Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6950 del 23/03/2010

Cassazione civile sez. III, 23/03/2010, (ud. 19/02/2010, dep. 23/03/2010), n.6950

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. AMBROSIO Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 1014/2006 proposto da:

LA FONDIARIA – SAI ASSICURAZIONI SPA in persona del suo Dirigente

Dott. C.I. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, LUNGOTEVERE FLAMINIO 76, presso lo studio dell’avvocato

MACCALLINI Carlo, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato SPINELLI GIORDANO TOMMASO con delega in atti;

– ricorrente –

e contro

V.C. (OMISSIS), R.P., R.

C., R.M., COM AVEZZANO;

– intimati –

e contro

R.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

Roma Piazza Cavour presso la Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE

rappresentato e difeso dall’Avvocato PETRELLA MARIO con procura

speciale del Notaio Dott. GIUSEPPE ALTIERI in AVEZZANO il 6/02/2010

Repertorio n. 69.611, resistente con procura;

– resistente –

sul ricorso 1255/2006 proposto da:

COMUNE di AVEZZANO (OMISSIS) in persona del Sindaco Dott.

F.A., elettivamente domiciliato in ROMA, P.LE DON MINZONI

9, presso lo studio dell’avvocato NICOLI ARIANNA, rappresentato e

difeso dagli avvocati SUCAPANE GIORGIO, NICOLI GIAMPIERO con delega

in calce al ricorso;

– ricorrente –

e contro

V.C., R.P., R.C., R.

M., LA FONDIARIA SAI ASSIC SPA;

– intimati –

e contro

R.R. (OMISSIS) elettivamente domiciliato in

Roma Piazza Cavour presso la Cancelleria della CORTE di CASSAZIONE

rappresentato e difeso dall’Avvocato PETRELLA MARIO con procura

speciale del Notaio Dott. GIUSEPPE ALTIERI in AVEZZANO il 6/02/2010

Repertorio n. 69.611, resistente con procura;

– resistenti –

sul ricorso 10352/2006 proposto da:

V.C. (OMISSIS) elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA PIETRO BORSIERI N. 3, presso lo studio dell’avvocato CORAPI

GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall’avvocato RENATO SIMONE con

delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente –

contro

LA FONDIARIA – SAI ASSICURAZIONI SPA in persona del Dirigente Dott.

C.I., elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE

FLAMINIO 7 6, presso lo studio dell’avvocato MACCALLINI CARLO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato SPINELLI GIORDANO

TOMMASO con delega a margine del controricorso al ricorso

incidentale;

– controricorrente –

e contro

COMUNE di AVEZZANO;

– intimati –

sul ricorso 10353/2006 proposto da:

V.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA PIETRO BORSIERI 3, presso lo studio dell’avvocato CORAPI

GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall’avvocato RENATO SIMONE con

delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente –

contro

COMUNE di AVEZZANO (OMISSIS) in persona del Sindaco Dott.

F.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE DON

MINZONI 9, presso lo studio dell’avvocato NICOLI ARIANNA,

rappresentato e difeso dagli avvocati SUCAPANE GIORGIO, NICOLI

GIAMPIERO con delega in calce al controricorso su ricorso

incidentale;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 787/2005 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

emessa il 16/03/2005; depositata il 21/09/2005; R.G.N. 886/93;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

19/02/2010 dal Consigliere Dott. ANNAMARIA AMBROSIO;

udito l’Avvocato MACCALLINI CARLO; udito l’Avvocato SIMONE RENATO;

udito l’Avvocato PETRELLA MARIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARINELLI Vincenzo, che ha concluso per regolarizzazione notifiche;

nel merito: rigetto del ricorso principale, inammissibilità o

rigetto del secondo ricorso incidentale della V. rigetto

degli altri ricorsi incidentali.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.1. Con citazione notificata in data 25-2-1989 V.C. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Avezzano la ditta R.I. in persona dell’omonimo titolare, per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti nell’incidente occorsole in (OMISSIS) in data (OMISSIS), allorchè era inciampata e caduta sull’asfalto divelto e dissestato in più punti di un marciapiede, sul quale la ditta convenuta stava eseguendo lavori di estirpazione di piante.

Resisteva il R., che deduceva l’estraneità dei lavori a lui affidati della situazione di dissesto del marciapiede.

Chiamati in causa sia LA FONDIARIA ASSICURAZIONI s.p.a., assicuratrice del R. (oggi divenuta, a seguito di fusione per incorporazione, LA FONDIARIA-S.A.I. ASSICURAZIONI s.p.a.), sia il COMUNE di AVEZZANO (di seguito, brevemente, anche COMUNE), la causa era decisa con sentenza in data 7-30 aprile 1993 con la quale il Tribunale rigettava la domanda, condannando l’attrice al pagamento delle spese processuali.

1.2. La decisione era gravata da impugnazione da parte della V.; resistevano le altre parti.

La causa di appello, interrotta per la morte di R.I., era riassunta nei confronti degli eredi P., R., C. e R.M. e delle altre parti a cura dell’appellante; era nuovamente interrotta e riassunta a seguito della fusione per incorporazione de LA FONDIARIA; era, infine, decisa dalla Corte di appello di L’Aquila, la quale con sentenza in data 16-3/21-9-2005 – previa declaratoria di contumacia del COMUNE di AVEZZANO, non costituitosi in giudizio dopo il primo evento interruttivo – in riforma della sentenza di primo grado, condannava tutti gli appellati in solido al risarcimento dei danni in favore della V., liquidandoli in Euro 41.682,00, da corrispondere rivalutati secondo indici ISTAT e maggiorati degli interessi legali sugli importi rivalutati anno per anno a far data dall’ottobre 1981 al soddisfo;

compensava le spese processuali.

1.3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione LA FONDIARIA-S.A.I., svolgendo sette motivi.

Ha resistito V.C., depositando controricorso nei confronti della c.ia di assicurazione e svolgendo, a sua volta, ricorso incidentale, affidato a tre motivi.

LA FONDIARIA-S.A.I. ha depositato controricorso avverso il ricorso incidentale, nonchè memoria ex art. 378 c.p.c..

1.4. Altro ricorso è stato depositato dal COMUNE di AVEZZANO, che ha svolto quattro motivi.

Ha resistito V.C., depositando controricorso nei confronti del COMUNE di AVEZZANO e svolgendo, a sua volta, ricorso incidentale, del medesimo contenuto del precedente; ha depositato, altresì, memoria ex art. 378 c.p.c..

Il COMUNE ha depositato controricorso avverso il ricorso incidentale.

1.5. R.R. ha partecipato alla discussione orale a mezzo di difensore, munito di procura speciale.

Nessuna attività difensiva è stata svolta dagli altri eredi R..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente occorre procedere ex art. 335 c.p.c., alla riunione dei ricorsi, proposti in via principale e incidentale avverso la medesima sentenza. Invero il principio dell’unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l’atto contenente il controricorso. Tuttavia quest’ultima modalità non può considerarsi essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta e ancorchè proposto con atto a sè stante, in ricorso incidentale, la cui ammissibilità è condizionata al rispetto del termine di quaranta giorni (venti più venti) risultante dal combinato disposto degli artt. 370 e 371 c.p.c., indipendentemente dai termini (l’abbreviato e l’annuale) di impugnazione in astratto operativi.

Nel caso di specie l’impugnazione (avverso la sentenza notificata il 4-11-2005), che risulta notificata per prima (in data 27-12-2005 alla V. e in data 28-12-2005 ai R. e al COMUNE) è quella de LA FONDIARIA-S.A.I.; questa è, quindi, l’impugnazione principale, mentre il ricorso del COMUNE (notificato in data 30-12-2005 ai R. e in data 2-1-2006 a LA FONDIARIA-S.A.I. e alla V.), pur proposto in via autonoma, si converte in ricorso incidentale; detto ricorso incidentale è anche tempestivo, perchè proposto entro il termine “abbreviato” per l’impugnazione.

Va osservato sin da ora che il primo dei due ricorsi incidentali della V. – quello proposto unitamente al controricorso contro LA FONDIARIA-S.A.I. e nei confronti del COMUNE (iscritto al n.R.G. 10352/2006) – costituisce ricorso incidentale tardivo ammissibile ex art. 334 c.p.c., perchè notificato in data 6-2-2006 entro il termine di cui agli artt. 370 e 371 c.p.c., rispetto all’impugnazione principale de LA FONDIARIA-S.A.I., ma oltre il termine abbreviato di impugnazione; mentre il secondo ricorso incidentale della medesima V. – quello proposto unitamente al controricorso contro il COMUNE (iscritto al n.R.G. 10353/2006) – è inammissibile, avendo la parte ormai esaurito il suo potere di impugnazione. Lo stesso atto risulta, però, ammissibile come controricorso avverso quello del COMUNE, risultando notificato a detto ente in data 10-2-2006 entro il termine di cui agli artt. 370 e 371 c.p.c..

1.1. Muovendo dall’esame del ricorso principale de LA FONDIARIA- S.A.I. il Collegio ritiene prioritario e assorbente il quarto motivo di ricorso con cui si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c., degli artt. 1292, 1294 e 1298 c.c. e degli artt. 1905 e 1917 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5. Al riguardo parte ricorrente deduce che non poteva essere emessa sentenza di condanna direttamente a suo carico in favore della danneggiata, considerato che, nel caso in esame, non ricorre un’ipotesi di azione diretta nei confronti dell’assicuratore, nè sussistono i presupposti del “pagamento diretto” di cui all’art. 1917 c.c., comma 2. In particolare osserva che il R. non aveva proposto alcuna specifica domanda in tal senso e che gli eredi R., nel secondo grado del giudizio, avevano omesso di concludere nei suoi confronti; donde la violazione dell’art. 112 c.p.c..

1.1.2. Il motivo è fondato nei termini che seguono.

La regola generale operante in materia di assicurazione per la responsabilità civile è, invero, quella dettata dall’art. 1917 c.c., in base alla quale l’assicuratore è obbligato a tenere indenne l’assicurato di quanto questi debba pagare ad un terzo. Il nostro ordinamento prevede delle eccezioni a questa regola generale – quali quelle disciplinate dalla L. n. 990 del 1969 (in tema di circolazione di veicolo e natanti) e dalla L. n. 968 del 1977 (in tema di esercizio della caccia) – in cui la legge attribuisce al soggetto danneggiato una legittimazione straordinaria attraverso la quale gli è consentito esercitare un diritto che trae origine da un rapporto – quello di assicurazione rispetto al quale egli riveste la qualità di extraneus, quindi, astrattamente non legittimato ad esercitare pretese che eventualmente ne nascerebbero e che, in assenza della previsione dell’azione diretta, potrebbero essere esercitate esclusivamente dall’assicurato (cfr. Cass. civ., Sez. 3^, 28/05/2007, n. 1237).

Fatte salve queste ipotesi, che proprio perchè eccezionali non sono estensibili ad altre situazioni, l’assicuratore è obbligato solo nei confronti dell’assicurato a tenerlo indenne da quanto questi debba pagare ad un terzo cui ha provocato un danno. Al di fuori dei casi speciali di azione diretta, che qui non ricorrono, la regola generale è, dunque, che soltanto l’assicurato è legittimato ad agire nei confronti dell’assicuratore, e non anche il terzo, nei confronti del quale l’assicuratore non è tenuto per vincolo contrattuale nè a titolo di responsabilità aquiliana (cfr. Cass. civ., Sez. 3^, 20/04/2007, n. 9516).

In sostanza l’obbligazione dell’assicuratore al pagamento dell’indennizzo al proprio assicurato è distinta ed autonoma rispetto all’obbligazione di risarcimento, cui quest’ultimo è tenuto nei confronti del danneggiato, che, a sua volta, versa nella posizione di terzo rispetto al rapporto immediato fra le parti contraenti l’assicurazione, e pertanto, a differenza di quanto accade nella disciplina della responsabilità derivante dalla circolazione stradale – che può considerarsi di carattere speciale – non ha azione diretta nei confronti dell’assicuratore (Cass. civ., Sez. 1^, 05/12/2008, n. 28834). Inoltre, seppure possono confluire nell’alveo del medesimo processo, le cause, l’una introdotta dal danneggiato contro il responsabile del sinistro, e quella di garanzia promossa da quest’ultimo contro l’assicuratore della responsabilità civile discendente dal contratto di assicurazione, restano scindibili (cfr.

Cass. nn. 12049/03, 13126/97) e il danneggiato non può legittimamente considerarsi parte del rapporto processuale instauratosi per effetto della introduzione dell’altra causa, che resta distinta dalla prima, anche nel caso in cui l’assicurato richieda all’assicuratore di pagare direttamente l’indennizzo al danneggiato, attenendo detta richiesta alle modalità di esecuzione della prestazione indennitaria (cfr. Cass. n. 15039/05, v. anche Cass. n. 5444/07).

1.1.3. Ciò precisato in via di principio, osserva il Collegio che dalla decisione impugnata si evince che, con l’atto di chiamata in causa de LA FONDIARIA, l’originario convenuto R.I. aveva esercitato l’azione contrattuale di cui all’art. 1917 c.c.. Non risulta, invece, che lo stesso R.I. avesse richiesto alla propria compagnia di assicurazione di provvedere al pagamento direttamente alla danneggiata avvalendosi della particolare modalità esecutiva di cui al cit. art. 1917, comma 2; nè ciò è dato desumere dalle conclusioni assunte in appello dagli eredi R., che sono suscettibili di essere riferite alla sola posizione della V. dal momento che gli stessi hanno richiesto, in via principale, di dichiarare “l’estinzione del processo di appello”, sul presupposto dell’inammissibilità e improcedibilità del relativo ricorso per riassunzione e, in subordine, che l’appello venisse “rigettato” per i motivi esposti da loro dante causa. Inoltre – considerato quanto appena detto in ordine alla distinzione tra la causa di garanzia dell’assicurato nei confronti dell’assicuratore e quella introdotta con la domanda di responsabilità extracontrattuale dal danneggiato – non è legittimo opinare che la V., chiedendo la condanna delle “controparti” (come testualmente si legge nelle conclusioni riportate nell’epigrafe della sentenza di appello) avesse (inammissibilmente) formulato una domanda di condanna della compagnia di assicurazione direttamente in suo favore. In ogni caso la Corte territoriale, dovendo vagliare la fondatezza dell’appello, doveva necessariamente definire i limiti soggettivi di azionabilità della pretesa e non avrebbe potuto emettere sentenza di condanna de LA FONDIARIA direttamente nei confronti della V..

Quest’ultimo rilievo esclude anche la fondatezza della tesi della V., secondo cui si tratterebbe di un’eccezione tardiva.

Conseguentemente la sentenza impugnata va cassata senza rinvio in parte qua.

1.2. Una volta affermata l’estraneità della ricorrente compagnia di assicurazione alla causa di risarcimento danno della V. nei confronti degli altri soggetti, individuati come responsabili dell’evento dedotto in giudizio, gli altri motivi di ricorso principale devono ritenersi assorbiti.

2. Di seguito si esaminerà il ricorso incidentale del COMUNE di AVEZZANO. 2.1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 302 e 303 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. In particolare si deduce che la Corte di appello non avrebbe potuto dichiarare la contumacia del COMUNE, per non essersi lo stesso costituito (nuovamente) dopo la notifica del ricorso ex art. 303 c.p.c., di V.C. in data 14-1-1997: ciò in quanto, a parere del ricorrente, l’onere della costituzione, successivamente all’interruzione, gravava soltanto sulla parte nei confronti della quale si era verificato l’evento interruttivo.

2.1.1. Il motivo, così come formulato, è inammissibile, dal momento che il ricorrente non spiega quali riflessi avrebbe comportato sulla validità del rapporto processuale l’asserita nullità processuale.

Ricorre, dunque, il difetto di autosufficienza, per la mancata enunciazione degli elementi di fatto necessari per desumere la decisività del vizio dedotto.

2.1.2. Ad ogni buon conto il motivo è anche infondato. Invero, interrotto il processo, il rapporto processuale quiescente va ripristinato nei confronti di tutte le parti del processo e, quindi, come risulta testualmente dall’art. 303 c.p.c., comma 3, anche nei confronti delle “altre parti”, diverse da quelle nei cui confronti si è verificato l’evento interruttivo. Dal collegamento della disposizione contenuta nell’art. 303 c.p.c., con quella di portata generale dell’art. 125 att. c.p.c., consegue, poi, che la parte destinataria dell’atto di riassunzione ha l’onere di rinnovare la costituzione in giudizio, pena la declaratoria di contumacia anche in caso di precedente costituzione.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2050 e 2051 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Al riguardo il COMUNE deduce che il tipo di responsabilità di cui all’art. 2050 c.c., è speciale e, quindi, assorbente e alternativo agli altri due; di conseguenza la decisione impugnata non avrebbe potuto ravvisare contemporaneamente a carico dell’impresa R., la responsabilità ex artt. 2043 e 2050 c.c., e a carico del COMUNE la responsabilità ex art. 2051 c.c..

2.2.1. Il motivo riguarda il punto della decisione impugnata che ha affermato la solidale responsabilità per i danni subiti dalla V. sia della ditta appaltatrice dei lavori per l’abbattimento delle piante secche site lungo le strade del capoluogo (lavori che, come si legge nell’impugnata sentenza, espressamente contemplavano l’obbligo di “garantire la integrità dei marciapiedi lungo i quali dette piante sono radicate o le eventuali loro riparazioni in caso di danneggiamento”), sia del COMUNE, in considerazione del potere-dovere di controllo facente capo all’ente proprietario della strada. In particolare la Corte di appello, da un lato, ha affermato la responsabilità ex art. 2043 c.c., dell’appaltatore per non aver provveduto a mantenere la zona interessata dall’abbattimento di alberi in condizioni di sicurezza e per non avere neppure provveduto a segnalare il pericolo, non tralasciando di considerare che la natura dell’attività comportava anche l’applicabilità dell’art. 2050 c.c.; dall’altro, ha ritenuto sussistente la concorrente responsabilità del COMUNE in relazione all’art. 2051 c.c., escludendo che l’ente fosse nell’impossibilità di esercitare i propri poteri-doveri di controllo, in quanto risultava espressamente prevista dalla delibera concernente i lavori in questione la necessità di predisporre “condizioni di esecuzione” da pare dell’Ufficio Tecnico Comunale.

2.2.2. Ciò premesso, il motivo appare, per una parte, inammissibile e, per altra, infondato.

Sotto il primo profilo si osserva che – vertendosi in ipotesi di causa scindibile – non è più discutibile (nè il COMUNE avrebbe, comunque, interesse a porlo in discussione) il duplice titolo di responsabilità a carico della ditta appaltatrice dei lavori, trattandosi di statuizione passata in giudicato per difetto di impugnazione da parte degli eredi R.. Invero la solidarietà passiva, pur avendo ad oggetto un’unica prestazione, non fa sorgere un rapporto unico ed inscindibile, ma implica rapporti giuridici distinti, anche se fra loro connessi, per cui non da luogo a litisconsorzio necessario, nemmeno in sede di impugnazione e neppure sotto il profilo della dipendenza di cause (sent. n. 1519/2000, n. 7896/94, n. 4296/87, n. 5372/81), con la conseguenza che l’impugnazione proposta da uno solo dei condebitori solidali non impedisce la formazione del giudicato nei rapporti degli altri debitori rimasti inerti.

Per mera completezza si precisa che la sentenza impugnata ha posto a fondamento della responsabilità della ditta appaltatrice la violazione del neminem laedere, pur facendo presente che, nella fattispecie, era applicabile anche il disposto dell’art. 2050 c.c., attesa la natura dei lavori affidati alla ditta R..

2.2.3. Per la parte con cui deduce l’inconciliabilità del titolo di responsabilità ascritto al COMUNE rispetto a quello ravvisato a carico dell’appaltatore il motivo risulta infondato. Invero costituisce ius receptum che per il sorgere della responsabilità solidale dei danneggianti, l’art. 2055 cod. civ., comma 1, richiede solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorchè le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità di ciascuna di tali persone, anche nel caso in cui siano configurabili titoli di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, atteso che l’unicità del fatto dannoso considerata dalla norma suddetta, deve essere riferita unicamente al danneggiato e non va intesa come identità delle norme giuridiche da essi violate. (Cass. civ., Sez. 3^, 16/12/2005, n. 27713).

Orbene l’impugnata sentenza ha ravvisato a carico dell’ente pubblico una condotta illecita diversa da quella ascritta all’appaltatore, la quale è rappresentata dall’inosservanza del dovere di custodia;

deriva da ciò la configurazione del diverso titolo di responsabilità, ex art. 2051 c.c., a carico del COMUNE. Il motivo va, dunque, rigettato.

2.3. Con il terzo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., e artt. 112, 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Al riguardo il COMUNE lamenta che la Corte di appello abbia ritenuto irrilevante la questione della esistenza o meno dell’insidia, trascurando elementi fattuali (quali la presenza di transenne, la possibilità di accedere comunque al negozio su cui si affacciava il marciapiede in questione, il fatto che la V. avesse fatto lo stesso percorso per accedere al locale) che dovrebbero indurre a inquadrare la questione nell’ambito dell’art. 2043 c.c., escludendo l’obbligo di custodia del COMUNE e ad attribuire l’evento a distrazione della danneggiata.

2.3.1. Anche il presente motivo non merita accoglimento.

In via di principio si rammenta che, a partire dalla nota sentenza della Corte Cost. n. 156 del 10-5-1999, questa Suprema Corte ha proceduto alla revisione dell’orientamento giurisprudenziale cui fa riferimento parte ricorrente, affermando, con riguardo agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito, l’applicabilità, in via generale, dell’art. 2051 c.c., in riferimento alle situazioni immanentemente connesse alla struttura e alla pertinenza della strada, salva la configurabilità del caso fortuito in relazione a quelle provocate dagli utenti stessi ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che, nonostante l’attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possa essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere (Cass. civ., Sez. 3^, 29/03/2007, n. 7763) ovvero sollecitando, sia pure con diverse sfumature, la necessità di un’indagine mirata, condotta dal giudice caso per caso, circa l’accertamento dell’esistenza in concreto del potere di controllo e di vigilanza sul bene, pena la costituzione di un privilegio incostituzionale in favore della P.A. stessa (Cass. civ., Sez. 3^, 26/11/2007, n. 24617).

Va, altresì, considerato che anche in tema di appalto di opere pubbliche vige il principio generale della responsabilità dell’appaltatore per i danni prodotti a terzi, stante il dovere dell’appaltatore medesimo di prendere tutte le iniziative necessarie per la corretta attuazione del contratto anche a tutela dei diritti dei terzi, cui però può aggiungersi quella dell’amministrazione qualora il fatto dannoso sia stato posto in essere in esecuzione del progetto o di direttive impartite dall’amministrazione committente, mentre una responsabilità esclusiva di quest’ultima resta configurabile solo allorquando essa abbia rigidamente vincolato l’attività dell’appaltatore, così da neutralizzare completamente la sua libertà di decisione (Cass. civ., Sez. 2^, 20/08/1999, n. 8802).

Orbene la Corte Territoriale – una volta accertato che la caduta della V. era stata causata dallo stato di dissesto, non segnalato, della zona, non chiusa al traffico, determinato dai lavori di abbattimento di alberi ha fatto corretta applicazione dei principi sopra esposti, individuando (come si è visto sopra sub 2.2.1.) le ragioni della concorrente responsabilità del COMUNE ed evidenziando come il potere-dovere di controllo della strada si dovesse esplicare nello specifico attraverso la predisposizione di apposite istruzioni dell’ufficio tecnico comunale necessarie a garantire l’integrità del marciapiede.

2.2.1. Non appare superfluo aggiungere che il motivo manca anche di autosufficienza, posto che rinvia a dati extratestuali (quali, per es. la presenza di transenne, la transitabilità del marciapiede, il percorso seguito dalla V.) incontrollabili come tali in questa sede e, anzi, per buona parte, smentiti dalla decisione impugnata, risultando, a tali effetti, funzionale ad un’inammissibile rivisitazione di risultanze fattuali.

2.4. Con il quarto motivo di ricorso si denuncia omessa e/o contraddittoria motivazione sul nesso di causalità in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5. Al riguardo il COMUNE deduce che il fatto storico è stato desunto dalla relazione di servizio dei C.C. di Avezzano e dalle dichiarazioni rese da un agente innanzi al Pretore, da cui risulterebbe solo che nella zona vi erano lavori di rifacimento del marciapiede, senza che sia possibile verificare, altresì, la dinamica dell’evento e la sussistenza di un nesso causale tra tale evento e il dissesto del marciapiede: questione, quest’ultima, su cui la Corte Territoriale avrebbe omesso ogni motivazione.

2.4.1. Il motivo è infondato.

Contrariamente a quanto dedotto da parte ricorrente la Corte Territoriale ha chiarito le ragioni, per cui la relazione di servizio – logicamente interpretata e coordinata sia con la deposizione resa da uno degli autori della stessa relazione in sede penale, sia con altre pacifiche risultanze concernenti la situazione del marciapiede – confermava che il punto in cui gli agenti avevano rinvenuto, distesa al suolo, la V. era effettivamente dissestato, convalidando la versione di parte attrice.

Il ricorrente incidentale oppone al convincimento manifestato dalla Corte territoriale meri elementi di dubbio, cosi sollecitando un inammissibile riesame del materiale probatorio e una soluzione della controversia favorevole alla sua tesi; il che esula dal sindacato di legittimità di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, il quale non consiste nella rivalutazione degli elementi di merito, ma soltanto nel controllo del processo logico seguito dal giudice in ordine all’esercizio del potere-dovere di esaminare i fatti costitutivi, estintivi o modificativi del rapporto in contestazione ed all’obbligo di munire la decisione di un’adeguata e logica motivazione. Ne consegue che non può essere considerato vizio logico della motivazione la maggiore o minore rispondenza in fatto della ricostruzione operata dal giudice di merito alle circostanze effettivamente emerse nel corso del processo, od una esposizione dei dati che non instauri tra di essi il collegamento più opportuno e più appagante, in quanto tutto ciò rimane all’interno della possibilità di apprezzamento dei fatti, e, non contrastando con la logica e con le leggi della razionalità, appartiene al convincimento del giudice senza renderlo viziato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. n. 2869 del 26.02.2003). Ed è ciò che, invece, pretende il ricorrente incidentale, sollecitando, attraverso la formale deduzione del vizio logico, un inammissibile intervento in sovrapposizione da parte di questa Corte.

In definitiva il ricorso incidentale del COMUNE va rigettato.

3. Di seguito si esaminerà il ricorso incidentale tardivo della V..

3.1. Con il primo motivo di ricorso incidentale si denuncia difetto di motivazione in ordine a un punto decisivo della controversia, concernente il mancato riconoscimento del danno patrimoniale conseguente all’anticipato pensionamento della V.. Deduce la ricorrente che le conseguenze dell’incidente le hanno impedito di continuare a lavorare e che ciò troverebbe conferma nel decreto del provveditore agli studi de L’Aquila in data 10-12-1984.

3.1.1. Il motivo è infondato.

La Corte territoriale ha motivato sul punto, evidenziando come, in considerazione del tipo di inabilità (indebolimento permanente dell’arto inferiore sin.) e del tipo di lavoro (attività di maestra) che richiedeva un impiego modesto della funzione indebolita, non era ipotizzabile la perdita della capacità lavorativa, ma solo un più doloroso esercizio dell’attività, peraltro già remunerato come danno non patrimoniale.

Si tratta di valutazioni di stretto merito, che non appaiono palesemente incongrue e che, anzi, si basano su un percorso argomentativo adeguato e, quindi, qui non sindacabili. Nè le stesse possono ritenersi smentite dall’atto menzionato dalla ricorrente, peraltro di tre anni successivo all’evento, del quale, in ogni caso, in omaggio al principio dell’autosufficienza, sarebbe stato onere della parte allegare copia al ricorso ovvero ritrascrivere integralmente il relativo contenuto, riportando, altresì, le deduzioni svolte sul punto in sede di merito.

Si rammenta che la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione, laddove censuri la ricostruzione e l’interpolazione del materiale istruttorie accolta dalla sentenza impugnata, deve evidenziare l’erroneità del risultato raggiunto dal giudice del merito attraverso l’allegazione e la dimostrazione dell’inesistenza o della assoluta inadeguatezza dei dati che egli ha tenuto presenti ai fini della decisione, o delle regole giustificative (anche implicite) che da quei dati hanno condotto alla conclusione accolta, non potendo limitarsi alla mera contrapposizione di un risultato diverso sulla base di dati asseritamente più significativi o di regole di giustificazione prospettate come più congrue (Cass. 25 febbraio 2005. n. 3994) 3.2. Con il secondo motivo di ricorso incidentale si denuncia difetto di motivazione in ordine a un punto decisivo della controversia, concernente la valutazione dell’inabilità permanente. Al riguardo la V. lamenta che la Corte di appello abbia stimato in modo riduttivo la percentuale di invalidità nella percentuale del 20%, anzichè nella misura del 55% indicata nella relazione di proprio consulente di parte, depositata in data 4-11-2003; deduce che, sul punto, la Corte territoriale ha fornito una motivazione solo apparente, senza spiegare perchè le conclusioni del c.t.p. sarebbero immotivate o poco convincenti. A parere della ricorrente non si poteva trascurare questa perizia perchè era “più aggiornata di quella redatta dal C.t.u. ben venti anni prima” e perchè teneva conto di documenti che non erano a disposizione del c.t.u. nell’anno 1983; “gli altri documenti decisivi” sarebbero quelli prodotti all’udienza del 18-2-1992.

3.2.1. Il motivo è, per ragioni analoghe a quelle esposte per il precedente, carente sotto il profilo dell’autosufficienza e, comunque, infondato.

Va premesso che la relazione “redatta da C.t.u. ben venti anni prima¯ cui fa riferimento parte ricorrente è, più esattamente, per quanto risulta dalla decisione impugnata, la perizia redatta dal perito nominato dal giudice penale nel procedimento relativo allo stesso evento (conclusosi – per quanto riferito dalla V. – con sentenza dichiarativa dell’amnistia nei confronti del R.).

Ciò precisato, si osserva che, in mancanza di alcun divieto, il giudice civile poteva liberamente utilizzare l’indagine tecnica svolta nel procedimento penale, salvo ad esaminare anche le ulteriori acquisizioni probatorie.

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha dato, sia pure sinteticamente, contezza delle ragioni della decisione sul punto, recependo per relationem le conclusioni cui il perito era pervenuto “sulla base di ogni possibile utile accertamento, con procedimento logicamente corretto e tecnicamente valido”, senza escludere dal proprio esame le diverse conclusioni del c.t. di parte V., ritenute, peraltro, “considerata la natura del postumo”, non motivate e non convincenti.

Orbene, per infirmare, sotto il profilo dell’insufficienza argomentativa, tale motivazione era necessario che la parte allegasse le critiche svolte innanzi ai giudici a quibus avverso la perizia penale acquisita in atti, dimostrando la loro rilevanza ai fini della decisione e l’omesso esame nella sentenza impugnata. Al contrario dal tenore delle conclusioni rassegnate in appello (con le quali, tra l’altro, la V. chiedeva che i danni venissero liquidati “nella misura che sarà stabilita dal Giudice secondo il suo equo apprezzamento alla stregua delle risultanze di causa e tenendo anche conto delle relazioni peritali acquisite agli atti”) non è lecito desumere che l’odierna ricorrente in via incidentale avesse svolto specifiche critiche alla relazione di perizia penale. Inoltre la critica svolta nel presente ricorso, con la mera opposizione delle diverse conclusioni del c.t.p. e il generico rinvio a presunti “atti decisivi” si risolve nella mera prospettazione di un sindacato di merito, inammissibile in sede di legittimità. In particolare la circostanza di un maggior “aggiornamento” dei dati acquisiti dal c.t.p. rispetto a quelli a disposizione del perito in sede penale è circostanza in sè non significativa, posto che occorreva dimostrare la rilevanza di tali dati, anche perchè non risulta che, innanzi al giudice del merito, sia stato allegato un aggravamento delle condizioni della parte in corso di causa.

Il motivo va, dunque, rigettato.

3.3. Con il terzo motivo di ricorso incidentale la V. denuncia il difetto di motivazione in ordine a punto decisivo della controversia, concernente la compensazione delle spese. Detta statuizione è stata motivata dalla considerazione che il gravame è stato accolto “nei limiti di ragione” a seguito dell’integrazione documentale disposta dalla stessa Corte di appello.

Orbene la ricorrente oppone che tale integrazione documentale fu necessaria in conseguenza dell’atteggiamento assunto “in modo fraudolento” dall’impresa R. nel riferire sulla effettiva natura dei lavori assunti nel (OMISSIS).

3.3.1. Anche il presente motivo non merita accoglimento.

Premesso che l’argomento svolto a sostegno del ricorso non smentisce la valenza di quello contenuto nella decisione impugnata, circa l’inerzia istruttoria della parte e l’intervenuta integrazione del riscontro dei fatti costitutivi della domanda solo a seguito dell’acquisizione documentale disposta dalla stessa Corte di appello, è assorbente la considerazione che la compensazione delle spese costituisce provvedimento affidato alla discrezionalità del giudice di merito, con il solo limite di motivare in ordine alla sussistenza dei “giusti motivi”, di cui all’art. 92 c.p.c.. Invero in tema di regolamento delle spese processuali, la violazione dell’art. 91 c.p.c., si verifica soltanto nel caso in cui le stesse siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa, mentre rientra nei poteri discrezionali del giudice disporne la compensazione, in tutto o in parte, anche nel caso di soccombenza di una parte, salvo l’esigenza di un’adeguata motivazione, nella specie assolta.

In definitiva anche il ricorso incidentale della V. va rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità sono interamente compensate avuto riguardo alla reciproca soccombenza (quanto alla causa di responsabilità), nonchè alle natura delle questioni e alle ragioni della decisione.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; accoglie il quarto motivo di ricorso principale de LA FONDIARIA-SAI Ass.ni s.p.a., assorbiti gli altri, rigetta il ricorso incidentale del COMUNE di AVEZZANO e il primo ricorso incidentale (iscritto al n.R.G. 10352/2006) di V. C.; dichiara inammissibile il secondo ricorso incidentale (iscritto al n.R.G. 10353/2006) di V.C.; cassa senza rinvio la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e alla statuizione di condanna nei confronti LA FONDIARIA-SAI Ass.ni s.p.a;

compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2010

 

 

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