Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 695 del 15/01/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 695 Anno 2014
Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: BALESTRIERI FEDERICO

SENTENZA

sul ricorso 20098-2008 proposto da:
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO C.F. 80224030587, in
persona dell’Avvocato Generale pro tempore,
rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA,
alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;
– ricorrente –

2013
3439

contro

ROMANO ADELINA, VENCHIARUTTI LUCIA;

– intimate –

sul ricorso 20303-2008 proposto da:

Data pubblicazione: 15/01/2014

ROMANO ADELINA, VENCHIARUTTI LUCIA, elettivamente
domiciliate in ROMA, VIA ANTONIO GRAMSCI 24, presso
lo studio dell’avvocato MASINI MARIA STEFANIA, che le
rappresenta e difende unitamente all’avvocato NESPOR
STEFANO, giusta delega in atti;

contro

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
– intimata –

avverso la sentenza n. 658/2007 della CORTE D’APPELLO
di MILANO, depositata il 12/07/2007 R.G.N. 10/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 28/11/2013 dal Consigliere Dott. FEDERICO
BALESTRIERI;
udito l’Avvocato FEDELI FABRIZIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FRANCESCA CERONI che ha concluso per
l’inammissibilità in subordine il rigetto, assorbito
l’incidentale.

– controri correnti e ricorrenti incidentali –

Svolgimento del processo
il Tribunale di Milano accoglieva il ricorso di Adelina Romano e di
Lucia Venchiarutti„. già dipendenti delle Poste Italiane con
inquadramento, rispettivamente, nelle ex V ed ex IV qualifiche
funzionali, confluite nella cd. area operativa dal 26 novembre
1994, comandate presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato ed
ivi definitivamente trasferite a far data dal 2.10.01, con

B2 e B1, in forza dell’art. 53, comma 10 della legge n.449\1997
sulla mobilità volontaria e dal d.p.c.m. del 2 ottobre 20014.
dichiarando il diritto delle dipendenti all’inquadramento,
rispettivamente, in posizione economica B3 e B2 dal 2 ottobre
2001, e condannando l’Avvocatura a corrisponderle le relative
differenze retributive.
Avverso tale sentenza proponeva appello l’Avvocatura dello Stato.
Resistevano le dipendenti.
Con sentenza depositata il 12 luglio 2007, la Corte d’appello di
Milano respingeva il gravame.
Per la cassazione propone ricorso l’Avvocatura, affidato a due
motivi. Resistono le lavoratrici con controricorso, contenente
ricorso incidentale condizionato affidato ad unico motivo.
Entrambe le parti hanno presentato memoria ex art. 378 c.p.c.
Motivi della decisione
1.-Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa
applicazione del d.p.c.m. 2.10.01 in rapporto agli artt. 4 e 5 della
L. 20.3.1865 n. 2248; delle specifiche professionali Bl, B2 e B3
del c.c.n.l. 16.2.99 del Comparto Ministeri (biennio 1998-2001);
degli artt. 40-43 del c.c.n.l. 26.11.94 per il personale dipendente
dell’Ente Poste Italiane (triennio 1994-1997); dell’art. 3 L
22.12.81 n 797 (ex art. 36O, comma 1, n. 3, c.p.c.).
Deduce che la Corte di merito aveva correttamente raffrontato le

mansioni della categoria appartenuta alle dipendenti presso l’ex
Ammínistrazior delle Poste e Telecomunicazioni e quelle della

inquadramento, rispettivamente, nell’area B, posizione economica

posizione

economica

attribuita

dall’Awocatura

all’atto

dell’inquadramento, non potendo adottarsi come riferimento la
generica declaratoria dell’area operativa, introdotta dall’Ente
Poste col c.c.n.l. 26.11.94, in cui confluirono le ex categorie IV,
V e VI del vecchio ordinamento postale (di cui alla L. n. 797\81)
che andavano certamente recuperate al fine del raffronto.
Si duole tuttavia che i giudici di appello, disapplicando

qualifica funzionale dell’amministrazione postale alla posizione
economica B1 comparto Ministeri) e riconoscendo alle dipendenti
le posizioni economiche B3 e B2, ritennero apoditticamente che
non vi era equivalenza tra le mansioni di cui alle ex V e IV
categoria dell’amministrazione postale con le posizioni
economiche B2 e B1 (comparto Ministeri) attribuitele presso
l’amministrazione ricevente, laddove esse erano sostanzialmente
coincidenti, essendo le prime (IV q.f. e posizione B1) di tipo
meramente esecutivo ed a contenuto prevalentemente manuale
(laddove la posizione economica B2 era caratterizzata da un
medio contenuto concettuale, con limitata autonomia e
discrezionalità e con la possibilità di coordinamento di unità
operative semplici), e le seconde (V q.f. e posizione B2) erano
entrambe caratterizzate da un medio contenuto concettuale, con
limitata autonomia e discrezionalità e con la possibilità di
coordinamento di unità operative semplici (laddove la posizione
economica B3 presenta un elevato contenuto di concettualità,
implicano notevole autonomia e responsabilità dei risultati e
possono comportare il coordinamento di unità operative di
normale complessità).
Formula il prescritto quesito di diritto.
2.- Con secondo subordinato motivo, l’Avvocatura denuncia la
violazione del d.p.c.m. 2.10.01 in rapporto agli artt. 4 e 5 della L.
20.3.1865 n. 2248; dell’art. 53, comma 10, della L. n. 149\97;

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l’inquadramento di cui al d.p.c.m. 2.10.01 (che equipara la ex IV

dell’art. 4, comma 11, della L. n. 223\91; degli artt. 1337, 1362,
comma 2, e 1375 cod.civ. (ex art. 360, comma 1, n.3 c.p.c.).
Lamenta che l’art. 53, comma 10, citato, statuisce che “al
personale dell’Ente Poste Italiane che, alla data di entrata in
vigore della presente legge, è in posizione di comando o fuori
ruolo presso le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma
2, del d.lgs. n. 29\93, si applicano le vigenti disposizioni sulla

l’inquadramento nei ruoli dell’Amministrazione di destinazione
non richiede il raffronto tra la posizione di lavoro occupata
nell’amministrazione postale e quella dell’amministrazione di
destinazione, bensì il raffronto tra l’ultima qualifica funzionale
posseduta presso l’Avvocatura dello Stato in posizione di distacco
e la corrispondente area e livello retributivo attribuito con
l’immissione nei ruoli, giusta le previsioni di cui al d.p.c.m.
2.10.01. Il richiamo alle disposizioni sulla mobilità volontaria o
concordata concretava infatti, a suo awiso, un rinvio al comma
11 dell’art. 4 della L. n. 223\91, secondo cui “Gli accordi sindacali
stipulati nel corso delle procedure di cui al presente articolo,
che prevedano il riassorbimento totale o parziale dei lavoratori
ritenuti eccedenti, possono stabilire anche in deroga al secondo
comma dell’articolo 2103 del codice civile la loro assegnazione
a mansioni diverse da quelle svolte”, da cui conseguiva la
legittima possibilità di demansionamento, come più volte
affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 3772\04; n.
11806\00).
Evidenzia che il caso in esame non riguarda la mobilità
obbligatoria (quale quella di cui all’art. 6, comma 2, di. n.
487\93, cui si riferisce il d.m. 10.7.97), generalmente informate
al principio di salvaguardia delle posizioni economiche e
normative dei lavoratori interessati, ma la mobilità volontaria, con
cui si verifica un’adesione negoziale alle nuove condizioni di
lavoro ed inquad-ùmento, non essendo così neppure necessario

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mobilità volontaria o concordata”. Da ciò conseguiva che

un

la

raffronto tra

posizione

di

lavoro

occupata

nell’amministrazione postale e quella attribuita presso
l’Amministrazione

di

destinazione,

occorrendo

piuttosto

procedere al raffronto tra la posizione rivestita dalla ricorrente in
fase di comando (o distacco) presso l’Avvocatura, già accettata
dalle lavoratrici per fatti concludenti (art. 1362, comma 2, c.c.) e
non contestata secondo i principi di buona fede e correttezza

Formula il prescritto quesito di diritto.
3.- I motivi, che per la loro connessione possono essere
congiuntamente esaminati, sono infondati.
Le sezioni Unite di questa Corte (sent. n. 503\11), considerato
che la L. n. 449 del 1997, art. 53, comma 10, prevedendo
l’applicabilità delle disposizioni sulla mobilità volontaria o
concordata tra pubbliche amministrazioni al personale dell’Ente
poste italiane (ente pubblico economico, in quanto tale
equiparato ai datori di lavoro privati) in posizione di comando o
fuori ruolo presso pubbliche amministrazioni, ha inteso
valorizzare ai fini in esame la precedente posizione di dipendenti
da una pubblica amministrazione dei lavoratori postali in
questione, configurando una sorta di transitoria ultrattività di tale
posizione (cfr. altresì Cass. S.U. n. 22800/2010); escludendo
inoltre che su tali profili possa operare autoritativamente la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella specie il d.p.c.m. 7
novembre 2000 – atto avente natura amministrativa, in quanto
proveniente da una autorità esterna al rapporto di lavoro – non
assolve alla funzione di determinare la concreta disciplina del
rapporto di lavoro, mancando un fondamento normativo
all’esercizio di un siffatto potere, ma solamente a quella di dare
attuazione alla mobilità (volontaria) tra pubbliche amministrazioni
come previsto dall’art. 4 L. n. 273\95 (che attribuì alla Presidenza
del C.M. il solo compito di operare il trasferimento); ha infine
ritenuto giuriiicamente giustificata la verifica compiuta dal

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(artt. 1175 e 1375 c.c.), e quella successivamente attribuita.

giudice di merito sulla correttezza dell’inquadramento spettante
al lavoratore, sulla base dell’individuazione in concreto, nel
quadro della disciplina legale e contrattuale applicabile
nell’amministrazione di destinazione, della qualifica
maggiormente corrispondente a quelle di inquadramento prima
del trasferimento.
Nella specie il giudice di merito, ha rilevato che le parti avevano

della posizione di partenza e quella d’arrivo, senza considerare le
funzioni concretamente svolte dalle appellate nella nuova
assegnazione, trascurando in tal modo uno degli elementi per la
verifica del corretto inquadramento.
La Corte di merito, in sostanza, operando il raffronto dei profili
professionali delle declaratorie generali di categoria
dell’Amministrazione Postale ed alla relativa definizione della IV e
V qualifica funzionale (precedente all’introduzione del CCNL
dell’Ente Poste Italiane del 1994\97 che introdusse la
classificazione per aree) con quelle della posizione B2 e B3 del
CCNL del Compatto Ministeri 1998\2001 ha motivatamente
ritenuto la riconducibilità alla posizione B2 del compatto ministeri
per il triennio indicato delle funzioni previste dalla IV qualifica,
laddove presuppongono un medio contenuto concettuale, con
limitata autonomia e discrezionalità. Dal confronto operato dal
giudice di merito tra le caratteristiche della posizione di
provenienza all’interno delle Poste con quello

chsì, un lato nella

pozione B1 del compatto ministeri e dall’altro con la posizione B2
emergeva con evidenza la mancata corrispondenza con la
posizione B1 assegnata. Nella declaratoria relativa a quest’ultima
posizione non si fa infatti alcun riferimento né a conoscenze
specialistiche, né alla capacità di utilizzare strumenti anche
complessi né all’esistenza di margini valutativi o di autonomia
nell’esecuzione, che figurano invece nella declaratoria della
posizione di proveniPtíza, mentre nella posizione professionale B2

7

condotto il raffronto esclusivamente tra le rispettive declaratorie

si rinvenivano caratteristiche, rapportate alle diverse mansioni,
sicuramente analoghe a queste ultime.
Quanto alla Romano ha osservato che la quinta qualifica
funzionale prevede “attività amministrative, contabili e richiedenti
qualificata preparazione tecnico-professionale e conoscenza della
tecnologia del lavoro o perizia nell’ esecuzione, espletata con
autonomia di disimpegno nei limiti delle norme regolamentari.

pratico di altri lavoratori a minor contenuto professionale…”. Ed
in linea con siffatta declaratoria erano i profili di cui al decreto
ministeriale del 1982. Ha accertato che era incontestato che la
Romano dal 1990 era stata applicata presso l’ufficio pensioni, ove
aveva svolto attività amministrativo- contabili consistenti nella
istruttoria e liquidazione delle pratiche relative alla
ricongiunzione, curando anche i rapporti con il pubblico e gli
enti, e dal 1996 è stata destinata all’agenzia coordinamento di
Rozzano occupandosi degli adempimenti relativi alla gestione
amministrativo-contabile del personale dipendente, della gestione
completa delle pratiche relative agli infortuni, delle detrazioni
fiscali per aspettative o malattia del personale, degli assegni
familiari, il tutto in totale autonomia e con attribuzione di
responsabilità. Confrontando le suddette mansioni con quelle di
cui alla posizione B2, ha correttamente ritenuto che in
quest’ultima non si rinveniva qualsivoglia riferimento a
conoscenze specialistiche, a qualificata preparazione
professionale, a conoscenze della tecnologia del lavoro, né tanto
meno, per la posizione B2, è ipotizzata una responsabilità di
guida e controllo di altro personale, attagliandosi così più
correttamente la posizione B3, richiedente “capacità di
coordinamento di unità operative con assunzione di
responsabilità dei risultati e gestione delle relazioni dirette con gli
utenti” e riferentesi a “lavoratori che nell’ ambito della specifica
professionalità tecnica posseduta.. .elaborano dati e situazioni

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Possono comportare responsabilità di guida e di controllo tecnico-

complesse anche utilizzando strumentazioni informatiche,
rilasciando copie, estratti e certificati, esplicando attività di
segreteria in commissioni, attività istruttoria sulla base di
procedure predefinite”.
Trattasi di motivazione logica e congruamente argomentata, che
non trova nell’odierno ricorso adeguate censure, anche in ordine
alle effettive mansioni di fatto svolte dalla lavoratrice.

n. 449\1997, che richiama le disposizioni in tema di mobilità
volontaria presupponenti l’appartenenza del dipendente alla
medesima qualifica per cui dovrebbe aversi riguardo all’ultima
qualifica funzionale posseduta presso l’Awocatura in posizione di
comando che non era stata impugnata. Ed invero, come
esattamente notato dal giudice di appello, anche nell’ambito di
siffatte procedure non si può prescindere dal raffronto concreto,
di carattere sostanziale e non limitato ad una mera
corrispondenza formale tra le due qualifiche, tra la qualifica
rivestita nell’ente di provenienza e quella più consona che deve
essere attribuita nell’ente di destinazione.
Non può infine condividersi la tesi dell’amministrazione ricorrente,
secondo cui nella specie vi sarebbe stata un’accettazione
implicita, da parte della lavoratrice, della posizione da essa
rivestita in fase di comando presso l’Awocatura. Ed invero, pur
non potendosi prescindere dalla ontologica prowisorietà
dell’inquadramento ricevuto in fase di comando, a tal fine
sarebbe stato piuttosto necessaria la prova, gravante
sull’Amministrazione, di significative circostanze denotanti una
chiara e certa volontà della parte di accettare l’inquadramento
ricevuto (cfr., sia pure in diversa fattispecie, Cass. 14 gennaio
2013 n. 701; Cass. 5 settembre 2012 n. 14916; Cass. 15
novembre 2010 n. 23057, etc.).
4.-Risulta così assorbito il ricorso incidentale condizionato, con
cui le lavoratrici, denuyiando la violazione dell’art. 4, comma 2,

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Né può condividersi il richiamo all’art.53, comma 10 della legge

L. n. 273\95, lamentano la mancata declaratoria di
disapplicazione del d.p.c.m. 2.10.01 nella parte in cui equipara la
ex V qualifica funzionale dell’Amministrazione postale, alla
posizione economica B2 del comparto Ministeri.
5.- Va pertanto rigettato il ricorso principale, e dichiarato
assorbito quello incidentale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da

P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale e dichiara
assorbito quello incidentale. Condanna la ricorrente principale al
pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che
liquida in E.100,00 per esborsi, €.3.000,00 per compensi, oltre
accessori di legge.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 28 novembre
2013

dispositivo.

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