Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6945 del 08/04/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 6945 Anno 2016
Presidente: ARMANO ULIANA
Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza d’ufficio R.g. 1026-2015
proposto dalla Corte d’appello di Napoli con ordinanza depositata il 5
gennaio 2015 (R.g. 3419/13) nella causa tra:
ECOMAC S.R.L., C.G.S. IMMOBILIARE S.R.L.;
– ricorrenti non costituitisi in questa fase contro
MASSIGNANI DONATO in proprio e quale legale rappresentante di
TRUN(>17,34ME3 SRL (0 NUOVE 1Ni(i1 l elettwatriente
domiciliato in ROMA, VIA DEL TRITONE 102, presso lo studio
dell’avvocato SIMONA BASTONI, rappresentato e difeso
dall’avvocato CLAUDIA DAL SANTO, giusta procura a margine della
memoria difensiva;
– resistente –

95/

Data pubblicazione: 08/04/2016

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del
Sostituto Procuratore generale Dott. FEDERICO SORRENTINO,
che, visto l’art. 380-ter cod. proc. civ., chiede che la Corte di cassazione,
in camera di consiglio, dichiari la competenza del Tribunale di Napoli sezione specializzata in materia di impresa, con le conseguenze di

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/02/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Tribunale di Napoli, Sezione specializzata per la proprietà
industriale ed intellettuale (d’ora in poi SSPII), con sentenza del 23
febbraio 2007 dichiarò la s.r.l. Ecomac responsabile, ai sensi dell’art.
2598, n. 1), cod. civ., della contraffazione di un brevetto industriale
avente ad oggetto una «macchina per la micro filtrazione di particelle
solide sospese in una corrente liquida» di cui erano titolari la s.r.l.
Nuove Energie e l’ing. Donato Massignani e condannò la predetta
società, fra l’altro, al pagamento della somma di euro 1.000 per ogni
violazione e inosservanza contestate successivamente alla
pubblicazione della sentenza e per ogni giorno di ritardo
nell’esecuzione, nonché alla pubblicazione della sentenza a spese della
medesima società ed al pagamento delle spese di giudizio.
La pronuncia di condanna fu confermata dalla Corte d’appello di
Napoli, SSPII, con sentenza 22 giugno 2009.
2. Invocando l’efficacia esecutiva della sentenza d’appello, la società
Tecnoemme 3 e Donato Massignani, con atto notificato il 6 settembre
2012 intimarono precetto alla s.r.l. Ecomac ed alla s.r.l. C.G.S.
Immobiliare — quest’ultima in qualità di titolare di una parte del
patrimonio della s.r.l. Ecomac, che si era in parte scissa nel frattempo —

Ric. 2015 n. 01026 sez. M3 – ud. 10-02-2016
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legge;

per la somma complessiva di euro 1.772.000, assumendo che la società
Ecomac non aveva rispettato gli obblighi di cui alla pronuncia stessa.
La s.r.l. Ecomac e la s.r.l. C.G.S. Immobiliare proposero opposizione
al precetto con atto di citazione a comparire davanti al Tribunale di
Nocera Inferiore e nel giudizio si costituirono la società Tecnoemme 3

contestando il fondamento dell’opposizione.
Con ordinanza dell’8 maggio 2013 il Tribunale dichiarò la propria
incompetenza per materia, indicando come competente la Sezione
specializzata per la proprietà industriale ed intellettuale della Corte
d’appello di Napoli.
3. Il giudizio è stato riassunto davanti al giudice indicato come
competente e la Corte d’appello, ormai divenuta Sezione specializzata
in materia di impresa, con ordinanza del 5 gennaio 2015 ha sollevato
d’ufficio il regolamento di competenza, chiedendo a questa Corte di
dichiarare competente il Tribunale di Napoli, SSPII.
Ha osservato la Corte d’appello che, a norma dell’art. 124, comma 7,
del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sulle contestazioni che
sorgono nell’eseguire le misure menzionate da quella norma decide il
giudice che ha emesso la sentenza recante le misure stesse. Tale
disposizione deve essere interpretata nel senso che la competenza
funzionale spetti al giudice che emesso le misure, con la conseguenza
che, ove quel provvedimento sia stato integralmente confermato in
sede di appello, la competenza spetta al giudice di primo grado. E
poiché, nella specie, la sentenza del 2009 della Corte d’appello di
Napoli, SSPII, non si era affatto occupata delle misure correttive e
sanzionatorie stabilite dal giudice di primo grado, limitandosi a
confermare quanto deciso da quest’ultimo, la competenza deve
ritenersi spettante al Tribunale di Napoli, SSPII.
Ric. 2015 n. 01026 sez. M3 – ud. 10-02-2016
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e Donato Massignani, eccependo l’incompetenza del Tribunale adito e

Ha poi ritenuto la Corte d’appello che la competenza dovrebbe
spettare al Tribunale nella sua qualità di Sezione specializzata per la
proprietà industriale ed intellettuale, e non al medesimo Tribunale in
qualità di Sezione specializzata in materia di impresa; la modifica
normativa, infatti, intervenuta con l’art. 2 del decreto-legge 24 gennaio

— modifica entrata in vigore in relazione ai giudizi intrapresi a partire
dal 22 settembre 2012 — non riguarda il caso di specie, in cui si tratta di
una competenza funzionale relativa a misure assunte, ai sensi del citato
art. 124, comma 7, dal Tribunale quale SSPII, competenza destinata a
permanere anche in sede di giudizio di opposizione all’esecuzione.
4. Nel giudizio davanti a questa Corte hanno presentato una memoria
difensiva la società Tecnoemme 3 e Donato Massignano, insistendo
affinché la competenza venga attribuita alla medesima Corte d’appello
che ha sollevato il regolamento.
3. Il P.M. presso quest’ufficio ha chiesto alla Corte di dichiarare che la
competenza spetta al Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in
materia di impresa, trattandosi di competenza da regolare ai sensi
dell’art. 615 cod. proc. civ. e dovendosi applicare la modifica di cui al
citato art. 2 del d.l. n. 1 del 2012, essendo stato l’atto di citazione in
opposizione all’esecuzione pervenuto a conoscenza dei destinatati in
data 25 settembre 2012.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Le questioni sulle quali questa Corte è chiamata a pronunciarsi ai fini
della decisione del presente regolamento di competenza sono, secondo
le argomentazioni poste dalla Corte napoletana, in ordine logico, le
seguenti: 1) stabilire a quale organo giudiziario spetti la competenza in
senso verticale (cioè tribunale o corte d’appello), in sede di capoluogo
del distretto o meno; 2) decidere se, una volta individuato l’ufficio
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2012, n. 1, convertito, con modifiche, nella legge 24 marzo 2012, n. 27

giudiziario competente, esso debba operare nella qualità di sezione
specializzata per la proprietà industriale ed intellettuale ovvero di
sezione specializzata in materia di impresa.
In realtà, la soluzione del conflitto di competenza suppone la risposta
ad un interrogativo preliminare: quello sul se la controversia segua le

ancora iniziata e, quindi, abbia tale natura, oppure si connoti come
controversia che, non qualificandosi in quel senso, soggiace ad una
regola di competenza presente nel particolare sistema normativo da cui
origina la vicenda e che le attribuisce una diversa natura, con ciò che
ne consegue ai fini della competenza.
Il punto di partenza per la soluzione da dare al regolamento è
rappresentato dal pacifico dato di fatto per cui la condanna emessa in
primo grado dal Tribunale di Napoli con la sentenza 23 febbraio 2007
è stata integralmente confermata dalla Corte d’appello di Napoli con la
successiva sentenza 22 giugno 2009, la quale è ormai divenuta
irrevocabile a seguito del rigetto del relativo ricorso per cassazione,
deciso da questa Corte con la sentenza 21 agosto 2013, n. 19322. La
causa dalla quale ha tratto origine il presente regolamento di
competenza nasce dall’opposizione al precetto proposta in relazione
all’esecuzione forzata promossa dalle parti che sono risultate vincitrici
nel giudizio di merito suddetto.
2. La decisione della questione sopra indicata sub 1) impone che si
prenda posizione sull’interpretazione da dare alla disposizione dell’art.
124, comma 7, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, la quale
stabilisce che sulle contestazioni «che sorgono nell’eseguire le misure
menzionate in questo articolo decide, con ordinanza non soggetta a
gravame, sentite le parti, assunte informazioni sommarie, il giudice che
ha emesso la sentenza recante le misure anzidette».
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regole di competenza di un’ordinaria opposizione all’esecuzione non

Tale formula, ad avviso di questa Corte, non si adatta ad una decisione
di condanna pecuniaria che suppone il mero adempimento dell’ordine
di pagare, ma evoca, invece, le (diverse) misure che il giudice
specializzato può pronunciare ai sensi del commi 1, 3, 4 e 5 dell’art.
124 ora in esame. Il comma 7, quindi, evoca l’insorgenza di

commi 1, 3, 4 e 5, la cui peculiare natura, che interferisce con la
materia cognitiva affidata al giudice specializzato, suggerisce che le
contestazioni sul modo di eseguirle spettino a lui, che è meglio
attrezzato per individuarle. Soltanto in questi casi, quindi, l’art. 124,
comma 7, cit. può essere ritenuto norma derogatoria delle regole
generali che individuano il giudice dell’esecuzione (artt. 17, 27 e 615
cod. proc. civ.).
Qualora, invece, si tratti di un giudizio di opposizione all’esecuzione il
cui precetto contenga, come nel caso in esame, la condanna al
pagamento di una somma di denaro, non sussistono ragioni per
considerare derogate le regole generali in tema di competenza nei
giudizi di opposizione all’esecuzione. In conformità a quanto
correttamente rilevato dal P.M. presso questa Corte nelle conclusioni
rassegnate ai sensi dell’art. 380-ter cod. proc. civ., l’art. 124, comma 7,
cit. non esclude «il diritto di procedere (autonomamente) all’esecuzione
forzata (mediante precetto) in ordine alle somme in relazione alle quali
si ritiene vi sia un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed
esigibile». In altri termini, l’art. 124, comma 7, cit. «disciplina un
procedimento sommario avente per oggetto la migliore definizione
delle misure “da eseguire”» (cosi ancora il P.M. cit.) ove realmente tali
misure vi siano, perché è chiaro che in un caso del genere il giudice che
le ha emesse è nella condizione migliore per interpretare ed attuare la
propria decisione; ma è altrettanto evidente che, se l’esecuzione ha ad
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contestazioni inerenti il modo di esecuzione delle misure di cui ai

oggetto il pagamento di una somma di denaro, non vi sono ragioni per
derogare ai criteri generali fissati nel codice di procedura civile.
Le considerazioni che precedono consentono di giungere ad una prima
conclusione, e cioè che nel caso in esame la competenza va attribuita
non in forza della disposizione speciale sopra richiamata, bensì sulla

cit. stabilisce che, se «si contesta il diritto della parte istante a procedere
ad esecuzione forzata e questa non è ancora iniziata, si può proporre
opposizione al precetto con citazione davanti al giudice competente
per materia o valore»; questo essendo il caso in esame, l’ufficio
giudiziario competente deve essere individuato ai sensi dell’art. 120,
comma 4, del d.lgs. n. 30 del 2005, in base al quale la competenza in
materia di diritti di proprietà industriale appartiene «ai tribunali
espressamente indicati a tale scopo dal decreto legislativo 27 giugno
2003, n. 168».
Si tratta, dunque, di una competenza per materia, funzionale; per cui al
quesito sopra indicato sub 1) va data risposta nel senso che nel caso in
esame è competente per materia e per territorio il Tribunale di Napoli.
3. Così risolto il primo dei due problemi di cui sopra, occorre
affrontare l’altro, indicato sub 2), e decidere se la competenza del
Tribunale di Napoli — ormai accertata — debba essere attribuita nella
qualità di sezione specializzata per la proprietà industriale ed
intellettuale ovvero di sezione specializzata in materia di impresa. A
tale quesito la Corte d’appello di Napoli ha dato risposta nel senso che
si è detto, cioè della ultrattività dell’ormai abrogata sezione
specializzata per la proprietà industriale ed intellettuale, la quale
sarebbe «rimasta in vita», in assenza di disposizioni transitorie.
3.1. Rileva il Collegio, invece, che, in conformità a quanto
correttamente rilevato dal P.M. presso questa Corte nelle già citate
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base degli artt. 17, 27 e 615 del codice di procedura civile. L’art. 615

conclusioni, al fine di risolvere il problema in discussione non si debba
fare riferimento alla data di inizio del giudizio di merito che ha dato
luogo alla pronuncia di condanna sopra indicata; ciò che conta è la data
di inizio del giudizio di opposizione a precetto in seno al quale è sorto
il presente regolamento di competenza.

vigore della riforma di cui all’art. 2 del decreto-legge 24 gennaio 2012,
n. 1, convertito, con modifiche, nella legge 24 marzo 2012, n. 27,
avente ad oggetto l’istituzione del tribunale delle imprese. Secondo
quanto stabilito dal comma 6 del citato art. 2, le disposizioni di tale
articolo «si applicano ai giudizi instaurati dopo il centottantesimo
giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto». La legge di conversione in questione è la legge 24
marzo 2012, n. 27, pubblicata nella Gatta Ufficiale del 24 marzo 2012
ed entrata in vigore il giorno successivo a tale pubblicazione, come da
espressa disposizione dell’art. 1, comma 2, della medesima, cioè a
decorrere dal 25 marzo 2012. Calcolando, a partire da questa data, i
centottanta giorni di cui all’art. 2, comma 6, del d.l. n. 1 del 2012, si ha
che le disposizioni istitutive delle sezioni specializzate in materia di
impresa presso i relativi tribunali sono entrate in vigore il 22 settembre
2012.
Nel caso in esame, l’atto di citazione in opposizione a precetto è stato
spedito per la notifica il 21 settembre 2012 e ricevuto il 25 settembre
2012, cioè proprio a cavallo dell’entrata in vigore della nuova legge.
Ritiene il Collegio, in accordo con le conclusioni del P.M. presso
questa Corte, che ai fini dell’identificazione del momento di
instaurazione del contraddittorio non debba valere la data di
spedizione dell’atto da notificare, bensì quello della ricezione da parte
del destinatario; il principio della scissione soggettiva dei due momenti,
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Ciò impone di fare alcune considerazioni circa la data di entrata in

costruito dalla giurisprudenza costituzionale e poi recepito dal nuovo
testo dell’art. 149, terzo comma, cod. proc. civ., infatti, è finalizzato ad
evitare che ricadano in danno del notificante eventuali ritardi del
servizio a lui non imputabili, ma tale esigenza non sussiste nel caso in
esame. Il momento di instaurazione del contraddittorio nel giudizio di

regolamento è, pertanto, da identificare nella data in cui l’atto di
citazione è stato ricevuto dalla parte convenuta, che è, appunto il 25
settembre 2012, nella quale le sezioni specializzate in materia di
impresa erano ormai subentrare alle soppresse sezioni specializzate per
la proprietà industriale ed intellettuale. Né è ipotizzabile che permanga,
come vorrebbe la Corte d’appello di Napoli, una sorta di ultrattività
delle sezioni specializzate soppresse, che non trova alcun appiglio nel
dato normativo (v., nel senso qui indicato, la sentenza 1° marzo 2000,
n. 2291, in ordine alla competenza del tribunale a decidere le
opposizioni agli atti esecutivi anche se l’esecuzione forzata si era svolta
davanti al soppresso ufficio del pretore, ai sensi del decreto legislativo
18 febbraio 1998, n. 51).
In conclusione, al quesito sopra indicato sub 2) va data risposta nel
senso che la competenza spetta al Tribunale di Napoli, sezione
specializzata in materia di impresa.
4. Ritiene il Collegio, stante la novità della questione, di dover
enunciare il seguente principio di diritto:
«In un giudizio di opposizione all’esecuzione riservato alla competenza
dei tribunali dell’impresa istituti ai sensi dell’art. 2, comma 1, del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modifiche, nella
legge 24 marzo 2012, n. 27, ove si tratti di opposizione promossa in
relazione ad un precetto contenente solo l’ordine di pagare una somma
di denaro determinata, la competenza spetta al giudice dell’esecuzione
kic. 2015 n. 01026 sez. M3 – ud. 10-02-2016
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opposizione all’esecuzione dal quale ha avuto origine il presente

come individuato sulla base dei criteri di cui agli artt. 17, 27 e 615 cod.
proc. civ., senza che venga in considerazione la particolare competenza
di cui all’art. 124, comma 7, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n.
30, la quale opera in relazione all’esecuzione delle speciali misure
contenute nei commi 1, 3, 4 e 5 del medesimo articolo».

sulle spese, trattandosi di regolamento d’ufficio.
Per questi motivi
La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Napoli, sezione
specializzata in materia di impresa. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione
Civile — 3, il 10 febbraio 2016.

5. Così risolto il regolamento di competenza, non occorre provvedere

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