Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6953 del 25/03/2011

Cassazione civile sez. I, 25/03/2011, (ud. 20/01/2011, dep. 25/03/2011), n.6953

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. BERRUTI Giuseppe Maria – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 19781/2005 proposto da:

RECORD CUCINE S.R.L. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA B. ORIANI 32, presso l’avvocato ZACCHEO Massimo, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LAGHI ALDO, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO TUTTOMOBILI S.R.L., in persona del Curatore Dott. B.

G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CASSIODORO 6,

presso l’avvocato LEPORE Gaetano, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GIANNONE GIOVANNI BATTISTA, giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 135/2005 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 02/02/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

20/01/2011 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato MARIA CLAUDIA LEPORE, per

delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per l’inammissibilità o rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con scrittura privata del 1 novembre 1994, la società Ipermobili si impegnò al rilascio in favore della società Tuttomobili, che contestualmente aveva riconosciuto il proprio debito verso la società Record Cucine s.r.l., di 36 cambiali per complessive L. 188.532.000, ciascuna dell’importo di L. 5.237.000 con scadenza mensile dal 31 ottobre 1995 al 31 dicembre 1997 che Tuttomobili avrebbe girato alla sua creditrice Record. Dichiarato in data 17 ottobre 1996 il fallimento di Tuttomobili, il curatore fallimentare propose al Tribunale di Ivrea nei confronti di Record Cucine domanda di revoca dei pagamenti di 11 dei 36 effetti cambiari, scaduti dal 31 gennaio al 30 giugno 1995 e dal 31 maggio 1996 al 30 settembre dello stesso anno, asserendo che erano stati eseguiti da Ipermobili con provvista precostituita dalla società fallita, mediante bonifico bancario, per un ammontare complessivo di L. 57.607.000.

Si trattava di pagamenti anormali, in quanto effettuati dal terzo a tacitazione di debito del fallito mediante denaro fornito da quest’ultimo, ovvero utilizzando somme proprie, ma recuperate prima del fallimento.

In parziale riforma della precedente decisione del Tribunale adito, che aveva accolto integralmente la domanda, la Corte d’appello di Torino, alla quale la Record ne aveva chiesto la riforma con rituale gravame, ha ridotto all’importo di Euro 24.342,16 la somma spettante all’attore, condannando la convenuta alla sua restituzione. Avverso questa decisione Record Cucine ha proposto il presente ricorso per cassazione in base tre motivi resistiti dal curatore fallimentare intimato con controricorso, ed ulteriormente illustrati con memoria difensiva depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Col primo motivo si denuncia vizio di illogica ed insufficiente motivazione e violazione e falsa applicazione dell’art. 2729 c.c..

Si ascrive alla Corte territoriale errore consistito nell’aver rilevato inesistente convergenza tra le dichiarazioni rese dai testi escussi, e nell’ aver irragionevolmente omesso di tener conto della dichiarazione del teste R.P. che, su specifica domanda, aveva dichiarato che la Tuttomobili non aveva rimborsato l’intera somma, residuando L. 80 milioni, e i rimborsi non avvenivano subito dopo il pagamenti di Ipermobili. La Corte territoriale, insomma, avrebbe forzato sul piano logico tale risultanza, laddove ha collocato l’omesso rimborso alle cambiali scadute dopo il fallimento e non a quelle precedenti. Ulteriore errore si riscontrerebbe con riguardo alla valutazione delle annotazioni dei partitari, che effettivamente si riferiscono alle cambiali, ma non alla corrispondenza tra uscita delle somme ed entrata a titolo di rimborso, tanto meno all’impiego della soma incassata per onorare i titoli.

Il resistente deduce l’inammissibilità della censura.

Il motivo è effettivamente inammissibile.

A giudizio della Corte territoriale, l’onere probatorio gravante sul curatore risulta assolto alla luce:

1.- delle deposizioni rese in giudizio da F.P.P., commercialista della società, che, altra causa, aveva dichiarato che la fallita sino all’agosto 96 rimborsò alla Ipermobili le somme pagate alla Record fino all’agosto 1996, e da R.P., legale rappresentante di Ipermobili e figlio dell’amministratore unico della Tuttomobili, il quale ha confermato la circostanza, riferendo altresì d’aver emesso i titoli su richiesta del padre e che Tuttomobili aveva fornito la provvista per il pagamento dei titoli fino all’importo di L. 100 milioni. In altro giudizio questi aveva dichiarato che il padre gli restituiva le somme sborsate per onorare le scadenze dei titoli che non potevano che essere quelli scaduti dopo il 17 ottobre 1996, data della dichiarazione di fallimento.

2.- dei partitari di entrambe le società. Quello di Tuttomobili relativo al periodo 1 gennaio 1995 – 31 dicembre 1995, indicava il pagamento a Ipermobili di somme per un ammontare di L. 31.442.000 relative a sei cambiali scadute sino al 30 giugno 1995, e, in data successiva, precostituiva provvista per altri cinque titoli per L. 26.185.000. Quello di Ipermobili attestava dieci pagamenti eseguiti da Tuttomobili, ciascuno di L. 5.232.000, corrispondenti agli importi dei titoli cambiari, coincidenti anche nella scadenza;

5.- dei documenti contabili della Banca Sella, attestanti pagamenti mensili di Tuttomobili a favore della Ipermoibili in L. 5.232.000 alle date del 30 gennaio, 28 febbraio, 20 maggio e 3 luglio del 2005.

Questo iter argomentativo è sorretto da puntuale e logica trama motivazionale, assolutamente adeguata a spiegarne le ragioni fondanti. Il motivo, che ripropone peraltro le medesime censure dedotte nell’atto d’appello, sollecita l’apprezzamento delle risultanze delle deposizioni dei testi indicati, ivi espresso, nonchè la rilettura dei partitari. Mira, in conclusione, ad una rivisitazione del compendio istruttorio, asseritamente valutato inadeguatamente dai giudici di merito, che è precluso in questo giudizio. E’ pertanto inammissibile.

2.- Il secondo motivo deduce ancora il vizio di motivazione nonchè la violazione della L. Fall., art. 67. Ripropone il contenuto delle dichiarazioni rese dai testi F. e R., per evidenziarne asserito contrasto in ordine al fatto che la provvista per pagare i titoli venne fornita dalla fallita alla Ipermobili, che li onorò alla scadenza in forza di una delegazione di pagamento. Lamenta che il giudice d’appello non avrebbe considerato che non vi era effettiva corrispondenza tra le voci in entrata ed in uscita, indicate nei partitari. Non avrebbe, infine, considerato che l’annotazione 21.12.95″ potesse riguardare effetti con scadenza da gennaio ad aprile 1996, oggetto di altro contenzioso.

Il resistente deduce inammissibilità del motivo. La decisione impugnata, rispondendo a censura in tutto analoga a quella esposta nel mezzo in esame, ha escluso che vi fosse contrasto tra le deposizioni dei testi indicati per la semplice ragione che il R., figlio dell’amministratore della Tuttomobili, pur avendo emesso personalmente le cambiali, aveva dichiarato di non essere a conoscenza degli accordi sottostanti. Ha esaminato i partitari di entrambe le società, rilevando che quello di Tuttomobili, relativo al periodo 1 gennaio 1995 – 31 dicembre 1995, indicava il pagamento a Ipermobili di somme per un ammontare di L. 31.442.000 relative a sei cambiali scadute sino al 30 giugno 1995 e in data successiva precostituiva provvista per altri cinque titoli per L. 26.185.000.

Quello di Ipermobili attestava dieci pagamenti eseguiti da Tuttomobili, ciascuno di L. 5.232.000, corrispondenti agli importi dei titoli cambiari, coincidenti anche nella scadenza.

La conclusione tratta dal vaglio critico di queste risultanze è logicamente e ragionevolmente argomentata, e non merita dunque censura in chiave motivazionale. Nel merito è assolutamente insindacabile. Così come col precedente mezzo, la ricorrente sottopone a questa Corte questione dedotta in sede d’appello, risolta da quel giudice sulla scorta di un percorso critico, come rilevato adeguatamente argomentato e logicamente motivato, pretendendo rileggere il contenuto dei partitari. Riprodotte le voci, ne offre, o quanto meno ne propone, diversa ricostruzione dei movimenti ivi rappresentati, ipotizzando, finanche, che facessero riferimento ad altri titoli, anch’essi controversi, il tutto secondo una ricostruzione personale e più favorevole dei rapporti tra le due società, la fallita e quella che provvide ai pagamenti. Sollecita in conclusione un percorso d’indagine, alla cui luce quelle risultanze dovrebbero essere vagliate, che esula dai compiti di questo giudice di legittimità.

Il motivo è perciò inammissibile.

3.- Merita analoga sorte l’ultimo motivo, con cui si denuncia ancora vizio di motivazione e violazione della L. Fall., art. 67, con riguardo alla prova della scientia decotionis, desunta dal giudice di merito proprio dalle modalità dell’accordo sottostante l’operazione.

In parte qua il motivo espone anzitutto rilievi critici del tutto irrilevanti, atteso che l’anormalità dell’operazione, scrutinata ai sensi della L. Fall., art. 67, comma 1, rendeva inutile la verifica dell’ indicato requisito soggettivo, dalla cui prova il curatore fallimentare era del tutto affrancato.

Laddove si sofferma sull’adeguatezza della prova offerta in relazione all’inscientia decotionis, la ricorrente pretende assumere l’esaustività delle circostanze da essa rappresentate. Ribadisce l’assenza di protesti a carico della fallita sino al dicembre 1995 e di procedure immobiliari intraprese a suo carico, per contrapporne l’efficacia probante alla rilevanza attribuita invece dalla Corte territoriale al dato, ritenuto decisivo, della progressiva riduzione del termini di pagamento apposti sulle fatture – da iniziali 12-18 mesi a 60 giorni infine con rimessa diretta. Riferendone le giustificazioni già addotte in sede di merito, e rileggendone le cause anche alla luce delle riferite deposizioni dei testi, sollecita, come si è già premesso, un riscontro della fondatezza, non certo della correttezza, dell’apprezzamento critico delle risultanze riferite che, sorretto da adeguata e logica motivazione, immune altresì da errori di diritto, non può essere condotto in questa sede.

Tutto ciò premesso, il ricorso deve essere rigettato con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidandole in Euro 1.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori legge.

Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA