ritenere inidonea la rettifica, questa essendo fondata non soltanto sullo studio di settore, ma anche sulla percentuale di ricarico estratta dall’annualità precedente.

2. Trascritto in ricorso per autosufficienza, l’avviso di accertamento rettifica il reddito d’impresa ai fini dell’IVA, dell’IRAP e “ai fini dell’imponibile da attribuire ai soci, per la determinazione dell’IRPEF singolarmente dovuta”, soci che l’avviso medesimo identifica in S.C.L. e S.G..

Orbene, l’accertamento reddituale a carico della società di persone, se non limitato ai fini dell’IVA, ma unitario pure ai fini dell’IRAP e delle imposte dirette, esige in fase contenziosa il simultaneus processus sulle concorrenti posizioni della società e dei soci (Cass. 5 febbraio 2015, n. 2094, Rv. 634405; Cass. 30 dicembre 2015, n. 26071, Rv. 638421).

L’unitarietà dell’accertamento dei redditi della società di persone e dei soci determina la necessità originaria del loro litisconsorzio, sicchè il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti costoro è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado, anche d’ufficio (Cass., sez. un., 4 giugno 2008, n. 14815, Rv. 603330; Cass. 14 dicembre 2012, n. 23096, Rv. 625132; Cass. 28 novembre 2014, n. 25300, Rv. 633451).

3. L’originaria pretermissione dei soci vizia l’intero processo, imponendo l’annullamento con rinvio al giudice di primo grado ex art. 383 c.p.c., comma 3; il giudice di rinvio disporrà l’integrazione del contraddittorio, effettuerà un nuovo esame di merito e regolerà le spese processuali.

PQM

Cassa la sentenza impugnata e quella di primo grado per difetto di integrità del contraddittorio, rinviando alla Commissione tributaria provinciale di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2017

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