Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6953 del 17/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 17/03/2017, (ud. 28/02/2017, dep.17/03/2017),  n. 6953

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 26761 del ruolo generale dell’anno

2012 proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

gli uffici della quale in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12, si

domicilia;

– ricorrente –

contro

s.a.s. Grada di P.A. & C., in persona del legale

rappresentante pro tempore, P.A., D.D.,

B.M.;

– intimati –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Toscana, sezione 31^, depositata in data 4 ottobre

2011, n. 119/31/11;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data

28 febbraio 2017 dal Consigliere Dott. Angelina Maria Perrino;

udito per l’Agenzia l’avvocato dello Stato Fabrizio Urbani Neri;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SORRENTINO Federico, che ha concluso per

l’accoglimento del primo motivo di ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle Entrate ha ricostruito nei confronti della società, in relazione all’anno d’imposta 2003, un maggior volume di affari ai fini Iva ed un maggior valore della produzione ai fini Irap, in base al loro scostamento da quelli ritraibili dall’applicazione dello studio di settore SG81U. Ne è scaturito l’accertamento ai fini Irpef del maggior redditi di partecipazione dei soci. Società e soci hanno impugnato l’avviso di accertamento loro rispettivamente notificato, ottenendone l’annullamento dalla Commissione tributaria provinciale; quella regionale, previa riunione dei giudizi, ha respinto gli appelli dell’Ufficio, aderendo con decisione alle considerazioni di fatto e di diritto di primo grado. Contro questa sentenza l’Agenzia propone ricorso per ottenerne la cassazione, che affida a due motivi, cui non v’è replica alcuna.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.

Fondato e con rilievo assorbente del restante, concernente vizio di motivazione, è il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, col quale la ricorrente si duole della nullità della sentenza impugnata, per la sua motivazione apparente, deducendo la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36 e 61. L’art. 118 disp. att. c.p.c., prescrive la concisione della redazione della sentenza. La motivazione di una sentenza può essere redatta per relationem rispetto ad altra sentenza non ancora passata in giudicato, purchè, però, resti autosufficiente, riproducendo i contenuti mutuati e rendendoli oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa, anche se connessa, causa, in modo da consentire la verifica della sua compatibilità logico-giuridica. La sentenza è, invece, nulla, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, qualora si limiti alla mera indicazione della fonte di riferimento e non sia, pertanto, possibile individuare le ragioni poste a fondamento del dispositivo (Cass., ord. 8 gennaio 2015, n. 107). In definitiva, è legittima la motivazione per relationem della sentenza pronunciata in sede di gravame, purchè il giudice d’appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, in modo che il percorso argomentativo desumibile attraverso la parte motiva delle due sentenze risulti appagante e corretto (tra varie, Cass. 7 maggio 2012, n. 7347 e 10 ottobre 2015, n. 20648).

Nella specie, la sentenza gravata risulta priva anche delle argomentazioni della sentenza di primo grado, che pure assume di condividere “in maniera piena e convinta” in fatto ed in diritto.

La sentenza impugnata va in conseguenza cassata, con rinvio, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Toscana in diversa composizione.

PQM

la Corte:

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Toscana in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2017

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