Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6950 del 25/03/2011

Cassazione civile sez. I, 25/03/2011, (ud. 23/11/2010, dep. 25/03/2011), n.6950

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.V., domiciliato in Roma, alla Piazza Cavour,

presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione, rappresentato

e difeso dall’avv. MARRA Alfonso Luigi in virtù di procura speciale

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso il decreto della Corte di Appello di Napoli n. 2814/08,

depositato il 30 ottobre 2008.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23

novembre 2010 dal Consigliere Dott. Guido Mercolino;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. GAMBARDELLA Vincenzo, il quale ha concluso per il

rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – Con decreto del 30 ottobre 2008, la Corte d’Appello di Napoli ha accolto la domanda di equa riparazione proposta da P. V. nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze per la violazione del termine di ragionevole durata del processo, verificatasi in un giudizio promosso dal P. dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Campania per l’annullamento di un provvedimento con cui la Giunta Regionale della Campania aveva disposto il recupero di somme indebitamente corrisposte al ricorrente a titolo di retribuzione.

Premesso che il giudizio, iniziato nell’anno 1999, era ancora in corso, la Corte, per quanto ancora rileva in questa sede, ne ha determinato in tre anni la durata ragionevole, avuto riguardo all’ordinaria complessità della controversia, e, tenuto conto della natura seriale della stessa, del tempo trascorso dalla presentazione dell’istanza di prelievo e dei parametri adottati dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, ha liquidato equitativamente il danno non patrimoniale in Euro 4.934,00, corrispondenti ad Euro 800,00 per ogni anno di ritardo, negando invece il riconoscimento di un bonus aggiuntivo, in relazione alla scarsa rilevanza del giudizio.

2. – Avverso il predetto decreto il P. propone ricorso per cassazione, articolato in dieci motivi. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze non ha svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con i primi tre motivi d’impugnazione, il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2 e dell’art. 6, par. 1, della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo, nonchè l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso, censurando il decreto impugnato nella parte in cui ha riconosciuto l’indennizzo soltanto per il periodo di tempo eccedente la ragionevole durata del processo, anzichè per l’intera durata del giudizio presupposto, astenendosi dal disapplicare le norme interne contrastanti con la Convenzione e contravvenendo ai principi enunciati dalla Corte EDU. 1.1. – I motivi sono infondati.

Ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 3, lett. a), infatti, l’indennizzo per la violazione del termine di ragionevole durata del processo non dev’essere correlato alla durata dell’intero processo, ma al solo segmento temporale eccedente la durata ragionevole della vicenda processuale presupposta, che risulti in punto di fatto ingiustificato o irragionevole. Tale criterio di calcolo appare non solo conforme al principio enunciato dall’art. 111 Cost., il quale prevede che il giusto processo abbia comunque una durata connaturata alle sue caratteristiche concrete e peculiari, seppure contenuta entro il limite della ragionevolezza, ma, come riconosciuto dalla stessa Corte EDU nella sentenza 27 marzo 2001, resa sul ricorso n. 36813/97, non si pone neppure in contrasto con l’art. 6, par. 1, della CEDU, in quanto non esclude la complessiva attitudine della L. n. 89 del 2001 a garantire un serio ristoro per la lesione del diritto in questione (cfr., Cass., Sez. 1^, 23 novembre 2010, n. 23654; 14 febbraio 2008, n. 3716).

2. – Sono parimenti infondati il quarto, il quinto ed il sesto motivo, con cui il ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, dell’art. 6, par. 1, della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e dei principi enunciati dalla Corte EDU, nonchè l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso, censurando il decreto impugnato nella parte in cui ha liquidato il danno non patrimoniale in misura inferiore agli standards europei.

2.1 – E’ pur vero, infatti, che, come ripetutamente affermato da questa Corte, il giudice nazionale, se da un lato non può ignorare, nella liquidazione del ristoro dovuto per la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo, i criteri applicati dalla Corte EDU, dall’altro può apportarvi le deroghe giustificate dalle circostanze concrete della singola vicenda, purchè motivate e non irragionevoli.

E’ stato tuttavia precisato che, ove non emergano elementi concreti in grado di far apprezzare la peculiare rilevanza del danno non patrimoniale, l’esigenza di garantire che la liquidazione sia satisfattivi di un danno e non indebitamente lucrativa comporta, alla stregua della più recente giurisprudenza della Corte di Strasburgo, che la quantificazione di tale pregiudizio dev’essere, di regola, non inferiore a Euro 750,00 per ogni anno di ritardo, in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, e non inferiore a Euro 1.000,00 per quelli successivi, in quanto l’irragionevole durata eccedente il periodo indicato comporta un evidente aggravamento del danno (cfr. Cass., Sez. 1^, 30 luglio 2010, n. 17922, 14 ottobre 2000, n. 21840).

Tali parametri sono stati espressamente richiamati dalla Corte d’Appello, la quale ha peraltro precisato di ritenere opportuna una riduzione dell’importo di Euro 1.000,00 da essa abitualmente liquidato per ciascun anno di ritardo, in considerazione dell’oggetto del giudizio presupposto, consistente nel recupero di somme indebitamente corrisposte a titolo di retribuzione, nonchè del tempo trascorso dalla presentazione delle istanze di prelievo e della natura seriale del ricorso, ed ha pertanto riconosciuto al ricorrente una somma pari ad Euro 800,00 per ogni anno, con motivazione che, in quanto immune da vizi logico-giuridici, si sottrae al sindacato di questa Corte.

3. – Sono altresì infondati il settimo ed ottavo motivo, con cui il ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., nonchè l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso, rilevando che la Corte d’Appello ha omesso di pronunciare in ordine alla domanda di riconoscimento del bonus di Euro 2.000,00 dovuto in relazione alla natura del giudizio presupposto, avente ad oggetto un credito retributivo, senza fornire alcuna motivazione.

3.1. – L’inclusione delle cause di lavoro e di quelle previdenziali nel novero di quelle per le quali la Corte EDU ha ritenuto che la violazione del termine di ragionevole durata possa giustificare il riconoscimento di un importo forfetario aggiuntivo, in ragione della particolare importanza della controversia, non significa infatti che dette cause debbano necessariamente considerarsi particolarmente importanti, con la conseguente automatica liquidazione del predetto maggior indennizzo. Ne consegue da un lato che il giudice di merito può tener conto della particolare incidenza del ritardo sulla situazione delle parti, che la natura della controversia comporta, nell’ambito della valutazione concernente la liquidazione del danno, senza che ciò comporti uno specifico obbligo di motivazione al riguardo, nel senso che il mancato riconoscimento del maggior indennizzo si traduce nell’implicita esclusione della particolare rilevanza della controversia (cfr. Cass., Sez., 1^, 3 dicembre 2009, n. 25446, 29 luglio 2009, n. 17684); dall’altro che, ove sia stato negato il riconoscimento di tale pregiudizio, la critica della decisione sul punto non può fondarsi sulla mera affermazione che il bonus in questione spetta ratione temporis, era stato richiesto e la decisione negativa non è stata motivata, ma deve avere riguardo alle concrete allegazioni ed alle prove addotte nel giudizio di merito, che nella specie non sono state in alcun modo richiamate (cfr. Cass., Sez. 1^, 28 gennaio 2010, n. 1893, 28 ottobre 2009, n. 22869).

4. – Sono invece inammissibili, per difetto di autosufficienza, il nono ed il decimo motivo, con cui il ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione della L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 24 e dell’art. 91 cod. proc. civ., nonchè l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso, osservando che. nella liquidazione delle spese processuali, la Corte d’Appello si è discostata dalla nota specifica da lui depositata, senza fornire alcuna motivazione.

4.1. – Il ricorrente, infatti, pur dolendosi del mancato riconoscimento delle prestazioni indicate nella nota specifica asseritamente depositata nel giudizio dinanzi alla Corte d’Appello, si è astenuto dal riportarne il contenuto nel ricorso, limitandosi ad includervi alcune tabelle estratte dalla tariffa professionale, la cui trascrizione non appare sufficiente a consentire a questa Corte la necessaria verifica in ordine alla denunciata violazione, in mancanza di una specifica indicazione delle voci e degl’importi di cui si contesta l’omessa liquidazione (cfr. Cass., Sez. 3^, 19 aprile 2006, n. 9082; Cass., Sez. 1^, 16 marzo 2000, n. 3040).

5. – Il ricorso va pertanto rigettato, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo alla mancata costituzione del Ministero.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 23 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2011

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