Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6954 del 11/03/2021

Cassazione civile sez. II, 11/03/2021, (ud. 17/11/2020, dep. 11/03/2021), n.6954

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23776/2019 proposto da:

A.M., elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE ANGELICO 97,

presso lo studio dell’avvocato ROBERTO MAIORANA, che lo rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), IN PERSONA DEL MINISTRO PRO

TEMPORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– resistente –

avverso la sentenza 1597/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 15/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/11/2320 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

è stata impugnata da A.M., cittadino del (OMISSIS), la sentenza n. 1597/2019 della Corte di Appello di Bologna.

Il ricorso è fondato su due motivi e la parte intimata, con resistendo con controricorso, ha depositato solo mero atto di costituzione.

Per una migliore comprensione della fattispecie in giudizio va riepilogato, in breve e tenuto conto del tipo di decisione da adottare, quanto segue.

L’odierna parte ricorrente formulava istanza, di cui in atti, alla competente Commissione territoriale per il riconoscimento dello stato di rifugiato politico.

La Commissione rigettava l’istanza.

L’odierno ricorrente impugnava, quindi, detto rigetto con ricorso innanzi al Tribunale di Bologna.

Quest’ultimo respingeva il ricorso con ordinanza del 7 marzo 2017.

Avverso la decisione del Tribunale di prima istanza l’odierno ricorrente interponeva appello a sua volta rigettato con la decisione oggetto del ricorso in esame.

Il ricorso viene deciso ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., con ordinanza in Camera di consiglio non ricorrendo l’ipotesi di particolare rilevanza delle questioni in ordine alle quali la Corte deve pronunciare.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.- Con il primo motivo del ricorso, in relazione all’art. 360, nn. 3 e 5, di deduce la violazione di norme di diritto (D.Lgs. n. 251 del 2007 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8), nonchè il difetto di motivazione e travisamento dei fatti.

2.- Con il secondo motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, si lamenta l’omessa applicazione del permesso di soggiorno per motivi umanitari e perchè vi sarebbe pericolo di persecuzione in caso di rimpatrio nel paese di origine.

3.- I due esposti motivi trattati congiuntamente data la loro connessione logico-argomentativa.

Essi sono del tutto non ammissibili.

Entrambi, infatti, sono contrassegnati dalla completa elusione del dovuto confronto con la ratio del provvedimento gravato.

Il Giudice del merito ha valutate COI aggiornate sulla situazione del Pakistan.

Netta è, stata, inoltre la valutazione – in fatto – della non attendibilità dichiarante e della non emersione di altri profili di particolare di rischio.

Il ricorso, nel suo complesso, non si è in nulla rapportato alla esposta ratio decidendi di cui al provvedimento gravato.

Del tutto inammissibile sono, poi, i profili di doglianza relativi a pretesa carenza motivazionale le censure di carenza motivazionale, fra l’altro e conformemente alla disciplina oggi in vigore, consentono la ricorribilità per Cassazione esclusivamente nelle ipotesi di “irriducibile contrasto motivazionale fra affermazioni inconciliabili” alla stregua di quanto oggi previsto dall’ordinamento (per effetto delle modifiche alle norme processuali di cui alla L. n. 134 del 2012) e del retrostante intento legislativo di “riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione” (Cass. civ., SU. N. 8053/2014, cit., nonchè Cass. n.ri 24148/2013, 25608/2013, 7983/2014, 13928/2015).

I motivi sono, quindi, del tutto inammissibili.

4.- Conseguentemente il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

5.- Nulla va statuito in ordine alle spese attesa la detta mancata costituzione della parte intimata con controricorso.

6.- Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis, se dovuto, non risultando il ricorrente – allo stato – ammesso in via definitiva al beneficio del gratuito patrocinio a spese dello Stato.

PQM

La Corte;

dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 17 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2021

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