Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6952 del 17/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 17/03/2017, (ud. 28/02/2017, dep.17/03/2017),  n. 6952

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. CAIAZZO Luigi – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 17636 del ruolo generale dell’anno

2012, proposto da:

S.M., rappresentato e difeso, giusta procura speciale a

margine del ricorso, dagli avvocati Nicola de Renzis Sonnino e Laura

Castaldi, con i quali elettivamente si domicilia in Roma, al viale

Mazzini, 11, presso lo studio dell’avv. Livia Salvini;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, si

domicilia;

– controricorrente e ricorrente in via incidentale –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Toscana, sezione 1, depositata in data 18 gennaio

2012, n. 7/1/12;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data

28 febbraio 2017 dal consigliere Angelina-Maria Perrino;

uditi per il contribuente l’avv. Laura Castaldi e per l’Agenzia

l’avvocato dello Stato Fabrizio Urbani Neri;

udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore

generale Dott. SORRENTINO Federico, che ha concluso per il rigetto

dei primi sette motivi di ricorso principale, assorbito l’ottavo e

per l’accoglimento del ricorso incidentale.

Fatto

L’Agenzia delle entrate ha ricostruito, in relazione all’anno d’imposta 2006, nei confronti del contribuente, che gestisce un bar-caffè, maggiore materia imponibile ai fini irpef, iva ed irap, in base allo scostamento dei valori dichiarati rispetto a quelli ritraibili dall’applicazione dello studio di settore. Ne è scaturito un avviso di accertamento delle relative maggiori imposte, che S.M. ha impugnato, ottenendone l’annullamento dalla Commissione tributaria provinciale. Quella regionale ha, invece, parzialmente accolto l’appello dell’ufficio, reputando che le deduzioni opposte dal contribuente all’applicabilità dello studio di settore fossero generiche e comunque irrilevanti, risolvendosi nella circostanza dell’ubicazione del bar in zona non centrale, in considerazione altresì della protrazione per anni delle incongruenze dei ricavi dichiarati. In considerazione della perdurante crisi economica, tuttavia, il giudice d’appello ha rideterminato in misura minore i ricavi accertati. Contro questa sentenza il contribuente propone ricorso per ottenerne la cassazione, che affida ad otto motivi, che illustra con memoria, cui l’Agenzia replica con controricorso e ricorso incidentale, articolato in un mezzo.

Diritto

1.-Il collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.

2.- I primi tre motivi del ricorso principale, che vanno congiuntamente esaminati, in quanto propongono sotto diversi profili, rispettivamente della nullità della sentenza (primo motivo), del procedimento (secondo motivo) e della violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7 (terzo motivo), la medesima questione, concernente l’inattendibilità e l’inaffidabilità dello studio di settore applicato sono inammissibili perchè vertono su circostanza irrilevante. Ciò perchè lo studio di settore non è di per sè “strumento presuntivo”, sibbene mero strumento di rilevazione della normale redditività estrapolata da statistiche concernenti categorie omogenee di contribuenti, che in tanto può assurgere al rango della presunzione, in quanto la sua applicabilità emerga dal contraddittorio endoprocedimentale (Cass., sez.un., n. 26635, 26636, 26637 e 26638/2009, nonchè, tra varie successive, n. 23554/15). Più sovradimensionata, e quindi astratta, è l’elaborazione statistica, più agevole è per il contribuente dimostrarne l’inattendibilità in relazione alla propria, concreta, situazione.

3.- Le considerazioni che precedono fanno giustizia anche del quarto, del quinto e dell’ottavo motivo del ricorso principale, con i quali, deducendo la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 331 del 1993, art. 62-sexies, comma 3, conv. con L. n. 427 del 1993, in combinazione con il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 (quarto motivo), la contraddittorietà (quinto motivo) e l’insufficienza della motivazione (ottavo motivo), il contribuente ripropone la questione dell’inaffidabilità dello studio di settore.

4.- I restanti motivi del ricorso principale, con i quali si denuncia la contraddittoria (sesto motivo) e l’insufficiente motivazione (settimo motivo) della sentenza impugnata, là dove il giudice d’appello non ha adeguatamente considerato gli elementi addotti dal contribuente a smentita della ricostruzione dell’Ufficio, sono parimenti inammissibili, perchè si traducono in una revisione del ragionamento decisorio svolto in sentenza.

5.- Fondato è, invece, il ricorso incidentale, col quale l’Agenzia lamenta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’insufficienza o contraddittoria motivazione della sentenza impugnata, là dove la Commissione tributaria regionale ha ridimensionato la pretesa impositiva attribuendo rilievo ad un evento, la crisi economica globale, senza considerare gli elementi contrari risultanti dagli atti.

La motivazione, che si risolve in un assertivo ed apodittico riferimento alla crisi globale, non riesce a giustificare l’operata riduzione della materia imponibile.

6.- Ne conseguono l’accoglimento del ricorso incidentale e la cassazione della sentenza impugnata per il profilo relativo, con rinvio, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Toscana in diversa composizione.

PQM

la Corte:

dichiara inammissibili i motivi del ricorso principale, accoglie il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al profilo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Toscana in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2017

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