Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6950 del 11/03/2021

Cassazione civile sez. III, 11/03/2021, (ud. 11/11/2020, dep. 11/03/2021), n.6950

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32241/2019 proposto da:

S.S., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CORTE

SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMO

GILARDONI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 407/2019 della CORTE D’APPELLO DI GENOVA,

depositata il 20/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/11/2020 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.

 

Fatto

Rilevato

Che:

S.S., cittadino del (OMISSIS), ha chiesto alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e segg.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis);

a sostegno della domanda proposta, il ricorrente ha dedotto di essere fuggito dal proprio paese per il timore di subire ritorsioni o violenze dovute a conflitti di carattere economico per ragioni connesse allo sfruttamento di taluni beni;

la Commissione Territoriale ha rigettato l’istanza;

avverso tale provvedimento S.S. ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale di Genova, del D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35-bis, che l’ha rigettato con ordinanza del 19/12/2017;

con sentenza resa in data 20/3/2019, la Corte d’Appello di Genova ha confermato il provvedimento emesso dal tribunale;

a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha rilevato l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria rivendicata dal ricorrente in ragione del mancato raggiungimento di alcun adeguato livello di integrazione sociale in Italia e della situazione esistente nel suo paese di origine;

il provvedimento della Corte d’appello è stato impugnato per cassazione da S.S. con ricorso fondato su un unico motivo d’impugnazione;

il Ministero dell’Interno, non costituito in termini mediante controricorso, ha depositato atto di costituzione ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con l’unico motivo di impugnazione proposto, il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere la corte territoriale, erroneamente disatteso l’istanza di riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari, sulla base della sola rilevata inattendibilità delle dichiarazioni rese dall’istante nel corso del giudizio, senza procedere ad alcun concreto accertamento indispensabile ai fini dell’avanzata domanda di protezione;

il motivo è inammissibile;

osserva il Collegio come il ricorrente abbia prospettato il vizio in esame senza cogliere in modo specifico la ratio individuata dal giudice a quo a sostegno della decisione assunta;

sul punto, varrà richiamare il principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, il motivo d’impugnazione è rappresentato dall’enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d’impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, siccome per denunciare un errore occorre identificarlo (e, quindi, fornirne la rappresentazione), l’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito, considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un “non motivo”, è espressamente sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 4 (Sez. 3, Sentenza n. 359 del 11/01/2005, Rv. 579564-01);

nella specie, avendo la corte territoriale disatteso la domanda dell’odierno istante in ragione del mancato raggiungimento di alcun adeguato livello di integrazione sociale in Italia e della situazione esistente nel suo paese di origine, la censura in esame, nel limitare il proprio profilo critico alla diversa questione del rigetto (pretesamente) fondato sulla sola questione dell’inattendibilità delle dichiarazioni rese dal ricorrente nel corso del giudizio, dimostra di non essersi punto confrontata con la decisione impugnata, con la conseguente inammissibilità della stessa per le specifiche ragioni in precedenza indicate;

alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso non segue l’adozione di alcuna statuizione in ordine alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità, attesa la mancata tempestiva costituzione del Ministero intimato;

dev’essere viceversa attestata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 11 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2021

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