Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6948 del 03/03/2022

Cassazione civile sez. trib., 03/03/2022, (ud. 30/11/2021, dep. 03/03/2022), n.6948

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. PIRARI Valeria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 14634/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,

12;

– ricorrente, intimato in via incidentale –

contro

Fastweb s.p.a. e Sifte Berti s.p.a., in persona dei rispettivi legali

rappresentanti pro tempore, rappresentate e difesa dall’avv.

Guglielmo Maist, con domicilio eletto presso il loro studio, sito in

Roma, piazza d’Aracoeli, 1;

– controricorrenti, ricorrenti in via incidentale –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia, n. 132/35/11, depositata il 14 dicembre 2011.

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Soldi Anna Maria, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del primo

motivo del ricorso principale, con assorbimento dei motivi restanti,

e il rigetto di quello incidentale;

uditi gli avv. Antonio Grumetto, per la ricorrente principale, e

Giulia Paroni Pini, per delega dell’avv. Maisto, per i

controricorrenti.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. L’Agenzia delle Dogane propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 14 dicembre 2011, che, in parziale accoglimento dei riuniti – ricorsi proposti dalla Fastweb s.p.a. e dalla Sifte Berti s.p.a., ha dichiarato la legittimità dell’avviso di rettifica con il quale l’Ufficio aveva contestato l’omesso versamento di dazi doganali in relazione ad operazioni di importazione effettuate, nell’anno 2007, dalla prima società per il tramite della seconda, quale suo rappresentante indiretto, mentre ha annullato il relativo atto di contestazione delle sanzioni.

Dall’esame della sentenza impugnata si evince che le importazioni rilevate erano state ritenute dai contribuenti esenti da dazio, in ragione del loro oggetto, mentre l’Ufficio, previa contestazione della qualificazione merceologica effettuata in sede doganale, le aveva assoggettate al dazio del 14%.

2. Il giudice di appello ha evidenziato che la merce importata, consistente in apparecchi elettronici individuati con il termine di “SetTopBox”, fosse caratterizzata dal fatto che il dispositivo incorporasse un modem attivabile solo per effetto di operazioni effettuabili da personale specializzato e, dunque, a seguito di particolari manipolazioni di persone esperte, e che tale circostanza ostava alla riconducibilità della stessa alla categoria merceologica contraddistinta dalla sottovoce del Codice di Nomenclatura Combinata indicata (n. 8258711300), esente da dazio, mentre era, invece, corretta la qualificazione della merce medesima operata dall’Ufficio nella sottovoce “video tuner, altri” (n. 8528711900), che prevedeva un dazio nella misura del 14%.

Ha, invece, accolto il gravame dei contribuenti annullando le sanzioni irrogate, ritenendo che non ne sussistessero i presupposti.

3. Il ricorso è affidato a tre motivi.

4. Resistono, con un unico controricorso, Fastweb s.p.a. e Sifte Berti s.p.a., le quali propongono ricorso incidentale.

5. Avverso tale ricorso incidentale l’Agenzia delle Dogane non spiega alcuna difesa.

6. Le società depositano unica memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c., con la quale chiedono, inoltre, l’estinzione parziale del giudizio per cessazione della materia del contendere a seguito dell’adesione alla definizione agevolata della controversia ex D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, limitatamente alla somma pari a due terzi delle sanzioni irrogate.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Sulla base del contenuto di tale memoria e della documentazione ad essa allegata, attestante la rituale presentazione dell’istanza di definizione e il pagamento degli importi richiesti, il giudizio deve essere dichiarato estinto, limitatamente all’importo corrispondente ai due terzi delle sanzioni irrogate, oggetto della cartella di pagamento interessata da tale istanza, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 3, comma 6.

2. Ciò posto, occorre prioritariamente esaminare, per motivi di ordine logico-giuridico, il ricorso incidentale delle società, in quanto avente ad oggetto il capo della sentenza relativo al tributo controverso, mentre quello principale dell’Agenzia delle Entrate investe il capo di sentenza relativo alle sanzioni, rispetto al quale la definizione del ricorso incidentale si pone in relazione di pregiudizialità.

2.1. Con il primo motivo del ricorso incidentale le contribuenti denunciano la violazione e/o falsa applicazione del codice della nomenclatura combinata, per aver la sentenza impugnata ritenuto che la merce importata rientrasse nell’ambito della sottovoce n. 8528711900 (dazio 14%) della Tariffa Doganale Comunitaria e non di quella, dichiarata in dogana, n. 8528711300 (dazio 0%), in ragione del fatto che il modem necessitasse di un intervento esterno, da parte di un operatore qualificato, per essere attivato.

1.2. Il motivo è fondato.

Giova rammentare che ai sensi dell’art. 12, par. 1, del Regolamento n. 2658/87, la Commissione Europea adotta ogni anno un regolamento, applicabile dal 1 gennaio dell’anno successivo, che riprende la versione completa della Nomenclatura Combinata e delle aliquote dei dazi doganali, quale risulta dalle misure adottate dal Consiglio dell’Unione Europea o dalla Commissione.

La versione della Nomenclatura Combinata applicabile alla causa in oggetto è quella risultante dal regolamento n. 1549/2006, entrato in vigore il 1 gennaio 2007, la quale menziona, nella categoria degli “apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini”, alla sottovoce (OMISSIS), gli “apparecchi con un dispositivo articolato attorno a un microprocessore incorporanti un modem per l’accesso a Internet e aventi la funzione di scambio interattiva di informazioni, in grado di captare i segnali televisivi (“set-top boxes con funzione di comunicazione”)”, per i quali è prevista l’esenzione dai dazi.

Alla distinta sottovoce 8528711900 vengono, invece, fatti rientrare gli altri apparecchi della categoria per i quali è previsto un dazio in misura del 14%.

La sottovoce indicata dall’importatrice riguarda, dunque, gli apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio per la registrazione del suono o di immagini, non concepiti per incorporare un dispositivo di visualizzazione o uno schermo video, dotati di microprocessore, incorporanti un modem per l’accesso a internet e aventi la funzione di scambio interattivo di informazioni, in grado di captare i segnali televisivi.

La nomenclatura combinata deve, dunque, essere interpretata nel senso che, ai fini della classificazione di una merce nella sottovoce (OMISSIS), un modem per l’accesso a Internet costituisce un dispositivo in grado, di per sé, e senza l’intervento di alcun altro apparecchio o meccanismo, di accedere a Internet e di garantire un’interattività e uno scambio di informazioni bidirezionale; solo l’idoneità ad accedere a Internet, e non la tecnica utilizzata per raggiungere tale risultato, è pertinente ai fini della classificazione in detta sottovoce (così, Corte Giust., 22 novembre 2012, Digitalnet 00D).

Sotto altro profilo, rientrano in tale sottovoce solo quegli apparecchi che, al tempo stesso, consentono la ricezione di segnali televisivi e presentino un modem che consente l’accesso a Internet, mentre qualora difetti una di tali caratteristiche, gli apparecchi devono essere classificati nella sottovoce (OMISSIS).

Dai riferiti principi emerge che il fatto che gli apparecchi siano dotati delle riferite caratteristiche è sufficiente per l’inclusione degli stessi nella sottovoce (OMISSIS), non essendo richiesto che il modem debba essere attivo o almeno facilmente attivabile all’atto dell’importazione, come, invece, ritenuto dalla Commissione regionale.

Pertanto, la sentenza impugnata, nell’escludere la riconducibilità degli apparecchi importati alla sottovoce indicata dall’importatore per il fatto che il modem fosse inattivo al momento dello sdoganamento e attivabile presso i negozi Fastweb, o anche da remoto, tramite opportune versioni del software di sistema, con intervento di personale specializzato, non ha fatto corretta applicazione delle disposizioni della nomenclatura combinata, subordinando l’inclusione dei beni nella sottovoce in esame a requisiti ultronei rispetto a quelli ivi previsti.

2. L’accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale osta all’esame del secondo, proposto solo in via subordinata, e impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso principale, vertente sul capo di sentenza relativo all’atto di contestazione delle sanzioni.

3. La sentenza va, dunque, cassata con riferimento al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatti, questa Corte può decidere nel merito, accogliendo l’originario ricorso.

4. In considerazione dell’assenza di un consolidato orientamento giurisprudenziale sulle questioni esaminate al momento della proposizione del ricorso principale, appare opportuno disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara il giudizio estinto con riferimento all’importo corrispondente ai due terzi delle sanzioni irrogate; quanto alla pretesa residua, accoglie il primo motivo del ricorso incidentale e dichiara assorbito il secondo; dichiara inammissibile il ricorso principale; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso nei limiti di cui in motivazione; compensa integralmente tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 30 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2022

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