Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6949 del 11/03/2021

Cassazione civile sez. III, 11/03/2021, (ud. 11/11/2020, dep. 11/03/2021), n.6949

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28859/2019 proposto da:

S.S., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CORTE

SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLO

SASSI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 116/2019 della CORTE D’APPELLO DI CAMPOBASSO,

depositata il 15/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/11/2020 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

S.S., cittadino del (OMISSIS), ha chiesto alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e segg.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis);

la Commissione Territoriale ha rigettato l’istanza;

avverso tale provvedimento S.S. ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale di Campobasso, del D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35-bis, che l’ha rigettato;

con sentenza resa in data 15/3/2019, la Corte d’Appello di Campobasso ha dichiarato improcedibile l’appello proposto da S.S., avverso il provvedimento emesso dal tribunale;

a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha rilevato la tardività dell’iscrizione a ruolo, e dunque della costituzione, dell’appellato, avendo quest’ultimo provveduto all’iscrizione a ruolo dell’appello in data 18/7/2017 dopo aver notificato l’atto di appello in data 7/7/2017, con la conseguente inevitabile dichiarazione di improcedibilità dell’impugnazione;

il provvedimento della Corte d’appello è stato impugnato per cassazione da S.S. con ricorso fondato su tre motivi d’impugnazione;

il Ministero dell’Interno, non costituito in termini mediante controricorso, ha depositato atto di costituzione ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge, per avere la corte territoriale trascurato di procedere a un’interpretazione costituzionalmente orientata del D.L. n. 179 del 2012, art. 16-bis, comma 7, nella parte in cui individua, nel momento della generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore del sistema di posta elettronica certificata, il perfezionamento del deposito degli atti operato attraverso tale mezzo, senza conferire alcuna rilevanza al principio della dissociazione temporale stabilito dalla Corte costituzionale in relazione al caso della notificazione operata tramite ufficiale giudiziario (Corte Cost., sent. n. 447/2002; n. 132/2004), sollecitando, se del caso, la sollevazione della questione di legittimità costituzionale della norma indicata (in relazione alla questione dedotta) nella parte in cui, in caso di ricorso al sistema di posta elettronica certificata, non considera perfezionato il procedimento di notificazione, per il notificante, all’atto della spedizione della busta telematica, indipendentemente dai successivi tempi necessari al sistema informatico;

con il secondo e il terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge ed omesso esame di fatti decisivi controversi, in relazione alla mancata valutazione della vicenda personale del richiedente e della situazione esistente in Gambia;

il primo motivo è infondato e suscettibile di assorbire la rilevanza delle restanti censure;

osserva il Collegio come, ai sensi del D.L. n. 179 del 2012, art. 16-bis, comma 7, “il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia. Il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni di cui all’art. 155 c.p.c., commi 4 e 5”;

tale norma risulta peraltro costantemente applicata dalla giurisprudenza di questa Corte, nel senso secondo cui il deposito telematico degli atti processuali si perfeziona quando viene emessa la seconda pec, ovvero la ricevuta di avvenuta consegna, da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, come disposto dal D.L. n. 179 del 2012, art. 16-bis, comma 7 (conv., con modif., in L. n. 221 del 2012), inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 19, n. 2) e modificato del D.L. n. 90 del 2014, art. 51, comma 2, lett. a) e b), (conv., con modif., in L. n. 114 del 2014), il quale ha anche aggiunto che, ferma l’applicabilità delle disposizioni di cui all’art. 155 c.p.c., commi 4 e 5, il deposito è tempestivamente effettuato, quando la ricevuta di avvenuta consegna viene generata entro la fine del giorno di scadenza, così superando quanto previsto del D.M. n. 44 del 2011, art. 13, comma 3, ove è invece previsto che, quando la ricevuta viene rilasciata dopo le ore 14, il deposito deve considerarsi effettuato il giorno feriale immediatamente successivo (Sez. 1, Ordinanza n. 17328 del 27/06/2019, Rv. 654644-01);

nel caso di specie, l’odierno istante ebbe a notificare l’atto di appello in data 7/7/2017 provvedendo, successivamente, a costituirsi, mediante deposito informatico, con iscrizione effettuata in data 18/7/2017, alle ore 00:02 e, dunque, dopo le ore 23:59 del giorno 17/7/17, termine ultimo per l’iscrizione;

del tutto correttamente, pertanto, la corte territoriale ha rilevato l’improcedibilità dell’appello, a seguito del corretto rilievo della tardività della costituzione dell’appellante;

è appena il caso di rilevare, al riguardo, la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata dall’odierno ricorrente in relazione al D.L. n. 179 del 2012, art. 16-bis, comma 7 (nel senso indicato in ricorso), dovendo ritenersi che la diversità della disciplina stabilita dal legislatore, con riferimento al procedimento di notificazione realizzato mediante il ricorso al sistema di posta elettronica certificata, rispetto a quello effettuato mediante il ricorso all’opera dell’ufficiale giudiziario, trovi una sua ragionevole giustificazione nell’evidente e sostanziale istantaneità (valutabile in termini di alcuni minuti) dei passaggi che scandiscono le operazioni di trasmissione e di ricezione delle comunicazioni informatiche, rispetto al ben più complesso procedimento attivato mediante ricorso all’opera dell’ufficiale giudiziario (o del sistema di posta ordinario) in relazione al quale ben può presumersi la verificazione di scarti temporali oggettivamente e ragionevolmente apprezzabili, laddove, al contrario, l’eventuale ricorso, solo negli ultimissimi minuti utili, al procedimento di notificazione mediante ricorso al sistema di posta elettronica certificata, non può che ricondursi, secondo criteri di ragionevolezza e di normalità, ai margini di rischio elettivo propri delle scelte dell’agente;

sulla base delle argomentazioni che precedono, rilevata l’infondatezza delle censure esaminate, dev’essere disposto il rigetto del ricorso;

non vi è luogo per l’adozione di alcuna statuizione in ordine alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità, attesa la mancata tempestiva costituzione del Ministero intimato;

dev’essere viceversa attestata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13.

PQM

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 11 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2021

 

 

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