Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6944 del 11/03/2021

Cassazione civile sez. III, 11/03/2021, (ud. 11/11/2020, dep. 11/03/2021), n.6944

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28571/2019 proposto da:

A.D., rappresentato e difeso dall’avv.to AMERIGA MARIA

PETRUCCI, (avv.amerigapetrucci.legalmail.it), con studio legale in

Rioniero in Vulture, via Marconi 76, ed elettivamente domiciliata in

Roma, presso la cancelleria civile della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;

– resistente –

avverso la sentenza n. 98/2019 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 25/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/11/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. A.D., proveniente dal (OMISSIS), ricorre affidandosi a due motivi per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Potenza che aveva confermato la pronuncia di rigetto del Tribunale della domanda di protezione internazionale declinata in tutte le forme gradate, da lui avanzata in ragione del diniego opposto in sede amministrativa dalla competente Commissione territoriale.

1.1. Per ciò che qui interessa, il ricorrente aveva narrato di aver abbandonato il proprio paese perchè ritenuto responsabile di un incidente stradale mortale a seguito del quale il conducente di un motorino sarebbe deceduto in ospedale.

Sebbene la polizia intervenuta sul posto non aveva rilevato alcuna responsabilità e nessuna sua violazione del C.d.S., era stato ugualmente ritenuto responsabile dai parenti della vittima della morte del loro congiunto: questi lo avrebbero minacciato di morte ed egli si era quindi deciso a fuggire a seguito di un inseguimento per la strada dai parenti della vittima.

2. Il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” non notificato al ricorrente, chiedendo di poter partecipare alla eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo, deduce la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, in relazione al diniego del riconoscimento della protezione sussidiaria.

1.1. Giustificando, in premessa, l’inapplicabilità dell’art. 348 ter c.p.c., in quanto alla statuita assenza di credibilità era seguito il mancato esame delle fattispecie di cui all’art. 14, lett. a e b) e, conseguentemente, l’impossibilità di configurare una motivazione conforme a quella di primo grado, deduce la violazione di legge sulla valutazione di credibilità; lamenta altresì l’omesso esame delle ipotesi di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a, b e c).

Lamenta al riguardo che non era stata acquisita alcuna informativa completa ed aggiornata sul paese di origine.

1.2. Il motivo è inammissibile.

1.3. Il ricorrente, infatti, chiede una rivalutazione delle circostanze di fatto, già compiutamente esaminate dalla Corte territoriale che ha dettagliatamente vagliato le contraddizioni evidenziate (cfr. pag. 4 e 5) indicando altresì le C.O.I. aggiornate sulle condizioni del paese di origine (cfr. Amnesty International 2017/2018), per giungere ad affermare che i conflitti interni per l’indipendenza della regione di provenienza erano ormai superati, così come gli atti di violenza generalizzata, anche di natura terroristica.

1.4. La censura, pertanto, maschera una inammissibile richiesta di riesame delle questioni di merito, non consentita in questa sede.

2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 3 e 5 c.p.c., sul diniego di protezione umanitaria: assume che non era stata valutata la sua vulnerabilità e che non erano state assunte COI sulla condizione di grave insicurezza alimentare, legata al cambiamento climatico.

2.1. Il motivo è inammissibile.

2.2. La censura – del tutto generica a fronte di una motivazione ben al di sopra della sufficienza costituzionale (cfr. pag. 9 e 10 della sentenza impugnata in cui la Corte territoriale affronta dettagliatamente i profili di vulnerabilità, ritenendoli assenti e confermando una stabilizzazione del paese, attestata dalle COI richiamate in occasione dell’esame della protezione sussidiaria) – manca di autosufficienza in quanto non riporta il corrispondente motivo d’appello che aveva per oggetto le pessime condizioni climatiche e di povertà inemendabile che non sono state mai menzionate nella sentenza (cfr. al riguardo Cass. 19410/2015; Cass. 11738/2016; Cass. 23834/2019)

3. Non sono dovute spese, atteso che il ricorso viene deciso in adunanza camerale, in relazione alla quale – assente la discussione orale – l’atto di costituzione del Ministero risulta irrilevante ex art. 370 c.p.c., comma 1.

4. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

La Corte;

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 11 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2021

 

 

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