Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6949 del 17/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 17/03/2017, (ud. 28/02/2017, dep.17/03/2017),  n. 6949

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 15980 del ruolo generale dell’anno

2012, proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, si

domicilia;

– ricorrente –

contro

P.V., rappresentato e difeso, giusta procura speciale in

calce al controricorso, dall’avv. Bartolo Senatore, presso lo studio

del quale in Napoli, alla via Roma, n. 205, elettivamente si

domicilia;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Campania, sezione 70, depositata in data 18 gennaio

2012, n. 53;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data

28 febbraio 2017 dal consigliere Dott. Angelina-Maria Perrino;

uditi per l’Agenzia l’avvocato dello Stato Fabrizio Urbani Neri e per

la contribuente l’avv. Claudio Macioci, per delega dell’avv. Bartolo

Senatore;

udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore

generale Federico Sorrentino, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

L’Agenzia delle entrate ha ricostruito nei confronti del contribuente maggior reddito, maggiore volume d’affari e maggiore valore della produzione ai fini dell’irpef, dell’iva e dell’irap in relazione all’anno d’imposta 2005, facendo leva sul mancato adeguamento allo studio di settore. P.V. ha impugnato il relativo avviso, denunciando l’omissione del contraddittorio endoprocedimentale, nonchè la carenza di motivazione e la mancanza di presupposti per l’applicazione del metodo standardizzato seguito per l’accertamento. In primo grado il ricorso è stato respinto, mentre il secondo grado la Commissione tributaria regionale ha accolto l’appello del contribuente, osservando che l’Agenzia si è limitata ad applicare in maniera del tutto astratta i parametri ritraibili dallo studio di settore, senza alcun riscontro e senza tener conto della situazione di P.. Contro questa sentenza propone ricorso l’Agenzia delle entrate per ottenerne la cassazione, che affida ad un unico motivo, cui il contribuente reagisce con controricorso.

Diritto

1.- Il collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.

2.- Fondata è l’eccezione d’inesistenza della notificazione del ricorso, in quanto tale insuscettibile di sanatoria, proposta dal contribuente.

La sentenza impugnata è stata pubblicata in data 18 gennaio 2012, di modo che, in mancanza di notificazione, il termine lungo previsto dall’art. 327 c.p.c., nel testo applicabile all’epoca dei fatti (il giudizio in primo grado è stato instaurato successivamente al 4 luglio 2009), è andato a scadere in data 18 luglio 2012. Entro tale data l’Agenzia ha tentato la notificazione del ricorso, che non è andata a buon fine, nè all’indirizzo del contribuente, nè a quello dei suoi difensori.

3.- Pertanto, queste notificazioni vanno qualificate come inesistenti, anche giusta i principi da ultimo dettati dalle sezioni unite di questa Corte (Cass., sez. un., 20 luglio 2016, nn. 14916 e 14917; sez.un., 13 febbraio 2017, n. 3702), secondo cui nei casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente la notificazione si deve reputare meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa. Il che esclude la possibilità di sanatoria.

4.- Nè si può valorizzare la documentazione allegata al successivo tentativo di notificazione, che dà conto della richiesta, che l’Agenzia assume rimasta senza esito, rivolta al Consiglio dell’ordine dei commercialisti di Napoli al fine di ottenere l’indirizzo di uno dei due difensori costituiti in appello.

Ciò in quanto, pur a voler prescindere dalla sufficienza di tale richiesta ad escludere l’inimputabilità al notificante dell’esito negativo della notificazione, si deve fare applicazione dell’ulteriore principio stabilito dalle sezioni unite (con sentenza 15 luglio 2016, n. 14594), secondo cui la parte che ha richiesto la notifica, nell’ipotesi in cui non sia andata a buon fine per ragioni ad essa non imputabili, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, deve attivarsi con immediatezza per riprendere il processo notificatorio e deve svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento; questi requisiti di immediatezza e tempestività non possono ritenersi sussistenti qualora sia stato superato il limite di tempo pari alla metà dei termini, indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data rigorosa prova. Laddove, nel caso in esame, a fronte dell’esito negativo delle notificazioni nei confronti dei difensori del contribuente, rispettivamente risalenti al 26 giugno ed al 24 luglio 2012, l’Agenzia:

– non ha specificato, come suo onere, quando ha appreso di tali esiti (in atti vi sono solo due note di deposito dei due plichi restituiti per irreperibilità dei destinatari, entrambe datate 17 agosto 2012, ma depositate rispettivamente il 20 agosto ed il 19 settembre 2012);

– soltanto in data 14 settembre 2012 si è attivata a richiedere informazioni all’Ordine dei dottori commercialisti della sede dello studio di uno dei due difensori;

– il 26 settembre 2012 il ricorso è stato indirizzato per la notificazione ex art. 140 c.p.c. al domicilio del contribuente già indicato nell’epigrafe della sentenza impugnata, e non già presso la sede dello studio di uno dei suoi difensori, sebbene almeno quella di uno dei due emergesse sin da epoca precedente dall’albo dei ragionieri e dei commercialisti di Napoli, come documentato dal contribuente.

5. – Di qui la declaratoria d’inammissibilità del ricorso, essendo intervenuta la relativa notificazione quando, ormai, la sentenza impugnata era divenuta definitiva. Le spese, tuttavia, vanno compensate, in considerazione del fatto che i chiarimenti sui tempi della ripresa del procedimento da parte delle sezioni unite sono intervenuti dopo la notificazione.

PQM

la Corte: dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2017

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