Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6948 del 11/03/2021

Cassazione civile sez. III, 11/03/2021, (ud. 11/11/2020, dep. 11/03/2021), n.6948

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33989/2019 proposto da:

M.I., rappresentato e difeso dall’avv.to

GIOVANBATTISTA SCORDAMAGLIA, con studio in Petilia Policastro via

Arringa 60, ed elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour

presso la cancelleria civile della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO in persona del Ministro pro tempore;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1644/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 22/08/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/11/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. M.I., proveniente dal (OMISSIS), ricorre affidandosi a tre motivi per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro che aveva confermato la pronuncia di rigetto del Tribunale della domanda di protezione internazionale declinata in tutte le forme gradate, da lui avanzata in ragione del diniego opposto in sede amministrativa dalla competente Commissione territoriale.

1.1. Per ciò che qui interessa, il ricorrente, di religione sunnita, ha narrato di aver lasciato il proprio paese a causa di persecuzioni religiose e terroristiche subite dai talibani.

1.2. Ha narrato una vicenda religiosa legata ad un miracolo per guarire il fratello handicappato (esposizione di un cimelio religioso sciita) a seguito del quale lo stesso fratello era stato ucciso da un gruppo oltranzista sunnita: alla denuncia da lui sporta non era seguita nessuna forma di tutela nè nei confronti suoi che dei familiari.

2. Il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” non notificato al ricorrente, chiedendo di poter partecipare alla eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo, deduce la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, con riferimento ai profili di credibilità, nonchè la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8, comma 1, lett. b), sullo status di rifugiato per motivi di persecuzione religiosa.

1.1. Lamenta, altresì, che la corte territoriale non aveva disposto il rinnovo dell’audizione del ricorrente, pur giungendo ad affermare che egli non era credibile.

1.2. La censura è inammissibile in quanto prospetta una diversa valutazione della credibilità, in relazione alla quale la Corte territoriale ha reso una motivazione al di sopra della sufficienza costituzionale, analizzando in modo circostanziato i fatti narrati ed evidenziandone le insuperabili contraddizioni, alla luce del paradigma interpretativo di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 (cfr. pag. 10 ed 11 della sentenza impugnata).

1.3. La critica, dunque, si pone in contrasto con il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui non è consentita in sede di legittimità una valutazione delle prove ulteriore e diversa rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, ove sia sostenuta, come nel caso in esame da argomentazioni logiche e coerenti, a nulla rilevando che il compendio istruttorio possa essere valutato anche in modo differente rispetto a quanto ritenuto nel provvedimento impugnato, in quanto, diversamente, il giudizio di legittimità si trasformerebbe, in un non consentito terzo grado di merito (cfr. ex multis Cass. 18721/2018; Cass. Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612747; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13954 del 14/06/2007, Rv. 598004; Cass. Sez. L, Sentenza n. 12052 del 23/05/2007, Rv. 597230; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7972 del 30/03/2007, Rv. 596019).

1.4. La Corte, inoltre, si è anche avvalsa, D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 8, comma 3, di fonti ufficiali attendibili sulla situazione del Pakistan (report Easo sulle condizioni del paese: pagg. 17 e 18 della sentenza impugnata)) ed ha affermato che gli attacchi terroristici, che costituivano il rischio paventato, erano rivolti principalmente contro gli sciiti della comunità hazara, evidenziando che il ricorrente, invece, apparteneva al gruppo sunnita: anche in relazione la motivazione la censura non coglie nel segno e maschera la richiesta di una non consentita rivisitazione di merito.

2. Con il secondo motivo, deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 8 e art. 14, comma 1, lett. b), con riferimento alla protezione sussidiaria. Lamenta che non era stato adempiuto il dovere di cooperazione istruttoria.

2.1. Il motivo, parzialmente sovrapponibile al precedente, è inammissibile.

2.1.1. In primo luogo, in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b), la statuizione di scarsa credibilità del racconto – che costituisce la principale ratio decidendi della sentenza impugnata – rende non decisiva l’intera censura, riferita alla prospettazione di diverse informazioni sulle condizioni sociopolitiche del paese di origine.

2.1.2. Vale comunque la pena di rilevare che le COI richiamate devono ritenersi attendibili in quanto sono tratte dai rapporti Easo sul paese di origine.

Al riguardo, si osserva che:

a. nonostante dette fonti risalgano al 2017, il ricorrente non ne indica altre più aggiornate e tali da condurre ad una diversa soluzione della controversia, rendendo con ciò la censura non decisiva;

b. la Corte territoriale le ha diffusamente analizzate giungendo alla conclusione che le notizie da esse tratte non consentissero di configurare un conflitto armato o il rischio per il ricorrente, di religione sunnita, di essere coinvolto in conflitti che le fonti informative aggiornate, da lui stesso riportate, riferivano principalmente alle comunità sciita (cfr. pag. 9 della sentenza impugnata): trattasi di una valutazione ed interpretazione delle emergenze istruttorie che risulta insindacabile in questa sede.

3. Con il terzo motivo, deduce la violazione dell’art. 5 TUI e la violazione dell’art. 3 CEDU.

3.1. Il motivo è inammissibile perchè chiede una rivalutazione di merito del giudizio di comparazione che la Corte ha formulato mettendo a raffronto il livello di integrazione del ricorrente, attestato dall’attività lavorativa svolta nell’agricoltura, la vulnerabilità (non riscontrata), e le condizioni di vita nel paese di origine alla luce della vicenda narrata, e giungendo a negare la ricorrenza dei presupposti della fattispecie invocata con motivazione sintetica ma al di sopra della sufficienza costituzionale, come tale non sindacabile in sede di legittimità.

4. In conclusione, il ricorso è inammissibile.

5. Non sono dovute spese, atteso che il ricorso viene deciso in adunanza camerale, in relazione alla quale – assente la discussione orale – l’atto di costituzione del Ministero risulta irrilevante ex art. 370 c.p.c., comma 1.

6. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

La Corte;

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 11 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2021

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