Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6945 del 25/03/2014
Civile Ord. Sez. 6 Num. 6945 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CICALA MARIO
ORDINANZA
sul ricorso 14134-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 0636691001 in persona del Direttore
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente contro
GIANNINI LEONARDO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
MAGALOTTI 15, presso lo studio dell’avvocato SALDUTTI
NICOLA ALESSANDRO, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato ALESSANDRO BACHINI, giusta delega a margine del
controricorso;
– controricorrente –
Data pubblicazione: 25/03/2014
avverso la sentenza n. 110/16/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di FIRENZE del 25.11.2010, depositata il 16/12/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
05/03/2014 dal Presidente Relatore Dott. MARIO CICALA.
Ric. 2011 n. 14134 sez. MT – ud. 05-03-2014
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
oggetto: Irap ingegnere progettista
R.G. 14134/2011
RICORRENTE: Agenzia delle entrate
L’ Agenzia delle entrate ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria
Regionale della Toscana 110 /16/10 del giorno16 dicembre 2010, che accoglieva l’appello
affermando la spettanza al contribuente del rimborso IRAP per gli anni 2002-2007.
2. Il contribuente si è costituito in giudizio.
E’ stata depositata la seguente relazione:
3. Il ricorso deve essere respinto.
Il giudice di merito ha accertato che il contribuente disponeva di mezzi limitati e come progettista
non era responsabile della organizzazione dei lavori. Ha solo avuto per due anni un dipendente part
time come dimostra la eseguità del compenso.
Il Collegio ha condiviso la proposta del relatore in quanto le modeste spese per personale
dipendente non sono sufficienti a determinare, come invece ritiene la sentenza impugnata,
l’automatica soggezione del contribuente ad IRAP (sentenza 2020/2013 di questa Corte).
Appare opportuno compensare le spese, date le oscillazioni giurisprudenziali sull’argomento.
p.q.m.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa fra le parti le spese del presente grado di giudizio,
Così deciso nella camera di consiglio della sesta sezione civile il 5 marzo 2014
Il presidente e tore
io Cicala
RESISTENTE: Leonardo Giarmini