Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6945 del 11/03/2021

Cassazione civile sez. III, 11/03/2021, (ud. 11/11/2020, dep. 11/03/2021), n.6945

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30291/2019 proposto da:

J.A., rappresentato e difeso dall’avv.to AMERIGA MARIA

PETRUCCI, con studio in Rionero in Vulture, via Marconi 76

(avvamerigapetrucci.legalmail.it), ed elettivamente domiciliata in

Roma, Piazza Cavour, presso la cancelleria civile della Corte di

Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;

– resistenti –

avverso la sentenza n. 139/2019 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 06/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/11/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. J.A. proveniente dal (OMISSIS) ((OMISSIS), divisione occidentale del paese) ricorre affidandosi a due articolati motivi per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Potenza che aveva confermato la pronuncia di rigetto del Tribunale della domanda di protezione internazionale declinata in tutte le forme gradate, da lui avanzata in ragione del diniego opposto in sede amministrativa dalla competente Commissione territoriale.

1.1. Per ciò che qui interessa, il ricorrente aveva narrato di essere fuggito in quanto temeva di essere ucciso per vendetta: infatti, aveva ferito ad una mano, durante una lite, il marito della sorella che egli aveva cercato di difendere dalle sue percosse e che lo aveva brutalmente aggredito: ha aggiunto che temeva di essere ucciso o arrestato in quanto il cognato era molto influente in quanto cugino del Presidente del Gambia e militare di carriera.

2. Il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” non notificato al ricorrente, chiedendo di poter partecipare alla eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo, deduce la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, in relazione al diniego del riconoscimento della protezione sussidiaria.

1.1. Giustificando, in premessa, l’inapplicabilità dell’art. 348 ter c.p.c. e, conseguentemente il motivo per il quale prospettava la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, pur in presenza di una sentenza d’appello conforme a quella di primo grado – assumendo al riguardo che alla statuita assenza di credibilità era seguito il mancato esame delle fattispecie di cui all’art. 14, lett. a e b) e, conseguentemente, l’impossibilità di configurare una motivazione conforme a quella di primo grado – deduce la violazione di legge sulla valutazione di credibilità nonchè l’omesso esame dei presupposti per la concessione della protezione sussidiaria di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a), b) e c).

1.2. Lamenta al riguardo che era stata resa una motivazione apparente in quanto nulla era stato accertato in ordine ai relativi presupposti, senza che fosse compiuto alcun approfondito accertamento sulle condizioni socio politiche del paese, fondato su fonti informative attendibili ed aggiornate. Si duole, altresì, del fatto che la motivazione era meramente assertiva.

2. Con il secondo motivo deduce la violazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, in relazione alla protezione umanitaria che era stata erroneamente negata senza alcuna verifica della sussistenza o meno dei relativi presupposti. Assume che la Corte era tenuta a verificare il quadro di diffusa violenza indiscriminata ed aggiunge che, trattandosi di una misura residuale, “andavano esaminati i diritti che più direttamente interessano la sfera personale ed umana del ricorrente e che più gravemente rischiano di essere compromessi nel paese di provenienza”: in relazione a ciò rileva che nel paese esisteva una diffusa povertà che non era stata affatto esaminata, denunciando l’apparenza della motivazione in quanto essa risultava del tutto priva dell’esposizione dei motivi sui quali era fondata la decisione.

3. Entrambe le censure – da esaminare congiuntamente per la stretta interconnessione e perchè sono prospettate con argomentazioni in parte sovrapponibili – sono inammissibili.

3.1. Infatti, la motivazione resa dalla Corte territoriale risulta ben al di sopra della sufficienza costituzionale in quanto:

a. si dà atto, in punto di credibilità, che era stata rinnovata l’audizione del ricorrente dinanzi al Tribunale (cfr. pag. 4 u. cpv. della sentenza impugnata) che, all’esito dell’ascolto diretto, aveva ritenuto inverosimile la narrazione, anche perchè non erano stati forniti nuovi elementi che corroborassero i contorni della vicenda narrata;

b. vengono richiamate C.O.I. attendibili del 2017 (cfr. pag. 5 della sentenza), a fronte delle quali il ricorrente ne richiama di più risalenti ed inidonee a giungere ad una diversa decisione;

c. si esclude, in relazione all’art. 14, lett. a) e b), la credibilità secondo la motivazione di cui al punto a), ed, in relazione all’art. 14, lett. c), la sussistenza di un conflitto armato (cfr. pag. 8 della sentenza);

d. viene effettuato il giudizio di comparazione, con esito negativo, sulla base della mancata allegazione dei profili di integrazione (affettivi e lavorativi) e di vulnerabilità idonei a renderla possibile, tenuto conto delle informazioni assunte sul sufficiente rispetto dei diritti umani nel paese di origine (cfr. pag. 11 della sentenza).

3.2. A fronte di ciò, il ricorrente si limita a prospettare censure che mancano di specificità, confondendo fra loro le argomentazioni relative ai vari vizi denunciati e non indicando affatto cosa sarebbe stato allegato e non esaminato in relazione alla sua condizione personale: non risulta, dunque, superabile la statuizione della Corte territoriale sulla impossibilità di giungere ad un giudizio comparativo.

4. In conclusione, il ricorso è inammissibile.

5. Non sono dovute spese, atteso che il ricorso viene deciso in adunanza camerale, in relazione alla quale – assente la discussione orale – l’atto di costituzione del Ministero risulta irrilevante ex art. 370 c.p.c., comma 1.

6. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

La Corte;

dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 11 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2021

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