Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6944 del 25/03/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 6944 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CICALA MARIO

ORDINANZA
sul ricorso 12859-2011 proposto da:
LANDI ROSA MARIA LNDRMR66E48H703E, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA BALDO DEGLI UBALDI 66, presso lo
studio dell’avvocato RINALDI GALLICANI SIMONA, rappresentata
e difesa dall’avvocato MOBILIO GIANFRANCO giusta procura a
margine del ricorso;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE 0636691001, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente e ricorrente incidentale – ricorrenti incidentali –

Data pubblicazione: 25/03/2014

avverso la sentenza n. 129/4/2010 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI SEZIONE
DISTACCATA di SALERNO dell’I/03/2010, depositata il
23/03/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/03/2014 dal Presidente Relatore Dott. MARIO CICALA.

Ric. 2011 n. 12859 sez. MT – ud. 05-03-2014
-2-

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. L’avv. Rosa Maria Landi ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione
Tributaria Regionale Campania Salerno 129/04/10 del 23 marzo
2010, che accoglieva
l’appello dell’Ufficio
affermando
la debenza da parte all’avv.to Landi dell’ IRAP
relativamente all’anno 2002.
2. La Agenzia si è costituita in giudizio proponendo ricorso incidentale condizionato.
E’ stata depositata la seguente relazione:
3. Il ricorso appare fondato in quanto il giudice di merito non ha adeguatamente motivato in ordine
alla
sussistenza di una “stabile organizzazione” di supporto all’attività del contribuente. In
particolare la sussistenza di spese che il giudice definisce “limitate ” “per [non meglio precisati]
compensi a terzi” nonché per consumi di energia elettrica e spese telefoniche, ed acquisti, non
sono sufficienti a determinare, come invece ritiene la sentenza impugnata, l’automatica soggezione
del contribuente ad IRAP (sentenza 2020/2013 di questa Corte).
Il ricorso incidentale condizionato deve essere respinto in quanto la Amministrazione non indica da
quali elementi probatori il giudice di merito avrebbe potuto dedurre l’intervento della sanatoria ex
art. 9 legge 289/2002.
Il Collegio ha condiviso la relazione.
p.q.m.
La corte accoglie il ricorso, respinge il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia la
controversia ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Campania, che deciderà
anche per le spese del presente grado.
Così deciso nella camera di consiglio della sesta sezione civile il 5 marzo 2014
Il presidente e elatore

IRAP avvocato
R.G. 12859/2011
RICORRENTE: avv.to Rosa Maria Landi
INTIMATO: AGENZIA ENTRATE

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