Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6947 del 11/03/2021

Cassazione civile sez. III, 11/03/2021, (ud. 11/11/2020, dep. 11/03/2021), n.6947

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33753/2019 proposto da:

S.I., rappresentato e difeso dall’avvocato MARIA CRISTINA

TARCHINI, elettivamente domiciliato in ROMA, L.GO SOMALIA 53, presso

lo studio dell’avvocato GUGLIELMO PINTO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO in persona del Ministro pro tempore;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1214/2019 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 25/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/11/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. S.I., proveniente dal (OMISSIS), ricorre affidandosi a due motivi per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Brescia che aveva confermato la pronuncia di rigetto del Tribunale della domanda di protezione internazionale declinata in tutte le forme gradate, da lui avanzata in ragione del diniego opposto in sede amministrativa dalla competente Commissione territoriale.

1.1. Per ciò che qui interessa, il ricorrente aveva narrato di essere fuggito per una vicenda familiare: uno zio disabile lo aveva aggredito accoltellandolo al torace mentre dormiva e poichè lui si era difeso, ferendo l’uomo gravemente, era fuggito dal Senegal temendo ritorsioni.

2. Il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” non notificato al ricorrente, chiedendo di poter partecipare alla eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.

1.1. Assume che la Corte territoriale non aveva esaminato quanto da lui allegato in ordine al timore di dover ritornare in patria con il rischio di essere perseguitato dai parenti della vittima del ferimento da lui compiuto.

2. Con il secondo motivo, lamenta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, altresì,la violazione e falsa applicazione dell’art. 5 TUI.

3. Entrambi i motivi sono inammissibili.

3.1. Quanto al primo, la censura manca del tutto di autosufficienza in quanto non viene affatto riportato il corrispondente motivo d’appello; nè viene dedotto il fatto storico che la Corte avrebbe omesso di considerare: il motivo, infatti, ha per oggetto il timore di aggressioni in caso di rimpatrio da lui espresso a giustificazione della domanda di protezione, e non un fatto storico, principale o secondario, che la Corte avrebbe omesso di esaminare.

3.2. Quanto al secondo, la censura è del tutto generica e si limita ad enunciare la sua “vulnerabilità”, assumendo che non fosse stata sufficientemente valutata dalla Corte, senza fondare tale rilievo su circostanze concrete tali da prospettare una critica idonea alla motivazione resa la quale risulta, in relazione alle censure proposte, al di sopra della sufficienza costituzionale: al riguardo, la Corte territoriale ha correttamente affermato, svolgendo il giudizio di comparazione, che, pur dovendosi riconoscere un apprezzabile percorso di integrazione, doveva escludersi che ricorressero in capo al ricorrente forme di vulnerabilità visto che nel paese di origine, oltretutto, egli aveva una famiglia allargata con moglie e due figli. Oltre a ciò, la Corte ha pure accertato – avvalendosi di fonti informative attendibili ed aggiornate (cfr. pag. 6 della sentenza) – l’insussistenza del rischio di subire la violazione dei diritti fondamentali al di sotto del nucleo minimo della sua dignità, in caso di rimpatrio.

4. In conclusione, il ricorso è inammissibile.

Non sono dovute spese, atteso che la controversia viene decisa in adunanza camerale, in relazione alla quale – assente la discussione orale – l’atto di costituzione del Ministero risulta irrilevante ex art. 370 c.p.c., comma 1.

5. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti procedendo per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

La Corte;

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 11 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2021

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