Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6949 del 23/03/2010

Cassazione civile sez. III, 23/03/2010, (ud. 19/02/2010, dep. 23/03/2010), n.6949

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 30923/2005 proposto da:

C.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA POLLIA 23-29, presso lo studio dell’avvocato SASSI

Francesco, che la rappresenta e difende giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

S.E., P.A., P.L., PA.

A., P.F., EREDI DI P.G.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA AGOSTINO DEPRETIS, 86, presso

lo studio dell’avvocato QUINTANA RAFFAELLA, rappresentati e difesi

dall’avvocato CACIA Gianfranco giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 406/2005 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

Sezione Prima Civile, emessa il 3/5/2005, depositata il 09/05/2005,

R.G.N. 1341/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

19/02/2010 dal Consigliere Dott. ADELAIDE AMENDOLA;

udito l’Avvocato FRANCESCO SASSI;

udito l’Avvocato GUIDO GRANZOTTO per delega dell’Avvocato GIANFRANCO

CACIA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARINELLI Vincenzo, che ha concluso per l’inammissibilità, rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I P.G. intimò sfratto per morosità, con contestuale citazione ai fini della convalida, a C.R., per mancato pagamento di sei mensilità del canone di locazione di un immobile adibito a uso commerciale. Resistette la convenuta, opponendo che il suo inadempimento era stato determinato da quello del locatore che, benchè più volte sollecitato, non aveva provveduto ad effettuare le necessarie riparazioni dell’immobile.

L’intimata spiegò quindi domanda riconvenzionale per il risarcimento dei pretesi danni subiti.

Emessa ordinanza di rilascio dell’immobile, le parti vennero dal Pretore di Chiaravalle Centrale rimesse davanti al Tribunale di Catanzaro, competente per valore a conoscere la controversia.

Il giudizio, riassunto innanzi al predetto giudice, fu da questi deciso con sentenza del 27 agosto 2004 di condanna di P. G. a corrispondere a C.R. la somma di Euro 2.091,65, e di C.R. a corrispondere a P. G. la somma di Euro 3.021,27, oltre, per entrambi gli importi, rivalutazione e interessi.

Il gravame proposto da C.R. è stato rigettato dalla Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza depositata il 9 maggio 2005, avverso la quale la soccombente ha proposto ricorso affidato a due motivi, illustrati anche da memoria.

Hanno resistito con controricorso S.E., A., L., An. e P.F., eredi di P.G..

2 Il collegio ha raccomandato una motivazione particolarmente sintetica.

I quattro motivi di ricorso – con i quali sono formalmente denunciati falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., nonchè degli artt. 1218, 1223 e 1571 cod. civ., art. 1575 cod. civ., comma 1, n. 2, art. 1576 cod. civ., comma 1, art. 1581 cod. civ.; contraddittorietà, illogicità e mancanza di motivazione, travisamento dei fatti – deducendo in termini puramente assertivi la violazione dei principi che governano la materia nonchè vizi motivazionali, tendono surrettiziamente a introdurre una rivalutazione dei fatti e una revisione del merito del convincimento del giudice di appello preclusa in sede di legittimità. A ben vedere, infatti, nessuna argomentazione giuridica viene svolta in ricorso per contrastare l’assunto della Corte Territoriale secondo cui i vizi della cosa locata incidenti sulla struttura materiale della stessa, alterandone l’integrità in modo tale da impedirne o ridurne notevolmente il godimento secondo la destinazione contrattuale o legale, trovano tutela nell’azione di risoluzione del contratto o di riduzione del corrispettivo di cui all’art. 1578 cod. civ.. Non è poi vero che nulla abbia il decidente riconosciuto alla conduttrice a titolo di danni, posto che, al contrario, ritenuti indimostrati gran parte dei pregiudizi dalla stessa lamentati, le ha nondimeno attribuito quelli da ridotto godimento dell’immobile, quantificati, in via equitativa, nel 50% dei canoni per i diciotto mesi di asserita sospensione dell’attività.

3 In definitiva il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 1.200,00 (di cui Euro 200,00 per spese), oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge.

Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2010

 

 

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