Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6953 del 25/03/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 6953 Anno 2014
Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: AMOROSO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso 19092-2010 proposto da:
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA
DI CHIETI P.I.00630310696, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA G. FERRARI 11, presso lo studio
dell’avvocato VALENZA DINO, che la rappresenta e
2013
3529

difende unitamente all’avvocato DI TEODORO FRANCO,
giusta delega in atti;
– ricorrente contro

CARDO

VALENTINO

CRDVNT47S25C632B,

elettivamente

Data pubblicazione: 25/03/2014

domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO 45, presso lo
studio dell’avvocato BUCCELLATO FAUSTO, rappresentato
e difeso dall’avvocato DE CESARE VALTER giusta delega
in atti;
– controricorrente –

di L’AQUILA, depositata il 17/05/2010 R.G.N.
884/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 05/12/2013 dal Consigliere Dott. GIOVANNI
AMOROSO;
udito l’Avvocato VALENZA STEFANO per delega VALENZA
DINO;
udito l’Avvocato DE CESARE VALTER;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FRANCESCA CERONI che ha concluso per
il rigetto.

avverso la sentenza n. 553/2010 della CORTE D’APPELLO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il dr. Cardo Valentino, già dirigente presso l’Amministrazione Comunale di
Chieti dal 27 luglio 1971 al 19 febbraio 1995 e presso l’Amministrazione Provinciale
di Chieti dal 20 febbraio 1995 al 31 dicembre 1996, il 1 gennaio 1997 veniva assunto
con la stessa qualifica dirigenziale, a seguito di mobilità volontaria, presso la
Camera di Commercio di Chieti.
All’atto del trasferimento l’INPDP provvedeva a liquidargli l’indennità di fine

Il 1 ottobre 2003 il Dr. Cardo, a seguito di dimissioni volontarie, veniva
collocato in pensione dalla CCIAA di Chieti che gli liquidava una indennità di
anzianità commisurata al periodo di servizio prestato alle dipendenze della CCIAA
stessa, ossia dal 1 gennaio 1997 a10 settembre 2003.
Con ricorso al Tribunale di Chieti del 26 settembre 2005 il Dr. Cardo
chiedeva la riliquidazione della predetta indennità commisurata all’intera carriera
lavorativa e non soltanto al periodo di servizio alle dipendenze de 1 l’ente camerale.
Con sentenza n. 1048 pronunciata in data 9.07.2009 il Tribunale di Chieti, in
accoglimento della domanda proposta da Cardo Valentino, ha condannato la Camera
di Commercio, Industria ed Artigianato di Chieti, alla riliquidazione dell’indennità di
fine servizio in favore di quest’ultimo con il computo dell’intera anzianità di servizio
prestata, previa inclusione, nella stessa anzianità, del servizio prestato nelle
amministrazioni di provenienza pari ad anni 25 utili, detratto quanto percepito
dall’INPDAP all’atto della mobilità da, imputarsi a titolo di acconto con condanna al
pagamento della conseguente differenza oltre rivalutazione monetaria ed interessi
gali dalla data di maturazione del 1 iritto al soddisfo.
2. Con ricorso depositato in data 17 settembre 2009 la Camera di Commercio,
Industria ed Artigianato di Chieti impugnava dinanzi alla Corte di Appello
dell’Aquila la menzionata sentenza n. 1048/2009 del Tribunale di Chieti.
La Corte di Appello dell’Aquila, con sentenza del 22 aprile 2010, ha respinto
l’appello.
3. Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione la Camera di commercio
con un unico motivo.
Resiste con controricorso la parte intimata.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE

19092_10 r.g.n.

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ud. 5 dicembre 2013

servizio maturata sino alla data del trasferimento stesso.

1. Il ricorso è articolato in un unico motivo con cui la ricorrente denuncia la
violazione e falsa applicazione dell’art. 2120 c.c., della legge n. 125 del 1968, della
decreto ministeriale 12 luglio 1982, della legge n. 554 del 1988, del d.p.r. n. 104 del
1893, della legge n. 580 del 1993, della legge n. 335 del 1995, del d.lgs. n. 165 del
2001, nonché del C.C.N.L. regioni autonomie locali del 14 settembre 2000. Censura
la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che 4,14-rattamento di indennità di
anzianità spettante al ricorrente dovesse calcolarsi la complessiva anzianità di

Commercio.
2. Il ricorso è infondato.
Correttamente ha ritenuto la Corte territoriale che l’estensione al personale
delle Camere di Commercio delle disposizioni previste dalla legge n. 421 del 1992 e
dal d.lgs. n. 29 del 1993 (poi sostituite dal testo unico sul pubblico impiego di cui al
d.lgs. n. 165 del 2001) operata dall’art. 19 del d.P.R. n. 580 del 1993 (di riordino
delle Camere di Commercio) era sufficiente per ritenere ad esse applicabile anche il
dettato normativo di cui all’art. 6 della legge n. 544 del 1998, che – nel limitare le
nuove assunzioni e nel disporre che esse possono effettuarsi a condizione che sia
stata data attuazione alla disciplina della mobilità prevista dal D.P.C.M 5 agosto
1988, n. 325 – ha, tra l’altro, stabilito – con specifico riguardo al personale interessato
ai processi di mobilità da essa previsti (riguardanti espressamente anche i Comuni e
le Province), al quale apparteneva anche il Cardo in quanto trasferito
dall’Amministrazione Provinciale di Chieti alla Camera di Commercio della stessa
città – che l’indennità di anzianità o il corrispondete trattamento di fine servizio
compete al personale interessato ai processi di mobilità, considerando la
complessiva anzianità utile ai fini dell’indennità di anzianità o di fine rapporto e
facendo salvo il maggior trattamento eventualmente spettante all’atto del
trasferimento.
Tale pronuncia impugnata è conforme alla giurisprudenza di questa Corte.
In particolare Cass., sez. lav., 22 novembre 2011, n. 24616, ha affermato,
proprio in tema di mobilità dei dipendenti tra enti pubblici, che il citato art. 6 della
legge n. 554 del 1988, nel disporre che per il computo del trattamento di fine
rapporto deve considerarsi la complessiva anzianità utile facendo salvo il maggior
trattamento eventualmente spettante all’atto del trasferimento, enuncia
implicitamente la regola dell’applicabilità, all’intero rapporto, della disciplina
dell’ente di destinazione, poiché solo in tal modo è ipotizzabile un’eccedenza quanto
19092_10 r.g.n.

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ud. 5 dicembre 2013

servizio maturata anche prima del passaggio alle dipendenze della Camera di

al trattamento calcolato, al momento del trasferimento, sulla base dell’anzianità
determinata secondo l’ordinamento preesistente (conf. Cass., sez. lav., 15 luglio
2009, n. 16476).
Più recentemente, in senso ulteriormente conforme, Cass., sez. lav., 31
maggio 2012, n. 8691, ha ribadito che il tenore letterale del citato art. 6 della legge n.
554 del 1988, secondo cui “l’indennità di anzianità o il corrispondente trattamento di
fine servizio compete al personale interessato ai processi di mobilità, considerando la

facendo salvo il maggior trattamento eventualmente spettante all’atto del
trasferimento, rende insostenibile l’interpretazione, sostenuta dalla Camera di
commercio ricorrente, secondo cui la liquidazione finale dell’indennità di anzianità,
trattamento di fine: rapporto, etc. dovrebbe essere operata, separatamente, con i
criteri vigenti presso l’ente di provenienza per l’anzianità maturata fino al momento
del trasferimento e con quelli propri dell’ente di destinazione per il periodo
successivo.
Nel disporre la salvezza del “maggior trattamento eventualmente spettante
all’atto del trasferimento”, la legge istituisce, infatti, un raffronto tra due entità che
non possono che essere distinte. Di tali due entità è chiaramente indicata la prima,
che è quella risultante dall’applicazione della precedente disciplina al momento del
trasferimento e che potrebbe essere, secondo l’ipotesi formulata dalla norma,
maggiore dell’altra. È evidente che questa seconda entità non può essere la stessa
indennità di buonuscita ipoteticamente spettante al momento del trasferimento
secondo le norme preesistenti. Pertanto l’eventuale trattamento spettante al momento
del trasferimento può essere migliorativo unicamente rispetto al trattamento relativo
al medesimo periodo calcolato con criteri diversi da quelli dell’ente di provenienza e,
quindi, necessariamente, con quelli dell’ente di destinazione, che, se meno favorevoli
rispetto a quelli vigenti al momento del trasferimento, comportano per legge la
salvezza dei precedenti fino a tale momento.
Ne consegue – ha osservato Cass., sez. lav., 31 maggio 2012, n. 8691, cit. che poiché è ipotizzabile una eccedenza, quanto al trattamento calcolato al momento
del trasferimento secondo l’ordinamento preesistente, unicamente applicando
all’intero trattamento dovuto al termine del rapporto, come richiamato dall’art. 16 del
regolamento di attuazione della legge (D.P.R. 22 marzo 1993, n. 104), la disciplina
dell’ente di destinazione, la regola implicitamente stabilita alla stregua della norma di

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ud. 5 dicembre 2013

complessiva anzianità utile ai fini dell’indennità di anzianità o di fine rapporto e

legge in esame è rappresentata proprio dalla applicabilità di quest’ultima disciplina
per l’intera anzianità di servizio maturata presso le due amministrazioni.

3. Il ricorso va quindi rigettato.
Alla soccombenza consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle
spese processuali di questo giudizio di cassazione nella misura liquidata in
dispositivo.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di
su. o wvz
questo giudizio di cassazione liquidate in euro 100,00 (cento) oltre euro 3.500,00
(tremilacinquecento) per compensi d’avvocato ed oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma il 5 dicembre 2013
Il Consigliere

Il Presidente

PER QUESTI MOTIVI

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