Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6945 del 11/03/2020

Cassazione civile sez. lav., 11/03/2020, (ud. 03/12/2019, dep. 11/03/2020), n.6945

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21368-2014 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e

quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione

dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentato e difeso dagli Avvocati ANTONINO SGROI, CARLA

D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO.

– ricorrente principale –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE

DELLO STATO, presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI

PORTOGHESI N. 12.

– controricorrente – ricorrente incidentale –

e contro

B.E., B.M., BA.MA.,

R.M.G., tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA RIPETTA 22,

presso lo studio dell’Avvocato GERARDO VESCI, che li rappresenta e

difende unitamente agli Avvocati MARCO GUASCO, RUGGERO PONZONE.

– controricorrenti in ordine al ricorso principale e a quello

incidentale –

e contro

EQUITALIA NORD SPA.

– intimata –

avverso la sentenza n. 223/2014 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 06/03/2014 R.G.N. 406/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dal

Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Con separati ricorsi, poi riuniti, B.E. e B.M., quali soci accomandanti, e Bu.Ma. e R.M.G., quali soci accomandatari, della Immobiliare Vittorio Veneto sas di R.M.G. e C. sas (svolgente attività di gestione di immobili concessi in locazione alla B. srl la quale era esercente, a sua volta, di attività artigiana di produzione e vendita di prodotti di gastronomia, di cui gli stessi erano soci), proponevano opposizione avverso n. 7 cartelle con cui veniva loro ingiunto il pagamento di vari importi a titolo di contributi IVS eccedenti il minimale, dovuti alla Gestione Artigiani 2007 e 2008.

2. Le cartelle opposte erano scaturite da un ricalcolo della contribuzione dovuta alla Gestione Autonomi in quanto l’Agenzia delle Entrate aveva, per ciascuno di loro, accertato la percezione (negli anni 2007 e 2008) di un maggior reddito rispetto a quello derivante dalle rispettive partecipazioni alla società Immobiliare Vittorio Veneto sas.

3. I ricorrenti deducevano che i redditi percepiti per la loro partecipazione alla Immobiliare Vittorio Veneto sas non avrebbero dovuto essere sommati a quelli percepiti per la loro qualità di soci della B. srl, mentre l’INPS ribadiva la legittimità del conteggio contributivo operato da esso Istituto in virtù dell’accertamento svolto dalla Agenzia delle Entrate.

4. Il primo giudice accoglieva le opposizioni sottolineando che i rilievi dell’Agenzia delle Entrate – che si era limitata ad evidenziare che il reddito di partecipazione societaria degli opponenti, risultante dalla loro dichiarazione dei redditi per gli anni 2007 e 2008, non fosse stato indicato nel quadro relativo ai redditi di impresa ai fini previdenziali, e quelli dell’INPS, che si era limitato a ritenere fondata la propria pretesa contributiva sulla base del citato accertamento dell’Agenzia delle Entrate, non erano sufficienti a contrastare l’argomento principe svolto dalla difesa degli ingiunti basato sul fatto che la Immobiliare Vittorio Veneto sas non gestiva una impresa artigiana nè svolgeva altra attività di impresa.

5. Proposta impugnazione dall’INPS, in proprio e quale mandatario della Società di Cartolarizzazione dei crediti INPS – SCCI spa, la Corte di appello di Torino, con la sentenza n. 223 del 2014, ha confermato la pronuncia di prime cure sottolineando che era pacifico tra le parti che l’attività della società in accomandita semplice era esclusivamente quella di locazione dell’immobile di proprietà, dato in affitto alla gastronomia B. srl e che tale unica attività escludeva l’obbligo di iscrizione ed il versamento di contribuzione alla Gestione Commercianti, non vertendosi in ipotesi di un esercizio commerciale.

6. Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione l’INPS, sempre in proprio e nella suddetta qualità, affidato ad un unico motivo.

7. B.E., B.M., Ba.Ma. e R.M.G. hanno resistito con controricorso.

8. Equitalia Nord spa non ha svolto attività difensiva mentre l’Agenzia delle Entrate ha, con controricorso, aderito alle argomentazioni svolte dall’INPS e, nel contempo, ha formulato ricorso incidentale, sulla base di un solo motivo, cui i controricorrenti hanno, a loro volta, resistito, depositando altresì memoria.

9. Il PG non ha rassegnato conclusioni scritte.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con l’unico motivo del ricorso principale l’INPS denuncia la violazione e falsa applicazione della L. 22 luglio 1966, n. 613, art. 1; della L. 27 novembre 1960, n. 1397, art. 1 così come modificato dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203 e ss.; della stessa L. n. 1397 del 1960, art. 2 e degli artt. 2313,2318 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3; contesta l’assunto dei giudici di seconde cure relativamente al fatto che l’attività svolta dalla sas non possedesse carattere commerciale deducendo, in primo luogo, l’operatività della presunzione normativa secondo cui tutte le società, non costituite in forma di società semplice, esercitavano attività imprenditoriale e, in secondo luogo, che gli originari opponenti non avevano offerto prova idonea a superare detta presunzione con la produzione di un documento idoneo a dimostrare la loro effettiva volontà di porre in essere un negozio diverso da quello societario destinato a rimanere occulto.

2. Con il ricorso incidentale l’Agenzia delle Entrate censura la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1988, art. 6 e della L. 2 agosto 1990, n. 233, art. 1 ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, per non avere la Corte territoriale ritenuto di dare rilievo al dato risultante dalla dichiarazione dei redditi degli opponenti, da cui emergeva un reddito di partecipazione indicato nel riquadro RH che non era stato riportato nel riquadro RR relativo al reddito di impresa per fini previdenziali, ragion per cui erano stati quantificati i contributi da versare sulla parte dei redditi eccedenti quelli minimali; lamenta altresì che la Corte di merito non aveva considerato che la natura oggettiva della attività, come delineata dai giudici di seconde cure, non poteva avere alcun rilievo sulla base della normativa sopra indicata, in virtù della quale la attività stessa è stata diversamente qualificata prima ai fini tributari e poi ai fini previdenziali.

3. Preliminarmente va dichiarato inammissibile il ricorso incidentale presentato dall’Agenzia delle Entrate con riguardo alla asserita violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1988, art. 6 e della L. n. 223 del 1990, art. 1 ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3.

4. Invero, l’Agenzia delle Entrate non aveva presentato appello sulla pronuncia del giudice di prime cure, confermata poi dalla Corte territoriale, relativamente alla questione della irrilevanza dei dati risultanti dalla dichiarazione dei redditi in ordine alla fondatezza della pretesa fiscale e contributiva, di talchè la decisione del primo stadio del processo, nei suoi confronti, è divenuta definitiva dovendosi ritenere essersi formato sul punto un giudicato interno (cfr., per il principio Cass. n. 13881 del 2002; Cass. n. 4502 del 1996).

5. L’intervenuto passaggio in giudicato della pronuncia del Tribunale, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate relativamente alle dedotte violazioni di norme tributarie, ha reso, pertanto, per l’odierna ricorrente incidentale, il giudizio non proseguibile con l’impugnazione per cassazione.

6. Analogamente è inammissibile il ricorso proposto dall’INPS in quanto, pur essendo centrato su un’argomentazione della gravata sentenza, non è tuttavia conferente al thema decidendum che riguardava, in particolare, la questione della rilevanza, ai fini previdenziali, dei redditi percepiti quali soci di una Immobiliare sas svolgente l’attività di gestione di un immobile concesso in locazione ad altra società, esercente questa attività artigiana, di cui erano anche essi soci.

7. In particolare, a prescindere dalla natura della società, l’INPS – come nei gradi di merito, così anche in questa sede – non ha precisato i presupposti di fatto e di diritto in virtù dei quali pretende che i redditi prodotti dalla Immobiliare sas si cumulassero – così determinando una eccedenza del minimale – a quelli già dovuti a titolo di contributi IVS alla Gestione Artigiani dagli stessi soci della B. srl.

8. Sul punto, va ribadito che l’INPS si è limitato a fare proprio l’accertamento della Agenzia delle Entrate reiterando, nel ricorso per cassazione, unicamente la questione della natura della attività commerciale delle Immobiliare Vittorio Veneto sas, ma senza esplicitare le ragioni della fondatezza della propria pretesa di natura contributiva.

9. Alla stregua di quanto esposto, entrambi i ricorsi, principale ed incidentale, devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili.

10. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti, principale ed incidentale, in solido al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, in favore di B.E. e dei suoi litisconsorti, che si liquidano come da dispositivo. Nulla va disposto relativamente all’intimata che non ha svolto attività difensiva.

11. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo, per il solo INPS. Non sussistono, invece, i presupposti per il raddoppio del contributo unificato di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater nei confronti dell’Agenzia delle Entrate in quanto amministrazione dello Stato che opera con il meccanismo della prenotazione a debito (cfr. ex plurimis, da ultimo Cass. n. 34584 del 2019).

PQM

La Corte dichiara inammissibili il ricorso principale e quello incidentale. Condanna i ricorrenti, principale ed incidentale, in solido al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del solo ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 3 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2020

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