Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 695 del 19/01/2010

Cassazione civile sez. III, 19/01/2010, (ud. 17/11/2009, dep. 19/01/2010), n.695

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. URBAN Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

T.G. e T.A., elettivamente

domiciliati in Roma, presso la cancelleria della Corte di Cassazione

ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 2, rappresentati e difesi

dall’avv. Santagati Antonio giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

FONDIARIA – SAI ASSICURAZIONI Divisione Polaris s.p.a., in persona

del legale rappresentante, domiciliato in Gela, Via Marconi n. 23,

presso lo studio dell’avv. Cammalleri Giuseppe;

– intimata –

e contro

V.L. e V.C., domiciliati in

(OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 350/04 del Tribunale di Gela in data 31 maggio

2004, pubblicata il 12 luglio 2004;

Udita la relazione del Consigliere Dott. URBAN Giancarlo;

udito il P.M. in persona del Cons. RUSSO Libertino Alberto, che ha

concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di appello ritualmente notificato in data 8 – 10 aprile 2003, T.A. in proprio e nella qualità di genitore esercente la patria potestà sul figlio G. proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Gela emessa il 5 settembre 2002 esponendo che l’impugnata sentenza andava censurata poichè il Giudice di Pace non aveva concesso la rivalutazione monetaria e aveva liquidato solo in parte le spese documentate.

Con sentenza del 12 luglio 2004 il Tribunale di Gela dichiarava inammissibile l’appello per carenza di legittimazione attiva in capo a T.A., nella qualità di genitore esercente la potestà sul minore G. diventato maggiorenne prima del proposto appello, in quanto dagli atti risultava che egli era nato a (OMISSIS) e pertanto era divenuto maggiorenne il (OMISSIS) (appello notificato l’8 aprile 2003).

Propongono ricorso per Cassazione T.G. e T.A. con tre motivi.

Le altre parti non hanno svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione di legge (artt. 81, 100,111, 112, 113, 116 e 300 c.p.c.) e la erronea motivazione su un punto decisivo della controversia, in quanto il Tribunale aveva ignorato la circostanza che il padre aveva agito anche in nome proprio e non era stata sollevata alcuna eccezione dalle altre parti e trattandosi di questione non rilevabile d’ufficio.

Il motivo è fondato: dall’esame degli atti risulta che T. A. agì tanto in proprio, quanto nella qualità di genitore esercente la potestà sul figlio minore G.; nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado egli dedusse di essere proprietario del ciclomotore a bordo del quale si trovava il figlio quando fu investito dall’autovettura del sig. V. e quindi, quale danneggiato, chiese il risarcimento dei danni riportati dal mezzo incidentato; precisò anche di aver anticipato le spese mediche sostenute per le lesioni patite dal figlio. Da tali premesse deriva la erroneità della pronunzia del Tribunale, che ha rilevato il difetto di legittimazione attiva di T.A., mentre risulta che egli abbia ha fatto valere diritti propri oltre a quelli spettanti al figlio minore, del quale era rappresentante.

La sentenza impugnata deve essere quindi cassata con rinvio.

Restano assorbite le questioni sollevate con gli ulteriori motivi, in relazione alla richiesta di liquidazione delle spese e della rivalutazione monetaria.

Nulla per le spese, poichè gli intimati non hanno svolto difese.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Terza Civile, accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata; rinvia la causa al Tribunale di Gela in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 17 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2010

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