Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6949 del 25/03/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 6949 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: BOGNANNI SALVATORE

ORDINANZA
sul ricorso 18293-2011 proposto da:
PATERA GIOVANNI già titolare dell’omonima impresa
individuale, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
COLA DI RIENZO 190, presso lo studio dell’avvocato
FAVINO LUIGI, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato MARCO BRUNOLDI, giusta procura ad litem
in calce al ricorso;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende,
ope legis;

Data pubblicazione: 25/03/2014

- controricorrente

avverso la sentenza n. 65/4/2010 della Commissione
Tributaria

Regionale

di MILANO del

17.6.2010,

depositata il 09/07/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di

Dott. SALVATORE BOGNANNI.

consiglio del 06/03/2014 dal Consigliere Relatore

1

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Sesta (Tributaria)
R.G. ric. n. 18293/11

Ricorrente: Giovanni Patera
Controricorrente: agenzia entrate

ORDINANZA
Svolgimento del processo

1. Giovanni Patera propone ricorso per cassazione, affidato a
due motivi, avverso la sentenza della commissione tributaria regionale della Lombardia n. 65/04/10, depositata il 9 luglio 2010,
con la quale, accolto l’appello dell’agenzia delle entrate contro
la decisione di quella provinciale, l’opposizione, inerente ali’
avviso di accertamento, relativamente all’Irpef, Irap ed Iva per
l’annualità 2003, veniva rigettata. In particolare il giudice di
secondo grado osservava che il metodo induttivo seguito era stato
regolare, atteso che si basava su presunzioni, costituite
rilevazioni svolte dai funzionari erariali, che avevano appu
pure che diverse fatture passive inerenti a prestazioni di ma pera in realtà non erano state rilasciate dai soggetti che vi figuravano; erano redatte su moduli identici, pur risultando emesse
da ditte differenti; erano vergate dalla stessa mano; il titolare
di una di esse, tale Armando Sartoris, aveva dichiarato di non avere mai avuto a che fare con Patera, e di non conoscerlo nemmeno;
le fatture medesime risultavano emesse tutte in un arco temporale
ristretto; era inverosimile che, pur trattandosi di importi rilevanti, tutte fossero state pagate in contanti, e che non fossero
state rilasciate ricevute a fronte delle stesse. Inoltre la società CO.VEND.IM srl., pur essendo iscritta alla Camera di commercio,
tuttavia era priva di organizzazione e di contabilità, come pure
la ditta Sartoris difettava di apparato d’impresa. Sostanzialmente
si trattava di operazioni inesistenti, a fronte delle quali nessuna prova era stata fornita dal contribuente. L’agenzia delle entrate resiste con controricorso.
1

Oggetto: opposizione avviso accertamento,

2

Motivi della decisione

2. Col primo motivo il ricorrente deduce violazione di norma
di legge, in quanto la CTR vergava a mano la decisione, sicché ne
rendeva incomprensibile la motivazione, col rendere in tal modo
difficile e incompleta la possibilità di affrontare un’adeguata

Il motivo è infondato. Invero l’improcedibilità del ricorso per
cassazione per l’illeggibilità della copia autentica della sentenza depositata è configurabile quando il testo si presenti di impossibile lettura, al punto da indurre a ritenere sostanzialmente
eluso l’adempimento richiesto dalla norma, ipotesi che non ricorre
ove la pur non agevole lettura della copia prodotta non faccia
tuttavia residuare margini di dubbio in ordine alla comprensione
del testo, come nella specie (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 1754
del 26/01/2007, n. 12114 del 2004).

3. Col secondo motivo il ricorrente denunzia violazione /
falsa applicazione di norme di legge e vizi d motivazione, giacchè
il giudice di appello non considerava che Patera aveva fatto ricorso alla manodopera di altre ditte, poiché non era in grado di
svolgere i lavori in più cantieri con la propria impresa di dimensioni piuttosto ridotte, mentre non intendeva perdere l’appalto
contemporaneamente in due cantieri. Del resto quelle fatture verosimilmente erano state vergate dalla stessa mano del tecnico che
coordinava la direzione dei lavori nei medesimi, e ciò nella buona
fede del subcommittente appaltatore. Né il giudice di appello aveva disposto una consulenza grafologica sulle medesime, ma si era
avvalso unicamente dei rilievi dei funzionari erariali.
Il motivo, peraltro inesattamente plurimo, è inammissibile,
giacchè con le suindicate doglianze il ricorrente denunzia la mancata valutazione del materiale probatorio acquisito secondo la sua
prospettazione difensiva. Ciò non è possibile, posto che in sede
di legittimità non è dato proporre un vaglio alternativo degli elementi acquisiti dal giudice di merito. Al riguardo la giurispru2

difesa all’appellato.

3

denza insegna che la valutazione degli elementi probatori è attività istituzionalmente riservata al giudice di merito, non sindacabile in cassazione se non sotto il profilo della congruità della
motivazione del relativo apprezzamento (V. anche Cass. Sent. 322
del 13/01/2003).

teso che, com’è noto, in particolare in tema di IVA, l’emissione
della fattura da parte di un soggetto diverso da quello che ha effettuato la cessione o la prestazione non è riconducibile alla
fattispecie, prevista dall’art. 41, terzo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, dell’emissione di fattura recante indicazioni
incomplete o inesatte, nè a quella, prevista dall’art. 21, secondo
comma, n. 1, del medesimo d.P.R., di omissione dell’indicazione
dei soggetti tra cui è effettuata l’operazione, ma va qua
come fatturazione di un’operazione soggettivamente insiste
per la quale dev’essere versata la relativa imposta, ai sensi
dell’art. 21 cit., non essendo consentita la detrazione di fatture
emesse da chi non è stato controparte nel rapporto riguardante
l’operazione fatturata, e ciò a maggior ragione allorquando manchi
la prova circa la fornitura o la prestazione, come nella specie
(V. pure Cass. Sentenze n. 5719 del 12/03/2007, n. 22882 del
2006). In materia sussiste inversione dell’onere della prova, alla
presunzione di legge (relativa) va contrapposta una prova, non
un’altra presunzione semplice ovvero una mera affermazione di carattere generale, né è possibile ricorrere all’equità, mentre invece alcuna prova Patera aveva addotto a sostegno dei suoi assunti
(Cfr. anche Cass. Sentenze n. 25365 del 05/12/2007, n. 14675 del
2006).
Sul punto perciò la sentenza impugnata risulta motivata in modo giuridicamente corretto ed adeguato.
4. Ne deriva che il ricorso va rigettato.
5. Quanto alle spese del giudizio, esse seguono la soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
3

Tuttavia, ciò premesso, comunque la censura non ha pregio, at-

4

La Corte
Rigetta il ricorso, e condanna il ricorrente al rimborso delle
spese a favore della controricorrente, e che liquida in
€1.000,00(mille/00) per onorari;, oltre quel prenotate a debito.

14.

Così deciso in Roma, il 6 marzo

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