Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6946 del 08/04/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 6946 Anno 2016
Presidente: ARMANO ULIANA
Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso 5055-2015 proposto da:
GRATO ARREDAMENTI S.R.L., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
PISANELLI 2, presso lo studio dell ‘avvocato STEFANO DI NIEO,
che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALESSANDRO

ClOVANNINT, per delega in calce al ricorso (ricorrente che non ha
depositato il ricorso nei termini di legge);
– ricorrente Contro
LUCI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 140
presso lo studio dell’avvocato GAGLIARDI ANDREA, rappresentata
e

difesa dagli avvocati

MAURIZIO FUM_AROLA MAURO,

GIANDOMENICO DANIELE, per delega in calce al controricorso;

Data pubblicazione: 08/04/2016

- con troricorrente avverso la sentenza n. 329/2014 della CORTE D’APPELLO di
LECCE, depositata il 13/05/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/02/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO.

È stata depositata la seguente relazione.
«l. La Grato arredamenti s.r.l. propone ricorso per cassazione — nel
giudizio che la vede contrapposta alla Luci s.r.l. — avverso la sentenza
emessa dalla Corte d’appello di Lecce n. 329 del 2014.
Resiste la Luci s.r.l. con controricorso.
2. Osserva il relatore che il ricorso può essere trattato in camera di
consiglio, in applicazione degli artt. 369, 375, 376 e 380-bis cod. proc.
civ., in quanto appare improcedibile.
La società ricorrente, infatti, dopo aver notificato il ricorso in data 7
gennaio 2015, non ha provveduto al deposito del medesimo presso la
cancelleria di questa Corte, ricorso che è stato poi iscritto a ruolo a
cura della società controricorrente.
3. Si ritiene, pertanto, che il ricorso vada trattato in camera di consiglio
per essere dichiarato improcedibile».

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Non sono state depositate memorie alla precedente relazione.
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio,
ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti
nella relazione medesima e di doverne fare proprie le conclusioni.
Si osserva, inoltre, che è inammissibile la domanda di condanna
aggravata alle spese, ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ., avanzata dalla
società controricorrente, giacché la relativa richiesta è formulata in

Ric. 2015 n. 05055 sez. M3 – ud. 10-02-2016
-2-

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

modo contraddittorio, essendo la domanda di condanna rivolta, nelle
conclusioni di cui alla p. 14 del controricorso, nei confronti «del
Ministero dell’economia e delle finanze» anziché della controparte.
2. Il ricorso, pertanto, è dichiarato improcedibile.
A tale esito segue la condanna della società ricorrente al pagamento

marzo 2014, n. 55, da distrarre in favore degli avvocati Fumarola
Mauro e Daniele che si sono dichiarati antistatari.
Sussistono inoltre le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 quater, del

d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte della società
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso.
Per questi motivi
La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la società ricorrente
al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in
complessivi curo 3.800, di cui curo 200 per spese, oltre spese generali
ed accessori di legge, da distrarre in favore degli avvocati Fumarola
Mauro e Daniele che si sono dichiarati antistatari.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto

della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della
società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione
Civile — 3, il 10 febbraio 2016.

delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del d.m. 10

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