Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6946 del 23/03/2010

Cassazione civile sez. III, 23/03/2010, (ud. 19/02/2010, dep. 23/03/2010), n.6946

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. AMBROSIO Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 19494/2005 proposto da:

G.G. (OMISSIS), N.M. (OMISSIS),

G.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in

ROMA, PIAZZA G. MAZZINI 27, presso lo studio dell’avvocato NICOLAIS

Lucio, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

GASPARINETTI FRANCESCO con delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

FATA ASSICURAZIONI SPA in persona del legale rappresentante e C.

L., (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

FRANCESCO ORESTANO 21, presso lo studio dell’avvocato PONTESILLI

FABIO, rappresentati e difesi dall’avvocato ZANNIER Giancarlo la

prima giusta delega in calce al controricorso, il secondo per delega

in calce all’atto di citazione di primo grado;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 60/2005 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

Sezione Seconda Civile, emessa il 12/1/2005, depositata il

31/01/2005, R.G.N. 313/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

19/02/2010 dal Consigliere Dott. ANNAMARIA AMBROSIO;

udito l’Avvocato GIORGIO BARDUCCI per delega dell’avvocato NICOLAIS

LUCIO; udito l’Avvocato GIANCARLO ZANNIER;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARINELLI Vincenzo, che ha concluso per il rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.1. G.G., N.M. in G. e G. A. hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste in data 9-5-2005 di conferma della sentenza del Tribunale di Pordenone in data 5-6-2003, che aveva rigettato la domanda proposta dagli odierni ricorrenti nei confronti di C.L. e della c.ia di assicurazioni F.A.T.A. per il risarcimento dei danni patiti a seguito della morte della loro congiunta G.M. nell’incidente stradale verificatosi in data (OMISSIS).

1.2. Hanno resistito la F.A.T.A. s.p.a. e il C., depositando controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con unico articolato motivo di ricorso si denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., sulle prove. In particolare i ricorrenti – ribadendo la tesi difensiva, secondo cui la prevalente responsabilità del sinistro andrebbe attribuita al conducente dell’autotreno, C. L., per la velocità eccessiva tenuta, che non gli avrebbe permesso di evitare l’impatto con l’auto guidata dalla propria congiunta – lamentano che la Corte di appello non abbia motivato in maniera adeguata: a) sulla manovra e posizione della Fiat uno condotta dalla defunta G.M., quale risulterebbe anche dal tenore delle dichiarazioni confessorie del C.; b) sulla velocità dell’autotreno al momento dell’impatto, quale andrebbe desunta dal cronotachigrafo; c) sulla posizione post-sinistro dell’autotreno, al centro della strada, quale risulterebbe dai rilievi della Polstrada.

1.2. Le censure, al di là dell’apparenza dei vizi denunziati, postulano la rivalutazione di merito di risultanze processuali già esaurientemente e coerentemente esaminate dalla doppia decisione conforme e risultano destituite di fondamento proprio alla stregua delle emergenze processuali riportate nella decisione impugnata, la quale ha segnatamente evidenziato:

a) la piena affidabilità ed esaustività dei dati emergenti dalla perizia G. redatta nel procedimento penale, conclusosi con l’assoluzione del conducente dell’autotreno, a fronte delle conclusioni perplesse, se non addirittura immotivate delle due relazioni di c.t.u. redatte in sede civile; in particolare i giudici di appello – richiamati i compiuti calcoli aritmetici riportati nella citata perizia – hanno chiarito con puntuali riferimenti alla situazione dei luoghi, che la velocità, individuata dagli attuali ricorrenti, sulla base del cronotachigrafo (77 kmh.), si riferiva al chilometro precedente al luogo del sinistro (e a un punto in cui l’auto della G. non era neppure avvistabile), risultando poi detta velocità progressivamente ridotta dal conducente dell’autotreno, per l’approssimarsi del centro urbano, sino a raggiungere la velocità adeguata ai luoghi (43 kmh) indicata nella predetta relazione di perizia;

b) l’insussistenza, alla luce delle emergenze della già citata perizia, oltre che delle dichiarazioni del passeggero dell’auto della G., dell’ipotizzata manovra di emergenza da parte di quest’ultimo veicolo, così risultando smentite quelle che avevano costituito mere “supposizioni” da parte del C.;

c) la repentinità della manovra posta in essere dalla G., che, perdendo il controllo della propria autovettura, era andata a collidere – come già rilevato dal Tribunale – ben all’interno della corsia opposta, contro l’autotreno condotto dal C. e, di conseguenza, l’impossibilità da parte di quest’ultimo di evitare l’impatto, nonostante il ricorso all’unica manovra di emergenza ipotizzabile nella circostanza (e, cioè, la frenata del veicolo).

1.2. Va precisato che l’esattezza delle suddette valutazioni, non può formare oggetto di contestazione in sede di legittimità, essendo notoriamente preclusi alla Corte di Cassazione l’esame degli elementi fattuali e l’apprezzamento fattone dal giudice del merito al fine di pervenire al proprio convincimento. Ciò che rileva in questa sede, dunque, è che i criteri di valutazione utilizzati nello specifico sono conformi alla norma generale espressa dall’art. 116 c.p.c., che – salvo i casi di prova legale, che qui non rilevano – è quella del libero convincimento del Giudice, inteso come libertà di valutare gli elementi probatori, con il limite, qui rispettato di dare conto dei criteri adottati. La valutazione dei singoli e specifici elementi operata nella sentenza impugnata è, infatti, valutazione di merito, come tale non censurabile in sede di legittimità perchè sorretta da una motivazione congrua e logica.

Invero la ricostruzione di un incidente stradale, come l’accertamento delle condotte dei veicoli coinvolti e la colpa (o meno) del comportamento dei soggetti coinvolti, costituiscono compito riservato al giudice del merito il cui apprezzamento, se informato – come nella specie – ad esatti principi giuridici ed esente da vizi logici e motivazionali, si sottrae al sindacato di legittimità; e ciò vale anche per quanto riguarda il punto se il conducente di uno dei veicoli abbia fornito la prova liberatoria di cui all’art. 2054 c.c..

1.3. Come emerge dalla sintesi sopra svolta il tessuto motivazionale della sentenza censurata non presenta evidenti aporie di ragionamento che, sole, possono indurre a ritenere sussistente il vizio di assenza, contraddittorietà o illogicità di motivazione; nè le deduzioni dei ricorrenti rivelano alcun contrasto disarticolante tra le emergenze processuali e il ragionamento seguito. Invero gli argomenti di segno contrario, svolti da parte ricorrente – oltre ad essere carenti sotto il profilo dell’autosufficienza, per il rinvio ad emergenze fattuali, incontrollabili, come tali, in questa sede – costituiscono, con tutta evidenza, reiterazione delle difese di merito, già adeguatamente disattese dai giudici di appello, oltre che censura in punto di fatto della sentenza impugnata, inerendo esclusivamente alla valutazione degli elementi di prova ed alla scelta delle ragioni ritenute idonee a giustificare la decisione, e cioè ad attività riservate ai giudici del merito.

In conclusione il ricorso va rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 5.200,00 (di cui Euro 200,00 per spese) oltre rimborso spese generali e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2010

 

 

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