Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6950 del 17/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 17/03/2017, (ud. 28/02/2017, dep.17/03/2017),  n. 6950

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 16101 del ruolo generale dell’anno

2012, proposto da:

s.r.l. SITRANS, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine del

ricorso, dall’avv. Vincenzo Taranto, col quale elettivamente si

domicilia in Roma, alla via Casetta Mattei, n. 239, presso lo studio

dell’avv. Sergio Tropea;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, si

domicilia;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Sicilia, sede di Siracusa, sezione 16^, depositata

in data 10 maggio 2011, n. RG n. 16101/2012;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data

28 febbraio 2017 dal consigliere Angelina-Maria Perrino;

udito per l’Agenzia l’avvocato dello Stato Fabrizio Urbani Neri;

udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore

generale SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’accoglimento del

secondo motivo.

Fatto

L’Agenzia delle entrate ha ricostruito nei confronti della società maggiori ricavi ai fini ires, un maggiore volume di affari ai fini iva ed un maggiore valore di produzione ai fini irap, in base allo scostamento di quelli dichiarati rispetto ai parametri indicati nello studio di settore applicabile ed ha irrogato le conseguenti sanzioni. La società ha impugnato l’avviso, ottenendone l’annullamento dalla Commissione tributaria provinciale; quella regionale ha invece accolto l’appello dell’Ufficio, reputando incontroverso che gli argomenti addotti dalla società volti a sostenere l’inapplicabilità dello studio di settore fossero privi di pregio e facendo leva sul rituale esperimento dell’iter endoprocedimentale. Avverso questa sentenza propone ricorso la società per ottenerne la cassazione, che affida a tre motivi ed illustra con memoria, cui l’Agenzia replica con controricorso.

Diritto

1.- Il collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.

2.- Il primo motivo di ricorso, col quale la società si duole dell’omessa motivazione della sentenza impugnata sul punto decisivo della motivazione dell’avviso di accertamento, è infondato. La motivazione non è omessa, giacchè la giustificazione della decisione si rinviene nel punto della sentenza dove si legge che “…la società ha fornito in entrambi i giudizi di merito argomentazioni prive di pregio al fine di giustificare il conseguimento dei maggiori ricavi da studi; mentre l’ufficio ha esperito ritualmente l’Iter amministrativo che l’ha condotto all’emanazione dell’atto impositivo”; laddove la congruenza di tale giustificazione pertiene al tema dell’adeguatezza e non già dell’esistenza della motivazione.

3.- Fondato è, invece, il secondo motivo di ricorso, col quale la società lamenta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la carenza di motivazione della sentenza impugnata in ordine all’inconferenza degli argomenti addotti in giudizio per escludere l’applicabilità dello studio di settore. Il giudice d’appello, difatti, pur avendo enunciato in narrativa tali argomenti, si è limitato appunto a qualificarli apoditticamente come privi di pregio, perdipiù presentando tale qualificazione come incontroversa e mostrando in tal modo d’ignorare le considerazioni svolte in secondo grado in sede di controdeduzioni dalla società, riprodotte in ricorso, con le quali essa tornava a riproporre gli argomenti in questione.

Il motivo va in conseguenza accolto. Il che determina l’assorbimento dell’ultimo motivo, concernente la medesima questione sotto il profilo della violazione di legge.

4.- Ne deriva la cassazione della sentenza impugnata limitatamente al profilo concernente l’applicazione dello studio di settore, con rinvio, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Sicilia in diversa composizione.

PQM

la Corte:

dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione al profilo accolto e rinvia anche per le spese alla Commissione tributaria regionale della Sicilia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2017

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